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Ordinanza

Ordinanza del 15/08/2026 n. 24655 - Corte di Cassazione

Accertamento - Principio di proporzionalità - Gravi ed eccezionali ragioni - Compensazione delle spese giudiziali

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione rigetta il ricorso del contribuente contro la compensazione delle spese disposta nei gradi di merito. L’incertezza obiettiva del quadro probatorio, derivante da un modello 770 idoneo a giustificare l’accertamento ma insufficiente a provare il pagamento dei redditi contestati, può integrare una grave ed eccezionale ragione. La Cassazione può sindacare la motivazione se astratta, apparente, illogica o contraria alle risultanze di causa o alla giurisprudenza consolidata, ma non sostituirsi al giudice di merito nel valutare in concreto gravità ed eccezionalità. Il ricorrente è condannato a rifondere 500 euro di compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è tenuto, se dovuto, all’ulteriore contributo unificato.

Compensazione delle spese giudiziali per gravi ed eccezionali ragioni nel processo tributario.

Compensazione delle spese per incertezza della controversia

La pronuncia riguarda i presupposti per compensare, in assenza di reciproca soccombenza, le spese del processo tributario. La Corte ritiene legittima la compensazione nel caso concreto, caratterizzato da un quadro probatorio incerto, e delimita il controllo esercitabile in materia dalla Corte di cassazione.

Vicenda e decisioni di merito

Il contribuente A.A. ha impugnato un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate relativo all’IRPEF 2014, per complessivi 7.953,28 euro oltre accessori. L’accertamento riguardava presunti redditi risultanti dalla dichiarazione 770 della società “B. R. S.r.l.”, poi, dal 2014, “D. N. S.r.l.”.

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza del 29 aprile 2021, n. 4829/1/2021, aveva accolto il ricorso del contribuente e compensato le spese di primo grado, valorizzando l’incertezza e la peculiarità della questione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza depositata il 22 settembre 2023, n. 5288/12/2023, ha rigettato sia l’appello principale dell’Agenzia sia quello incidentale del contribuente, confermando l’annullamento dell’atto impositivo e compensando le spese del secondo grado.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: a suo avviso, la compensazione delle spese di primo grado era stata confermata senza indicare gravi ed eccezionali ragioni. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Regole sulla compensazione delle spese

L’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, consente la compensazione totale o parziale delle spese tributarie soltanto in caso di soccombenza reciproca oppure in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere motivate espressamente.

Le ragioni addotte devono riferirsi a circostanze specifiche della controversia. Possono rilevare la condotta processuale della parte soccombente e fattori esterni e non controllabili che rendano, nel caso concreto, sproporzionata l’applicazione del criterio ordinario della soccombenza. La motivazione non può essere illogica o erronea, pena la configurabilità di una violazione di legge deducibile in sede di legittimità.

La disciplina dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., come risultante dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, ammette la compensazione, oltre che per soccombenza reciproca, per assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o sopravvenienze e situazioni di assoluta incertezza di gravità ed eccezionalità almeno equivalente. Tale disciplina costituisce il riferimento interpretativo anche per la norma del processo tributario.

Limiti del controllo della Cassazione e valutazione del caso concreto

La nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” è elastica e può comprendere l’obiettiva incertezza sul diritto controverso. La Cassazione può intervenire quando il giudice di merito si limita a una formula astratta o non puntuale, con conseguente violazione di legge o, se del caso, motivazione apparente. Il sindacato non si estende però alla valutazione di merito della gravità e dell’eccezionalità, salvo che le ragioni dichiarate siano smentite dalle risultanze processuali o dalla giurisprudenza consolidata.

Nel caso esaminato, la compensazione è stata ritenuta adeguatamente giustificata dall’incertezza del quadro probatorio. Le risultanze del modello 770 del sostituto d’imposta indicavano somme attribuite al contribuente e potevano legittimare l’iniziativa dell’Amministrazione finanziaria; tuttavia, secondo i giudici di merito, tale indizio non era sufficiente a provare il pagamento dei redditi contestati. La Corte ha quindi giudicato la motivazione non palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea.

La Corte richiama inoltre la riformulazione dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 operata dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220. La nuova disposizione ammette la compensazione anche quando la parte vittoriosa abbia fondato la propria vittoria su documenti decisivi prodotti soltanto nel corso del giudizio. Pur tenendo conto della specifica disciplina transitoria prevista dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2023, tale ipotesi può fungere da criterio interpretativo del precedente testo e concorrere a delineare la casistica delle gravi ed eccezionali ragioni.

Esito e conseguenze economiche

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà inoltre atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.

La decisione è stata assunta a Roma il 9 luglio 2026 e depositata in cancelleria il 15 agosto 2026.

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