L.R. Sardegna 14/2015
Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sardegna il sostegno ai confidi per favorire l’accesso al credito di PMI e liberi professionisti con sede operativa nell’isola. Prevede un fondo unico per i contributi ai fondi rischi, un fondo di stabilizzazione volontario, un osservatorio e, dal 2019, voucher per coprire il costo delle garanzie. Esclude i confidi agricoli; alcune misure dipendono da delibere attuative e regole UE sugli aiuti di Stato.
Interventi regionali a favore dei confidi in Sardegna
Interventi regionali in materia di consorzi di garanzia fidi in Sardegna
La legge disciplina un sistema di sostegno regionale ai confidi operanti in Sardegna, con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito di micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti con sede operativa nell’isola. La normativa struttura gli interventi pubblici attorno a un fondo unico, a un fondo di stabilizzazione, a un osservatorio e, successivamente, a contributi diretti per coprire il costo della garanzia.
Finalità e ambito soggettivo
La Regione persegue il rafforzamento dell’accesso al credito e alla finanza delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, e dei liberi professionisti aventi sede operativa in Sardegna. Gli strumenti previsti mirano anche a razionalizzare e concentrare il sistema dei consorzi fidi, a valorizzare la rete di garanzia costituita dai confidi e dal Fondo di garanzia per le PMI operanti in Sardegna, nonché a standardizzare l’erogazione dei contributi pubblici.
Rientrano nell’ambito applicativo i confidi definiti dall’articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, con sede operativa in Sardegna e operanti a favore dei soggetti beneficiari sopra indicati. Sono invece esclusi gli aiuti concessi ai confidi del settore agricolo disciplinati da altra legge regionale.
Contributi regionali ai confidi e destinazioni delle risorse
La Regione concede contributi ai confidi per l’integrazione del fondo rischi, destinati alla prestazione di garanzie per l’accesso al credito delle imprese e dei liberi professionisti soci. La disciplina consente, in raccordo con la normativa nazionale ed europea, anche il rilascio di garanzie dirette di natura finanziaria e commerciale e l’erogazione di finanza diretta.
Le risorse possono essere destinate, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa annuale e senza nuovi oneri per l’Amministrazione regionale, anche al riconoscimento ai confidi dei costi sostenuti per attività amministrative strettamente connesse all’utilizzo dei fondi. La legge afferma inoltre la possibilità di impiegare le relative risorse e i relativi interessi per tali ristori.
La concessione dei contributi è subordinata, di regola, alla previa istituzione dei meccanismi di stabilizzazione e all’adesione ai medesimi da parte dei confidi aventi i requisiti, salvo il regime transitorio previsto dalla legge.
Fondo unico per l’integrazione dei fondi rischi
Per finanziare gli interventi di cui sopra è istituito un fondo unico, alimentato dall’autorizzazione di spesa annuale prevista dalla legge finanziaria 2015, pari a 5 milioni di euro annui. Il fondo è gestito dall’Assessorato regionale competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:
- i criteri di ammissibilità e i meccanismi di premialità, tenendo conto di dimensione, sviluppo e qualità delle garanzie, adeguatezza patrimoniale, economicità ed efficienza gestionale dei confidi;
- i settori prioritari di intervento;
- le modalità procedurali di assegnazione delle risorse, di rendicontazione e di segnalazione di dati e informazioni;
- i meccanismi sanzionatori per l’uso irregolare o mancato dei contributi e gli obblighi in caso di scioglimento e liquidazione;
- i criteri e le modalità uniformi per concessione di garanzie e finanza diretta nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato;
- i criteri e le modalità uniformi per determinare ed erogare ai confidi i ristori dei costi amministrativi connessi all’attuazione della legge.
Regime degli aiuti di Stato
La Giunta regionale, nella deliberazione attuativa del fondo unico, definisce le modalità e i criteri per la concessione delle garanzie secondo uno o più dei seguenti regimi, o i successivi che li sostituiscano:
- aiuti de minimis;
- aiuti esenti dall’obbligo di notifica;
- aiuti destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio;
- aiuti soggetti a notifica preventiva alla Commissione europea.
La disciplina è quindi costruita in modo da essere compatibile con il quadro europeo sugli aiuti di Stato.
Fondo di stabilizzazione finanziaria
La Regione promuove l’istituzione di un fondo di stabilizzazione finanziaria dei confidi, alimentato da contribuzioni periodiche dei confidi aderenti su base volontaria; può inoltre ricevere contributi pubblici. Il fondo è pensato per prevenire e contenere effetti sistemici negativi sul sistema regionale delle garanzie a favore di imprese e professionisti.
Il fondo è ispirato a tre principi:
- gestione condivisa e congiunta con il sistema dei confidi secondo un approccio mutualistico e volontario;
- intervento in presenza di piani di ristrutturazione e di gestione delle criticità dei confidi coinvolti;
- monitoraggio periodico della rischiosità dei confidi e dello sviluppo delle garanzie.
La Giunta regionale, previa concertazione con i confidi interessati, definisce criteri, modalità di gestione e di intervento del fondo, nonché l’entità dei conferimenti iniziali e delle contribuzioni periodiche.
Osservatorio dei confidi
È previsto un osservatorio dei confidi, istituito dalla Giunta regionale senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione regionale. L’organismo è composto da:
- tre dirigenti regionali esperti in materia;
- un rappresentante di SFIRS Spa;
- un rappresentante designato dai consorzi fidi.
L’osservatorio cura il monitoraggio periodico del sistema dei confidi operanti in Sardegna, con particolare attenzione all’efficacia dell’intervento pubblico. La Giunta ne disciplina anche i criteri di individuazione e nomina dei componenti regionali e le modalità di funzionamento.
Contributi a copertura del costo della garanzia, introdotti successivamente
Dal 2019 è prevista un’ulteriore misura a favore dei soggetti beneficiari, consistente in contributi a fondo perduto erogati sotto forma di voucher per coprire il costo sostenuto per ottenere una garanzia rilasciata da un confidi a fronte di un finanziamento bancario o di un intermediario vigilato, anche in forma di leasing.
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di credito e sentito l’Osservatorio regionale, approva un piano di intervento che definisce modalità di corresponsione e importo del contributo. Il contributo non può comunque superare il costo effettivamente sostenuto dal beneficiario per la garanzia.
La misura opera nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato, in particolare dei regolamenti richiamati dalla legge.
Abrogazioni e regime transitorio
Sono abrogati i commi 47 e 48 dell’articolo 7 della legge finanziaria regionale 2008. Restano però liquidate e pagate le somme già impegnate, alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei confidi in base a quelle precedenti disposizioni e alle relative direttive attuative.
Per i primi trenta mesi dall’entrata in vigore della legge, o per il minor termine in cui i meccanismi di stabilizzazione siano istituiti e pienamente operativi, non si applica la regola che subordina la concessione dei contributi alla previa istituzione e adesione ai meccanismi di stabilizzazione.
Procedimento e attuazione
Le deliberazioni della Giunta regionale relative al fondo unico, al fondo di stabilizzazione e all’osservatorio sono trasmesse alle Commissioni consiliari competenti per l’espressione del parere, da rendersi entro dieci giorni.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS. La disciplina è tuttora strutturalmente rilevante per il sistema dei confidi in Sardegna, ma alcune disposizioni risultano applicabili solo entro il periodo transitorio previsto o in base a interventi attuativi e alla normativa europea sugli aiuti di Stato.
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