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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1735

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1735 della Commissione, del 15 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569 per quanto riguarda le norme e le specifiche applicabili

Normativa europea32026R1735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico e operativo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569 per gli attestati elettronici qualificati di attributi e per gli attestati rilasciati da organismi pubblici o per loro conto. Le modifiche allineano le specifiche alle evoluzioni dell’architettura e del quadro di riferimento dei portafogli europei di identità digitale, rafforzando requisiti su rilascio, revoca, verifica e firma/sigillo dei risultati della verifica. Sono inoltre richiamate specifiche norme ETSI e criteri di sicurezza crittografica, con applicazione differita di una parte delle disposizioni al 1o gennaio 2027.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569 aggiornando norme, specifiche tecniche e requisiti applicabili agli attestati elettronici qualificati di attributi e agli attestati di attributi rilasciati da organismi pubblici o per loro conto, nonché ai meccanismi di verifica rispetto a fonti autentiche.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e ai fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica, o per suo conto, nell’ambito del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS). Riguarda in particolare il rilascio, la gestione, la revoca e la verifica degli attestati di attributi, nonché le specifiche tecniche e le norme di riferimento utilizzate dagli emittenti e dai meccanismi di verifica. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri; l’articolo 1, paragrafo 3, si applica dal 1o gennaio 2027. Restano fermi il GDPR (regolamento (UE) 2016/679) e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE per i trattamenti di dati personali, nonché il regolamento (UE) 2018/1725 per le istituzioni e gli organi dell’Unione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1735 della Commissione: norme e specifiche applicabili agli attestati elettronici di attributi

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569 per adeguarlo all’evoluzione dell’architettura e del quadro di riferimento dei portafogli europei di identità digitale, sviluppati sulla base della raccomandazione (UE) 2021/946. L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’armonizzazione tra Stati membri, migliorare la sicurezza, l’interoperabilità e la coerenza tecnica dei servizi fiduciari relativi agli attestati elettronici di attributi, in linea con il regolamento (UE) n. 910/2014.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda i fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica, o per suo conto. Le disposizioni incidono sul rilascio, sulla revoca, sulla verifica e sulla firma o sigillo dei risultati di verifica relativi ad attributi verificati contro fonti autentiche. Il regolamento richiama inoltre espressamente l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, della direttiva 2002/58/CE per i trattamenti di dati personali, nonché del regolamento (UE) 2018/1725 per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione.

Conformità ai regimi per gli attestati di attributi

Il nuovo testo dell’articolo 3 chiarisce che, quando gli attestati elettronici di attributi sono inclusi in regimi registrati nel catalogo dei regimi per gli attestati di attributi, i fornitori devono conformarsi ai requisiti del regime corrispondente. Le politiche e le procedure adottate dagli emittenti per soddisfare tali requisiti rientrano nella valutazione di conformità prevista dal regolamento (UE) n. 910/2014.

Revoca, tutela della privacy e requisiti tecnici

L’articolo 4 è riscritto per disciplinare la revoca degli attestati con validità superiore a 24 ore. La revoca deve avvenire almeno:

  • su richiesta della persona cui l’attestato è stato rilasciato o, se del caso, del soggetto cui l’attestato si riferisce;
  • quando il fornitore viene a conoscenza di una compromissione della sicurezza o dell’affidabilità dell’attestato;
  • nelle altre ipotesi previste dal diritto dell’Unione o nazionale.

I fornitori devono inoltre adottare tecniche di revoca e metodi di gestione che proteggano la vita privata e ostacolino la correlabilità e la tracciabilità. Tali tecniche devono essere conformi ai requisiti dell’allegato II del regolamento modificato.

Verifica degli attributi e firma/sigillo del risultato

L’articolo 9 introduce un espresso rinvio alle specifiche tecniche dell’allegato IV per i meccanismi di verifica. Il risultato della verifica deve indicare se l’attributo è stato verificato o meno e deve specificare l’organismo del settore pubblico responsabile della fonte autentica, oppure l’organismo designato ad agire per suo conto. Inoltre, il risultato deve essere firmato o sigillato dall’organismo responsabile della fonte autentica, o dall’intermediario designato riconosciuto a livello nazionale, con almeno una firma elettronica avanzata basata su certificato qualificato o un sigillo elettronico avanzato basato su certificato qualificato.

Norme di riferimento e specifiche tecniche

Gli allegati aggiornano in modo sostanziale il quadro tecnico applicabile.

Nell’allegato I sono elencate le norme di riferimento e le specifiche da applicare all’articolo 3, tra cui:

  • ETSI TS 119 471 V1.1.1 (2025-05);
  • ETSI EN 319 401 V3.2.1 (2026-01);
  • i meccanismi crittografici concordati pubblicati da ENISA;
  • FIPS PUB 140-3;
  • i regolamenti di esecuzione (UE) 2024/482 e 2024/3144;
  • ISO/IEC 15408:2022.

Lo stesso allegato introduce la definizione di "dispositivo crittografico sicuro" e disciplina vari aspetti operativi, tra cui autenticazione reciproca, convalida dell’unità EUDIW, gestione della revoca, notifica delle modifiche all’organismo di vigilanza, sicurezza delle chiavi e degli algoritmi crittografici, certificazione dei dispositivi di firma/sigillo e gestione delle vulnerabilità. È previsto anche che il piano di cessazione dell’EAASP sia conforme ai requisiti degli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014.

L’allegato II stabilisce che gli attestati devono essere rilasciati nel rispetto di almeno una delle norme dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 e che devono essere applicate le relative tecniche di revoca.

L’allegato IV, inserito tramite il presente regolamento, specifica ulteriori requisiti tecnici per i meccanismi di verifica, richiamando ETSI TS 119 478 V1.1.1 (2026-01) e precisando le regole di coerenza tra risultati di verifica, valori di attributo e struttura della risposta AttributeVerificationResponse.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 3, relativo alle specifiche tecniche del meccanismo di verifica e al risultato della verifica, si applica solo dal 1o gennaio 2027. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’articolo 3: conformità ai regimi registrati

Quando gli attestati elettronici di attributi rientrano in regimi registrati nel catalogo dei regimi per gli attestati di attributi, i fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica, o per suo conto, devono conformarsi ai requisiti del regime corrispondente. Le politiche e procedure degli emittenti per rispettare tali requisiti rientrano nella valutazione della conformità prevista dal regolamento (UE) n. 910/2014.

Revoca degli attestati con durata superiore a 24 ore

Per gli attestati qualificati di attributi e per quelli rilasciati da un organismo pubblico o per suo conto, se la validità supera 24 ore, la revoca deve avvenire almeno: su richiesta della persona cui l’attestato è stato rilasciato o, se del caso, del soggetto cui si riferisce; se il fornitore viene a conoscenza di compromissione della sicurezza o affidabilità; e in altre situazioni previste dal diritto dell’Unione o nazionale. È soppresso il precedente paragrafo 1 dell’articolo 4.

Tecniche di revoca e tutela della privacy

I fornitori devono adottare tecniche di revoca e metodi di gestione che tutelino la vita privata e ostacolino la correlabilità e la tracciabilità. Le tecniche di revoca devono rispettare i requisiti dell’allegato II.

Meccanismi di verifica e risultato della verifica

Il meccanismo di verifica deve essere conforme alle specifiche dell’allegato IV. Il risultato della verifica deve indicare se l’attributo è stato verificato o meno e identificare l’organismo del settore pubblico responsabile della fonte autentica, o l’organismo designato per agire per suo conto. Il risultato deve essere firmato o sigillato dall’organismo responsabile della fonte autentica, o dall’intermediario designato riconosciuto a livello nazionale, mediante almeno una firma elettronica avanzata basata su certificato qualificato o un sigillo elettronico avanzato basato su certificato qualificato.

Sostituzione degli allegati I e II e inserimento dell’allegato IV

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569 è sostituito, così come l’allegato II. Inoltre, il testo dell’allegato III del presente regolamento è aggiunto come nuovo allegato IV del regolamento modificato.

Norme tecniche di riferimento per i servizi fiduciari di attestati di attributi

L’allegato I aggiorna l’elenco delle norme di riferimento e specifiche applicabili all’articolo 3, richiamando, tra l’altro, ETSI TS 119 471 V1.1.1 (2025-05), ETSI EN 319 401 V3.2.1 (2026-01), i meccanismi crittografici concordati pubblicati da ENISA, FIPS PUB 140-3, i regolamenti di esecuzione (UE) 2024/482 e 2024/3144 e ISO/IEC 15408:2022. Introduce anche la definizione di "dispositivo crittografico sicuro" e modifica requisiti su autenticazione reciproca, revoca, notifica delle modifiche all’organismo di vigilanza, controlli crittografici, gestione delle vulnerabilità e piani di cessazione.

Specifiche tecniche per rilascio e revoca

L’allegato II prevede che il rilascio degli attestati avvenga nel rispetto di almeno una delle norme dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 e che siano applicate le tecniche di revoca pertinenti di tale allegato.

Norme tecniche per i meccanismi di verifica

L’allegato IV stabilisce che i meccanismi di verifica devono conformarsi a specifiche ETSI TS 119 478 V1.1.1 (2026-01), con regole dettagliate sui risultati di verifica, sui valori di attributo o frammento e sulla struttura della risposta AttributeVerificationResponse.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, paragrafo 3, si applica dal 1o gennaio 2027. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieidentità digitaleservizi fiduciariprotezione dei datiinteroperabilitàsicurezza informatica

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