Sentenza n. 7041/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 966/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali del 14 dicembre 2020 di accertamento della compatibilità paesaggistica della sopraelevazione abusiva di 61 centimetri e di applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione; sentenza del TAR Lombardia - Brescia n. 966/2023 che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario di un immobile confinante ha appellato la sentenza del TAR Lombardia - Brescia che aveva respinto l’impugnazione dei provvedimenti comunali relativi alla sopraelevazione abusiva di 61 centimetri di un edificio storico in zona omogenea A e vincolato paesaggisticamente. Ha dedotto, in sintesi: che il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 precludesse ogni successiva valutazione comunale; che i titoli edilizi rilasciati negli anni Novanta dovessero essere dichiarati decaduti o comunque irrilevanti; che la sopraelevazione dovesse qualificarsi come nuova costruzione, con conseguente obbligo di demolizione e inapplicabilità della fiscalizzazione prevista per gli interventi in zona A; che il vincolo paesaggistico imponesse la demolizione e non consentisse l’accertamento di compatibilità; che non fosse stata provata l’impossibilità del ripristino. L’appellante contestava inoltre l’attendibilità delle risultanze tecniche e della valutazione comunale circa i rischi strutturali della demolizione.
La decisione
L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il silenzio-rifiuto sull’istanza di sanatoria ex art. 36 non preclude il distinto procedimento sanzionatorio ex art. 33, comma 4: il primo riguarda il rilascio postumo del titolo sulla base della doppia conformità, il secondo la scelta della sanzione per l’abuso accertato. È respinta anche la censura sui titoli edilizi degli anni Novanta: la loro validità non era oggetto del giudizio e non poteva essere rimessa in discussione indirettamente dopo oltre trent’anni; l’abuso consisteva in un’opera ulteriore rispetto a quelle assentite. La sopraelevazione, incorporata nell’edificio esistente e priva di autonomia, non costituisce una nuova costruzione distinta; per l’immobile in zona A opera il regime speciale dell’art. 33, comma 4, che consente di scegliere in via alternativa, e non cumulativa, tra demolizione e sanzione pecuniaria, previa valutazione dell’autorità di tutela e, in caso di sua inerzia, da parte del Comune. È respinta la censura relativa al vincolo paesaggistico: l’amministrazione ha valutato concretamente l’impatto, ritenendo l’incremento contenuto e non significativamente incidente sul paesaggio; tale valutazione non è irragionevole né manifestamente illogica e l’abuso risaliva al 1993, prima delle successive restrizioni legislative all’accertamento di compatibilità paesaggistica per gli incrementi volumetrici. È infine respinta la contestazione sull’impossibilità del ripristino: la relazione tecnica, recepita dal Comune, indicava che la rimozione del cordolo in cemento armato avrebbe potuto compromettere le murature storiche e la stabilità dell’edificio; l’appellante non ha dimostrato errori tecnici manifesti o irragionevolezza. La scelta della sanzione pecuniaria è stata ritenuta coerente con la proporzionalità. Spese del grado compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
Con la prima il privato richiede il rilascio di un titolo edilizio postumo, a sanatoria di quello non richiesto in via preventiva, quando ricorre il requisito della doppia conformità dell’opera sul piano urbanistico-edilizio, e cioè tanto al momento in cui l’edificazione è stata realizzata quanto a quello in cui viene svolto l’accertamento e rilasciato il titolo edilizio in sanatoria.
L’accertamento di conformità è finalizzato al rilascio di un titolo edilizio postumo e richiede la doppia conformità dell’opera al momento della realizzazione e al momento della decisione.
art. 33, comma 4, d.P.R. 380/2001
In relazione ad abusi edilizi che interessano immobili situati nella "zona A", il tenore testuale dell'articolo 33, comma 4, del testo unico dell'edilizia - proprio in quanto impone una specifica valutazione in ordine alla sanzione da irrogare - statuisce il carattere alternativo e non cumulativo delle sanzioni demolitorie e pecuniarie previste.
Per gli abusi in zona A la norma prevede una scelta tra demolizione e sanzione pecuniaria, non la loro applicazione cumulativa; la scelta compete in primo luogo all’amministrazione preposta alla tutela e, se questa resta inerte, al Comune.
art. 33, comma 3, d.P.R. 380/2001
Nello specifico, il citato art. 33, comma 4, del testo unico dell’edilizia prevede l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal precedente comma 3 in luogo della riduzione in pristino, sulla base del parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo culturale o ambientale.
La sanzione pecuniaria disciplinata dal comma 3 può essere applicata in luogo della riduzione in pristino secondo il meccanismo speciale previsto dal comma 4.
Massime di principio
- Il silenzio-rifiuto su un’istanza di accertamento di conformità edilizia non esaurisce né preclude il potere-dovere dell’amministrazione di individuare la sanzione applicabile all’abuso: la sanatoria, subordinata alla doppia conformità, e la scelta sanzionatoria sono procedimenti con presupposti e finalità distinti.
- Per gli abusi riguardanti immobili in zona omogenea A, l’art. 33, comma 4, d.P.R. 380/2001 configura come alternative, e non cumulabili, la demolizione e la sanzione pecuniaria; la scelta deve essere effettuata previa valutazione dell’autorità preposta alla tutela e, in caso di inerzia di quest’ultima, dall’amministrazione comunale.
- Una sopraelevazione abusiva incorporata in un edificio preesistente, priva di autonomia e non idonea a creare un manufatto distinto, non è per ciò solo qualificabile come nuova costruzione ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio speciale previsto per gli immobili in zona A.
- La valutazione amministrativa sulla compatibilità paesaggistica e sulla concreta possibilità di ripristino è sindacabile dal giudice nei limiti dell’irragionevolezza o dell’errore tecnico manifesto; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione priva di specifica dimostrazione di tali vizi.
- La scelta della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione può risultare coerente con il principio di proporzionalità quando l’istruttoria documenta che il ripristino comporterebbe un concreto rischio per la stabilità dell’edificio storico.
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