Regolamento (UE) 2026/1731
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1731 della Commissione, del 15 luglio 2026, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2977, (UE) 2024/2979, (UE) 2024/2980 e (UE) 2024/2982 per quanto riguarda le norme e le specifiche applicabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e armonizza la disciplina tecnica dei portafogli europei di identità digitale, modificando quattro regolamenti di esecuzione del 2024. Le principali novità riguardano la protezione dell’immagine del volto, i meccanismi crittografici ammessi, gli attestati di unità di portafoglio e di chiave, il marchio di fiducia UE e i protocolli/interfacce per rilascio e presentazione dei dati. Vengono inoltre adeguati i requisiti di notifica, autenticazione, validazione del certificato di registrazione della parte facente affidamento e le specifiche dei formati di dati (ISO/IEC mdoc e SD-JWT VC). Il testo contiene numerose prescrizioni operative, inclusi termini di applicazione differita all’11 agosto 2028 e regole dettagliate di revoca, stato e privacy.
Modifica gli atti di esecuzione del regolamento eIDAS relativi ai portafogli europei di identità digitale, aggiornando norme tecniche, specifiche di sicurezza, formati dei dati, protocolli di presentazione e il marchio di fiducia UE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alla Commissione, ai fornitori di portafogli europei di identità digitale, ai fornitori di dati di identificazione personale, ai fornitori di attestati elettronici di attributi, ai fornitori di certificati di accesso e di registrazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio, nonché alle parti facenti affidamento sul portafoglio e ai relativi server di autorizzazione/entità che rilasciano credenziali. Ha portata territoriale nell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; disciplina sia il rilascio sia la presentazione di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi, in presenza e a distanza, inclusi i flussi mediati da API e quelli non mediati. Alcune disposizioni si applicano solo dall’11 agosto 2028, in particolare quelle relative all’inclusione dell’immagine del volto tra i dati obbligatori e ai requisiti connessi agli attestati di unità di portafoglio/certificati di registrazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1731 della Commissione
Il regolamento aggiorna in modo organico il quadro tecnico del regolamento eIDAS per i portafogli europei di identità digitale, intervenendo sui quattro atti di esecuzione adottati nel 2024. La finalità, chiarita nei considerando, è garantire un livello massimo di armonizzazione tra Stati membri, rafforzando interoperabilità, sicurezza, affidabilità e tutela dei dati personali, anche alla luce dell’evoluzione dell’architettura e del quadro di riferimento fondati sulla raccomandazione (UE) 2021/946.
Ambito e ratio delle modifiche
Le modifiche incidono su profili essenziali dell’ecosistema EUDI Wallet: formati dei dati, regole di rilascio, presentazione e revoca, requisiti crittografici, certificati di registrazione, marchio di fiducia e gestione dei dati biometrici. Il testo è fortemente tecnico e presuppone l’interazione tra fornitori di portafogli, fornitori di dati/attestati, parti facenti affidamento, Commissione e Stati membri.
Protezione dell’immagine del volto e dati biometrici
Uno dei nuclei più rilevanti riguarda l’immagine del volto. Quando una parte facente affidamento ne richiede la divulgazione, il portafoglio deve avvisare l’utente che la richiesta comporta la condivisione di dati biometrici e deve imporre una conferma esplicita e specifica della divulgazione selettiva. Il regolamento precisa che il silenzio o le caselle preselezionate non valgono come consenso tecnico alla divulgazione. Inoltre, l’immagine del volto non deve essere conservata dalle parti facenti affidamento, salvo i casi strettamente necessari per identificazione/autenticazione nel rispetto del GDPR, e non deve essere trasferita a paesi terzi o organizzazioni internazionali salvo base giuridica conforme al diritto UE.
Il considerando 3 e l’allegato I differiscono al 11 agosto 2028 l’uso dell’immagine del volto come dato obbligatorio di identificazione personale per le persone fisiche. Fino a quella data gli Stati membri devono adeguare le proprie procedure nazionali.
Formati dei dati di identificazione personale
L’allegato I sostituisce integralmente le specifiche tecniche per i dati di identificazione personale. Per le persone fisiche sono indicati dati obbligatori come cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e, dal 11 agosto 2028, l’immagine del volto; sono inoltre elencati numerosi dati facoltativi, tra cui indirizzo di residenza, numero amministrativo personale, nome alla nascita, sesso, indirizzo e-mail e numero di cellulare. Per le persone giuridiche sono previsti come obbligatori la ragione sociale attuale e un identificatore univoco costruito dallo Stato membro di invio; sono facoltativi, tra gli altri, indirizzo, partita IVA, codice fiscale, identificativo europeo societario, identificativo della persona giuridica, EORI e numero di accisa.
L’allegato disciplina anche metadati obbligatori e facoltativi, le regole di codifica in formato ISO/IEC mdoc e SD-JWT VC, le modalità di rappresentazione di attributi come cittadinanza, luogo di nascita e immagine del volto, i formati di data e i limiti di lunghezza delle stringhe. Sono fissati anche i nomi degli spazi dei nomi standard e, in caso di estensioni nazionali, l’obbligo di pubblicazione del regime nazionale secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569.
Requisiti crittografici, attestati di unità di portafoglio e chiavi
Il regolamento aggiorna in profondità i requisiti sugli attestati di unità di portafoglio e di chiave nel regolamento (UE) 2024/2979. I fornitori di portafogli devono usare solo i meccanismi crittografici dell’allegato I bis, rinviando agli "Agreed Cryptographic Mechanisms" pubblicati da ENISA. Ogni unità di portafoglio deve disporre di un attestato di unità di portafoglio; l’attestato deve essere un JWT firmato o sigillato con JAdES baseline B compatta e soddisfare le specifiche dell’allegato I ter.
L’allegato I ter regola in dettaglio il rilascio e l’uso degli attestati di istanza di portafoglio e di chiave, i relativi contenuti, le prove di possesso, le interazioni con i server di autorizzazione e le verifiche di firma. Tra le regole centrali vi sono: uso di un attestato di istanza di portafoglio nel rilascio dei dati; controllo della firma tramite certificato nell’elenco dei fornitori di portafogli; inserimento di dichiarazioni obbligatorie come wallet_name, wallet_version, wallet_solution_certification_information, client_status e key_storage_status; utilizzo di chiavi conservate nel WSCD o nel keystore; limiti sulla durata e sul riuso degli attestati; supporto di algoritmi di firma ES256, ES384 ed ES512.
Revoca, stato e privacy
Il sistema di revoca si fonda sugli elenchi degli stati dei token dell’IETF. Per gli attestati di istanza di portafoglio e di chiave il fornitore deve utilizzare tali elenchi come meccanismo di revoca; in alternativa, per alcuni attestati ISO/IEC mdoc, è disciplinato anche un meccanismo di elenco degli identificatori. Sono previste misure di privacy by design, come l’uso di indici non collegabili, l’obbligo di tenere gli elenchi sufficientemente ampi e, ove possibile, di coprire almeno 10.000 attestati.
Per gli attestati di istanza di portafoglio è ammessa l’opzione "per-issuer reuse", ma il relativo impiego deve essere documentato nella politica privacy del fornitore. Per gli attestati di chiave, il fornitore deve scegliere tra un indice condiviso per tipo o un indice per singola attestazione, con regole conseguenti sulla revoca. In caso di revoca, i valori di indice associati all’unità di portafoglio devono essere revocati e il marchio di fiducia non deve più essere mostrato.
Protocolli di rilascio e presentazione
Il regolamento sostituisce l’allegato relativo ai protocolli e interfacce nel regolamento (UE) 2024/2982. Vengono rafforzate le regole per il rilascio di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi verso le unità di portafoglio, nonché per la presentazione verso le parti facenti affidamento. Le soluzioni di portafoglio devono autenticare e convalidare i certificati di accesso e di registrazione delle parti facenti affidamento, e non devono presentare gli attributi richiesti finché non sono completati i passaggi di verifica e approvazione da parte dell’utente.
È espressamente previsto che il portafoglio avverta l’utente quando la parte facente affidamento richiede dati non coperti dal proprio certificato di registrazione; anche in questo caso è necessaria un’approvazione esplicita. Il regolamento disciplina inoltre la gestione delle richieste tramite meccanismi mediati da API e non mediati da API, con riferimento ai profili ISO/IEC 18013-5, ISO/IEC 18013-7 e OpenID4VC-HAIP.
Marchio di fiducia UE
Il nuovo articolo 14 bis impone ai fornitori di portafogli di esporre il marchio di fiducia UE per i portafogli di identità digitale. Sono specificati il formato grafico, i colori di riferimento, le dimensioni minime, l’uso in negativo, le condizioni per l’uso in bianco e nero e il divieto di visualizzazione dopo revoca dell’attestato di unità di portafoglio. Le unità di portafoglio devono inoltre consentire all’utente di verificare lo stato di certificazione tramite URL forniti dalla Commissione e tramite dati strutturati indicati nell’allegato VIII.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Alcune disposizioni, in particolare quelle che incidono sull’inclusione dell’immagine del volto e su taluni requisiti di attestazione/autenticazione, si applicano solo dall’11 agosto 2028.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle specifiche tecniche dei portafogli
Il regolamento modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2977, 2024/2979, 2024/2980 e 2024/2982 per allinearli all’evoluzione dell’architettura e del quadro di riferimento dei portafogli europei di identità digitale derivanti dalla raccomandazione (UE) 2021/946. Vengono aggiornate norme, specifiche, protocolli, formati e allegati tecnici.
Protezione dell’immagine del volto
Viene introdotto l’articolo 3 bis nel regolamento (UE) 2024/2977: quando una richiesta comporta la divulgazione dell’immagine del volto, la soluzione di portafoglio deve emettere avvertimenti che indichino la condivisione di dati biometrici e richiedere una conferma esplicita e specifica dell’utente. L’immagine del volto non deve essere conservata dalle parti facenti affidamento, salvo casi necessari per identificazione/autenticazione nel rispetto del diritto UE in materia di protezione dei dati, e non deve essere trasferita a paesi terzi o organizzazioni internazionali salvo base giuridica UE. L’inclusione dell’immagine del volto tra i dati obbligatori per le persone fisiche si applica solo dall’11 agosto 2028.
Attestati elettronici di attributi e modalità di rilascio
L’articolo 4 del regolamento (UE) 2024/2977 è modificato prevedendo che gli attestati elettronici di attributi rilasciati a unità di portafoglio siano conformi ad almeno una delle norme dell’allegato II del regolamento (UE) 2024/2979. È inoltre aggiornato il regime relativo all’uso degli attestati di unità di portafoglio revocati.
Meccanismi crittografici ammessi
Nel regolamento (UE) 2024/2979 viene inserito l’articolo 5 bis, che limita i fornitori di portafogli ai meccanismi crittografici elencati nell’allegato I bis, corrispondenti agli "Agreed Cryptographic Mechanisms" pubblicati da ENISA. È anche precisato che le operazioni crittografiche che coinvolgono risorse critiche nel dispositivo crittografico sicuro possono essere eseguite solo dopo autenticazione riuscita dell’utente.
Attestati di unità di portafoglio e certificati correlati
L’articolo 6 del regolamento (UE) 2024/2979 è riscritto: ogni unità di portafoglio deve avere un attestato di unità di portafoglio, firmato o sigillato in modo verificabile tramite un certificato presente nell’elenco di cui al regolamento (UE) 2024/2980. Gli attestati devono rispettare le specifiche dell’allegato I ter. I fornitori devono inoltre offrire meccanismi sicuri di identificazione e autenticazione indipendenti dalle unità di portafoglio.
Dati delle parti facenti affidamento e attestati di attributi
Vengono aggiornati i requisiti informativi sui certificati di accesso e sui certificati di registrazione delle parti facenti affidamento, con obbligo di indicare nome, dati di contatto, identificatore univoco e Stato membro di stabilimento. Si chiarisce che gli attestati elettronici di attributi rilasciati secondo politiche di divulgazione incorporate comuni devono poter essere trattati dalle unità di portafoglio.
Firme elettroniche e applicazioni di firma
Nel regolamento (UE) 2024/2979 l’articolo 12 viene modificato: il formato obbligatorio per firme o sigilli è PAdES, e le applicazioni di creazione firme possono essere integrate o esterne alle istanze di portafoglio. Tali applicazioni devono almeno supportare l’interfaccia di programmazione di applicazione indicata nell’allegato IV.
Marchio di fiducia UE per i portafogli di identità digitale
È introdotto l’articolo 14 bis nel regolamento (UE) 2024/2979: le unità di portafoglio devono esporre il marchio di fiducia UE per i portafogli di identità digitale, conforme ai formati a colori e in bianco e nero degli allegati VI e VII. Sono fissati colori di riferimento, dimensioni minime, regole di utilizzo, modalità di accesso alle informazioni per verificare lo stato di certificazione e divieto di visualizzazione del marchio dopo revoca dell’attestato di unità di portafoglio.
Notifiche alla Commissione
Nel regolamento (UE) 2024/2980 è precisato che la Commissione può redigere, aggiornare e pubblicare un elenco delle informazioni notificate dagli Stati membri sui fornitori di portafogli, fornitori di dati di identificazione personale, fornitori di certificati di accesso e di registrazione delle parti facenti affidamento. È aggiunta una nuova sezione sulle notifiche relative ai fornitori di certificati di registrazione delle parti facenti affidamento.
Protocolli e interfacce per rilascio e presentazione
Nel regolamento (UE) 2024/2982 vengono aggiornati i requisiti di rilascio e presentazione: i portafogli devono supportare i protocolli e le interfacce degli allegati I e II per il rilascio di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi e per la loro presentazione a parti facenti affidamento, a distanza e, se del caso, in prossimità. Si rafforzano anche i controlli di validazione dei certificati di registrazione e le verifiche contro richieste eccedenti rispetto alla registrazione ('overasking').
Applicazione differita al 11 agosto 2028
Più disposizioni entrano in applicazione solo dall’11 agosto 2028, in particolare l’inclusione dell’immagine del volto nei dati obbligatori di identificazione personale e alcune regole operative sugli attestati e sulla loro autenticazione/validazione nei flussi di rilascio.
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