Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 969/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza n. 246, pubblicata il 25 maggio 2024, del Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che aveva ordinato il pagamento della retribuzione professionale docenti e delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 246/2024 del Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto al pagamento dell'emolumento accessorio relativo alla retribuzione professionale docenti per il servizio prestato nell'anno scolastico 2018-2019, oltre agli interessi legali e alle spese di giudizio. Nonostante la richiesta di pagamento del 27 maggio 2024, il Ministero è rimasto inerte. La ricorrente ha quindi proposto l'actio iudicati ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e il perdurante inadempimento dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire integralmente la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell'eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendole comprese nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 828,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, il TAR l'ha ritenuta ammissibile e fondata a fronte dell'inerzia ministeriale.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare l'esecuzione della sentenza e predisporre la nomina del commissario ad acta.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La disposizione, benché prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione delle spese dell'attività commissariale all'amministrazione inadempiente e inclusione nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    Norma indicata quale disposizione introduttiva dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, utilizzata per fondare l'applicazione analogica del regime delle spese commissariali.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato nella sentenza posta in esecuzione per disporre la distrazione delle spese in favore dei procuratori della parte ricorrente.

Massime di principio

  • L'inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione, legittima il ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione della pronuncia, comprese le eventuali modifiche di bilancio occorrenti per il pagamento.
  • Il regime secondo cui le spese dell'attività commissariale gravano sull'amministrazione inadempiente e rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può essere applicato per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento diverse da quelle derivanti da decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.