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Ordinanza

Ordinanza del 15/08/2026 n. 24658 - Corte di Cassazione

Imposta di registro - Definizione agevolata - Sanzione amministrativa - Tardivo pagamento - Ravvedimento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e conferma che la controversia relativa alla sola sanzione per tardiva registrazione di un contratto di locazione può essere definita a zero, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. n. 119/2018, quando il tributo e i relativi accessori siano stati pagati, anche tardivamente, mediante ravvedimento. L’Agenzia è condannata alle spese, liquidate in € 200 per esborsi e € 5.500 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Definizione agevolata delle sanzioni per tardiva registrazione e tardivo pagamento dell’imposta di registro.

Definizione agevolata della sanzione per tardiva registrazione

La Corte di cassazione esamina l’applicabilità della definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 3, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, a una controversia riguardante esclusivamente la sanzione amministrativa per tardiva registrazione di un contratto di locazione. Stabilisce che, una volta estinto il debito tributario principale, la controversia sulla sanzione collegata al tributo è definibile senza ulteriori versamenti.

Vicenda processuale

La società contribuente aveva presentato il 22 marzo 2019 domanda di definizione agevolata relativa all’avviso di irrogazione di una sanzione per la tardiva registrazione di un contratto di locazione. Aveva già pagato l’imposta, gli interessi moratori e la sanzione ridotta mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Con provvedimento del 27 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate aveva negato la definizione, ritenendo necessario il versamento del 40% della sanzione, in quanto riferita a una violazione non collegata al tributo. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza del 5 ottobre 2021, n. 3592/1/2021, aveva confermato l’annullamento del diniego, considerando la sanzione per il ritardo nel pagamento collegata al tributo. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La contribuente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che l’impugnazione del diniego di definizione dovesse essere proposta congiuntamente a quella relativa all’avviso sanzionatorio. La Corte ha respinto l’eccezione: la sentenza impugnata aveva sostanzialmente definito anche la controversia nel merito e il ricorso per cassazione era ammissibile, pur in pendenza di un separato giudizio sull’avviso di irrogazione della sanzione.

Principio sulla definibilità delle sanzioni

La Corte ribadisce che la definizione agevolata a zero delle sanzioni amministrative è consentita quando il rapporto relativo al tributo sia stato risolto mediante estinzione dell’obbligazione tributaria principale. Tale estinzione può derivare, secondo le modalità previste dal diritto civile e tributario, dall’annullamento dell’atto impositivo, dalla conciliazione giudiziale o stragiudiziale, da altra definizione agevolata oppure dal pagamento, anche tardivo, del tributo.

Il principio si applica anche alla fattispecie dell’art. 69, seconda parte, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La sanzione per tardivo versamento è infatti collegata al tributo, anche in ragione della sua commisurazione alle modalità di pagamento dell’imposta, per singola annualità o in unica soluzione. L’interpretazione è conforme alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 1° aprile 2019, n. 6/E.

La Corte richiama inoltre il principio secondo cui, per la tardiva registrazione di un contratto di locazione abitativa pluriennale, la sanzione prevista dall’art. 69 del D.P.R. n. 131/1986 è calcolata sul corrispettivo relativo alla prima annualità del canone quando il contribuente abbia scelto il pagamento rateizzato dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 3, dello stesso decreto.

Applicazione al caso concreto ed esito

Nel caso esaminato, il tributo e i relativi accessori erano stati pagati tardivamente mediante ravvedimento. La definizione agevolata della controversia relativa alla sanzione poteva quindi essere accolta senza ulteriori pagamenti da parte della società. La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia, fondato sulla pretesa natura di sanzione non collegata al tributo, e ha confermato l’annullamento del diniego.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla contribuente € 200,00 per esborsi e € 5.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% sui compensi e agli altri accessori di legge. La Corte ha precisato che non si applica all’Amministrazione dello Stato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in ragione del meccanismo della prenotazione a debito.

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