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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04806/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera assembleare condominiale del 3 dicembre 2013, con la quale si sarebbe deliberata la revisione delle tabelle millesimali in relazione alla realizzazione di una veranda nell'appartamento del condomino impugnante. Il condomino sosteneva che la delibera fosse illegittima perché approvata in assenza dei presupposti di legge per la revisione delle tabelle, e in particolare dei requisiti previsti dall'art. 69 disp. att. c.c. Successivamente, in sede di mediazione, l'assemblea adottava un'ulteriore delibera nel giugno 2014, che secondo il ricorrente avrebbe chiarito o modificato il contenuto della precedente, tanto da determinare cessazione della materia del contendere. In cassazione il ricorrente proponeva sei motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici nell'interpretazione della delibera del 3 dicembre 2013; 2) omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento al dato letterale e al comportamento delle parti; 3) violazione di legge nell'interpretazione della delibera del 19 giugno 2014 e nel mancato riconoscimento della revoca della precedente delibera; 4) violazione dell'art. 100 c.p.c. per mancato rilievo della cessazione della materia del contendere; 5) motivazione apparente; 6) erronea condanna alle spese, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto seguire la soccombenza virtuale se fosse stata riconosciuta la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente interpretato la delibera assembleare secondo i canoni degli artt. 1362 e ss. c.c., attribuendole un contenuto meramente programmatico e non decisorio: non risultava approvata una nuova tabella millesimale, ma soltanto la volontà di procedere in futuro a una verifica e ad una eventuale revisione, previa accertamento del mutamento dello stato dei luoghi richiesto dall'art. 69 disp. att. c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado, poiché entrambi i giudici di merito avevano escluso che la delibera avesse approvato nuove tabelle. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti infondati, poiché la successiva delibera del 19 giugno 2014 aveva natura meramente confermativa e non revocatoria; inoltre, la cessazione della materia del contendere richiede conclusioni conformi delle parti sul mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale, requisito qui mancante, essendo rimasto il contrasto sulla portata della delibera originaria. Il quinto motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta chiaramente intelligibile e dunque non apparente. Il sesto motivo è stato respinto perché, essendo infondato il gravame, correttamente la Corte d'appello aveva applicato il principio di soccombenza sulle spese. La Corte ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    primo, terzo, quarto e sesto motivo

    consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, ma non può essere usato per rimettere in discussione l'accertamento di fatto e l'interpretazione della delibera se condotta nel rispetto dei canoni ermeneutici.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre motivazione apparente; il vizio sussiste solo se la motivazione non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura è inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 69 disp. att. c.c.

    la revisione delle tabelle millesimali presuppone il mutamento dello stato dei luoghi; la delibera era letta come programmatica e non come immediata approvazione di nuove tabelle.

  • artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.

    richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure interpretative e probatorie, ma ritenuti non decisivi nel caso concreto.

  • artt. 1362, 1364, 1366, 1371 c.c.

    i canoni ermeneutici delle deliberazioni assembleari vanno applicati privilegiando il dato letterale e, solo se insufficiente, i criteri sussidiari.

  • art. 1137 c.c.

    richiamato nel contesto dell'impugnazione della delibera assembleare.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni, senza che la Corte ne ricavasse un principio autonomo decisivo.

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire viene meno solo se interviene una effettiva cessazione del contrasto o un mutamento sostanziale della situazione controversa con conclusioni conformi.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione apparente ricorre solo quando il ragionamento del giudice non sia percepibile.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato solo in relazione alle spese, ma senza autonoma incidenza decisoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Le deliberazioni assembleari condominiali vanno interpretate secondo i criteri degli artt. 1362 e ss. c.c., privilegiando il dato letterale; i criteri sussidiari operano solo se il testo risulti insufficiente o ambiguo.
  • Una delibera che esprima soltanto la volontà di procedere in futuro a una verifica o a un'eventuale revisione delle tabelle millesimali ha contenuto programmatico e non equivale all'approvazione immediata di nuove tabelle.
  • La revisione delle tabelle millesimali richiede il presupposto normativo del mutamento dello stato dei luoghi; in assenza di tale accertamento, la delibera può al più autorizzare attività preparatorie.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in cassazione quando sussiste doppia conforme, cioè quando le decisioni di primo e secondo grado sono sovrapponibili nel decisum e nella struttura argomentativa sui fatti principali.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone un effettivo mutamento della situazione sostanziale dedotta e conclusioni conformi delle parti; non basta una mera divergenza interpretativa sulla portata dell'atto impugnato.
  • La motivazione è apparente solo se, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento logico della decisione; non è tale quando il percorso argomentativo sia chiaramente ricostruibile.
  • Se il gravame è rigettato, la condanna alle spese segue la regola della soccombenza, senza che possa operare una soccombenza virtuale fondata su una cessazione della materia del contendere non riconosciuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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