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Sentenza

Sentenza del 08/01/2021 n. 52 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Lavoro irregolare - sanzioni - competenza - giurisdizione ordinaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di irrogazione di sanzioni pecuniarie per lavoro irregolare. Il punto centrale è la questione di giurisdizione: la controversia attiene a materia previdenziale (sanzioni per lavoro irregolare) e non a materia tributaria, mancando un atto qualificato rientrante nelle tipologie previste dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 che possa essere considerato esercizio del potere impositivo e dunque assoggettare la controversia alla giurisdizione tributaria.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo aveva accolto il ricorso di L. U. per carenza di motivazione dell'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello denunciando difetto di giurisdizione del giudice tributario e la legittimità dell'atto. La Corte ha ritenuto fondato, con carattere assorbente, il motivo relativo al difetto di giurisdizione del giudice adito, dichiarando che le controversie sulle sanzioni pecuniarie per lavoro irregolare rientrano nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Pertanto la sentenza impugnata è riformata nella parte in cui il giudice tributario si è ritenuto competente e viene dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito; le spese di entrambi i gradi sono compensate. Sentenza resa a Palermo il 19/11/2020.

Norme richiamate

  • art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992

    La norma individua le tipologie di atti che rientrano nella giurisdizione tributaria. La Corte interpreta che l'avviso di irrogazione di sanzioni per lavoro irregolare non costituisce un atto qualificato ai sensi dell'art. 19 suscettibile di essere ricondotto all'esercizio del potere impositivo; pertanto la materia è estranea alla giurisdizione tributaria e devoluta al giudice ordinario.

Massime di principio

  • Quando la sanzione pecuniaria concerne il rapporto previdenziale o del lavoro (es. lavoro irregolare), la giurisdizione è ordinaria salvo che l'atto impugnato sia espressamente riconducibile alle tipologie previste dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
  • Per valutare la competenza occorre accertare la natura sostanziale dell'atto: se esso costituisce esercizio di potere impositivo rientra nella giurisdizione tributaria; se è sanzione amministrativo-previdenziale attinente al rapporto lavoro/previdenza, compete il giudice ordinario.
  • La questione di competenza va sollevata tempestivamente e può essere decisiva e assorbente rispetto al merito; in caso di accertato difetto di giurisdizione la controversia va devoluta al giudice competente.
  • Quando la decisione riguarda solo la competenza (e non il merito) è frequente la compensazione delle spese processuali tra le parti.
  • In casi dubbi analizzare la qualificazione formale dell'atto impugnato (tipo, contenuto, potere esercitato) e la normativa di riferimento per stabilire se si tratta di atto impositivo o di atto sanzionatorio/previdenziale.

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