Sentenza n. 969/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza n. 246, pubblicata il 25 maggio 2024, del Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che aveva ordinato il pagamento della retribuzione professionale docenti e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 246/2024 del Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto al pagamento dell'emolumento accessorio relativo alla retribuzione professionale docenti per il servizio prestato nell'anno scolastico 2018-2019, oltre agli interessi legali e alle spese di giudizio. Nonostante la richiesta di pagamento del 27 maggio 2024, il Ministero è rimasto inerte. La ricorrente ha quindi proposto l'actio iudicati ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e il perdurante inadempimento dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire integralmente la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell'eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendole comprese nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 828,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, il TAR l'ha ritenuta ammissibile e fondata a fronte dell'inerzia ministeriale.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare l'esecuzione della sentenza e predisporre la nomina del commissario ad acta.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La disposizione, benché prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione delle spese dell'attività commissariale all'amministrazione inadempiente e inclusione nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Norma indicata quale disposizione introduttiva dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, utilizzata per fondare l'applicazione analogica del regime delle spese commissariali.
art. 93 c.p.c.
Richiamato nella sentenza posta in esecuzione per disporre la distrazione delle spese in favore dei procuratori della parte ricorrente.
Massime di principio
- L'inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione, legittima il ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione della pronuncia, comprese le eventuali modifiche di bilancio occorrenti per il pagamento.
- Il regime secondo cui le spese dell'attività commissariale gravano sull'amministrazione inadempiente e rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può essere applicato per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento diverse da quelle derivanti da decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
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