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Sentenza

Sentenza n. 14643/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202510244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’anno scolastico 2025/2026, unitamente agli atti presupposti e alle istruzioni operative dell’USR

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’istituto ha impugnato gli atti con cui l’USR Campania ha negato il riconoscimento della parità scolastica per l’anno 2025/2026. Con il primo motivo ha dedotto l’incompetenza del Dirigente dell’Ufficio IV, che aveva adottato il provvedimento recante la motivazione estesa, sostenendo che la competenza spettasse esclusivamente al Direttore Generale dell’USR, nonché il difetto assoluto di motivazione del decreto del 30 giugno 2025, sottoscritto dal Direttore Generale, che rinviava a un successivo atto motivato. Con il secondo motivo ha contestato l’istruttoria e le prescrizioni documentali contenute nella circolare dell’USR del 3 marzo 2025, ritenute eccedenti rispetto alla legge e ai decreti ministeriali, nonché la fissazione del 31 marzo 2025 quale termine per il possesso dei requisiti. In via subordinata ha censurato i D.M. n. 267/2007 e n. 83/2008, qualora interpretati come fonte legittimante tali prescrizioni. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il preavviso di diniego e le richieste di chiarimenti avessero dato luogo a un contraddittorio solo apparente e che le osservazioni e la documentazione prodotte non fossero state effettivamente valutate. Con il quarto motivo ha contestato nel merito l’insussistenza delle carenze rilevate dall’amministrazione. In particolare, ha negato la necessità di un laboratorio di Scienze naturali per il Liceo delle Scienze Umane, ha sostenuto la sufficienza delle certificazioni di agibilità prodotte, ha contestato la necessità degli ulteriori documenti relativi ai titoli abilitativi e all’idoneità strutturale e ha dedotto la disponibilità di una palestra mediante convenzione con altro istituto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso sia l’incompetenza sia il difetto assoluto di motivazione. Il decreto del 30 giugno 2025, adottato dal Direttore Generale competente, conteneva una motivazione sintetica e rinviava espressamente a un successivo atto di esplicazione, secondo la disciplina della motivazione per relationem e della motivazione semplificata. La motivazione successiva è stata ritenuta mera illustrazione estesa di una decisione già assunta dall’organo competente, fondata su elementi emersi nel procedimento e già conosciuti dal ricorrente; pertanto, l’adozione materiale dell’atto motivazionale da parte del Dirigente dell’Ufficio IV non ha determinato incompetenza del provvedimento decisorio. Il Collegio ha precisato che il rinvio ad altra determinazione è ammissibile purché le ragioni della decisione siano effettivamente conoscibili e sia garantita la pienezza della tutela difensiva. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto che la documentazione richiesta dall’USR fosse riconducibile ai requisiti previsti dall’art. 1, commi 4 e 6, l. 62/2000, in particolare alla disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti. Il punto 3.6 del D.M. n. 83/2008 è stato considerato non innovativo, ma volto a specificare gli elementi necessari per una verifica oggettiva e trasparente. Sono state ritenute legittime e non sproporzionate le richieste relative a conformità degli impianti, visure, valutazione dei rischi, manutenzione degli impianti antincendio, titoli abilitativi, collaudo, idoneità statica e documentazione catastale. Anche il termine del 31 marzo 2025 è stato ritenuto legittimo quale termine procedimentale, ferma la possibilità di integrazioni e rettifiche, che nel caso concreto erano state ampiamente consentite. Quanto ai motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, il giudice ha accertato carenze sostanziali non superate dal ricorrente. Il Liceo delle Scienze Umane prevede l’insegnamento delle Scienze naturali e attività laboratoriali; l’assenza di un insegnante tecnico-pratico non esclude la necessità del laboratorio, la cui conduzione compete al docente titolare. Le certificazioni di agibilità prodotte non dimostravano in modo completo e attuale il requisito, presentando carenze di tracciabilità, discrasie catastali e mancata considerazione della CILA del marzo 2025. Non erano stati prodotti i documenti richiesti sui titoli abilitativi dei singoli subalterni, sul collaudo e sull’idoneità statica, sicché non risultava verificato un requisito essenziale di sicurezza e idoneità della struttura. Inoltre, la mera disponibilità a rinnovare una convenzione con altro istituto non provava l’effettiva e documentata disponibilità di una palestra idonea. Tali carenze, incidenti su requisiti essenziali della sede scolastica, rendevano dovuto il diniego. Il TAR ha inoltre escluso che le attività svolte dall’istituto nell’anno scolastico 2025/2026 potessero acquisire validità ai fini della parità scolastica, poiché i provvedimenti cautelari monocratici avevano natura interinale e provvisoria. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    deve essere indicato e reso disponibile

    Consente la motivazione per relationem mediante rinvio a un altro atto, purché quest’ultimo sia indicato e reso disponibile.

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

    La motivazione del provvedimento può essere sintetica quando individua il punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il contraddittorio procedimentale deve essere valutato in concreto, verificando se le osservazioni e la documentazione dell’istante siano state sostanzialmente esaminate e se il diritto di difesa sia stato vulnerato.

  • art. 1, comma 4, l. 62/2000

    la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti

    Il riconoscimento della parità presuppone il possesso e la verifica effettiva dei requisiti strutturali, organizzativi e di sicurezza previsti dalla legge.

  • art. 1, comma 6, l. 62/2000

    Il possesso dei requisiti per la parità scolastica deve essere comprovato e accertato attraverso l’istruttoria amministrativa.

  • D.M. n. 267/2007

    Disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica.

  • punto 3.6 D.M. n. 83/2008

    Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione: […] c. disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, in considerazione del numero degli alunni; […]

    Specifica la documentazione necessaria a consentire il controllo oggettivo dei requisiti strutturali, didattici, igienici e di sicurezza, senza introdurre obblighi estranei alla legge.

  • D.P.R. n. 89/2010

    Il percorso del Liceo delle Scienze Umane comprende l’insegnamento delle Scienze naturali nel biennio e, secondo le Indicazioni nazionali, l’attività laboratoriale costituisce parte integrante dell’insegnamento.

  • art. 74 c.p.a.

    È richiamato quale esempio della possibilità di motivare mediante riferimento a una pronuncia emanata da altro organo, senza necessaria coincidenza soggettiva tra autore della decisione e autore dell’atto richiamato.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è legittima quando l’atto decisorio contiene almeno un riferimento motivazionale sintetico, individua espressamente l’atto richiamato e quest’ultimo è reso disponibile, consentendo al destinatario di conoscere le ragioni di fatto e di diritto della decisione e di esercitare pienamente la difesa.
  • La circostanza che l’atto contenente l’esplicazione analitica della motivazione sia sottoscritto da un organo diverso da quello competente ad adottare la decisione non determina incompetenza, quando la decisione sostanziale sia stata assunta dall’organo competente e l’atto successivo costituisca una mera illustrazione delle ragioni già poste a fondamento della decisione.
  • Nella procedura di riconoscimento della parità scolastica, i requisiti dichiarati dall’istituto devono essere comprovati mediante documentazione idonea; l’amministrazione può richiedere certificazioni e documenti tecnici necessari a verificare in modo oggettivo la conformità dei locali, degli impianti e delle strutture alle norme di sicurezza e alle esigenze del corso di studi.
  • La fissazione di un termine procedimentale entro il quale devono essere comprovati i requisiti per il riconoscimento della parità scolastica è legittima se funzionale alla scansione del procedimento, ferma la possibilità di consentire integrazioni, rettifiche o sanatorie fisiologiche senza elidere la necessità del possesso effettivo dei requisiti sostanziali.
  • Per il riconoscimento della parità scolastica, la disponibilità di laboratori, strutture e attrezzature deve essere valutata in relazione al concreto ordinamento didattico del corso attivato; per il Liceo delle Scienze Umane, l’insegnamento delle Scienze naturali e le correlate attività laboratoriali rendono necessaria la disponibilità funzionale di un laboratorio, indipendentemente dalla presenza di un insegnante tecnico-pratico.
  • Quando permangono carenze sostanziali relative alla sicurezza, all’agibilità, all’idoneità strutturale o alle dotazioni essenziali della sede scolastica, il diniego del riconoscimento della parità costituisce atto dovuto e non può essere superato dalla mera disponibilità non documentata a stipulare o rinnovare convenzioni con altre strutture.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privatePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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