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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14948/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta documentale (capi c e f) e bancarotta impropria per operazioni dolose (capo e) riferite alle fallite Prigefa Group s.r.l. e Sosvima s.r.l. Hanno contestato: 1) la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che le presunte artificiosità contabili (in particolare la contabilizzazione di finanziamenti soci la cui restituzione sarebbe stata effettuata a terzi tramite voci generiche) non avrebbero reso impossibile la ricostruzione del patrimonio societario e sarebbe mancato il dolo specifico; hanno chiesto, in subordine, la riqualificazione in bancarotta semplice; 2) la quantificazione e la prova del valore dei lavori (contestando l'importo di euro 1.082.648,94 attribuito ai lavori a favore della Agroalimentare), richiamando la consulenza tecnica d'ufficio civile che stimava i lavori tra euro 350.000 e 380.000 e deducendo contraddittorietà delle prove.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure generiche e prive di indicazione di specifiche violazioni di legge o travisamenti probatori; ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione della Corte d'appello che aveva dimostrato come la tenuta delle scritture contabili fosse tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti societari. Ha affermato che il reato contestato nei capi c e f era bancarotta fraudolenta documentale nella forma generica, il cui elemento soggettivo è il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, e quindi ha escluso la necessità di un dolo specifico. Ha respinto la richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice e ha ritenuto non decisiva la consulenza civile, anche perché quella consulenza era stata definita stessa come indicativa e insufficiente per una computazione analitica senza indagini ulteriori. Conseguentemente ha confermato l'inammissibilità dei ricorsi, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, artt. 216, 217, 219, 223

    Le norme sulittuate ai reati di bancarotta sono state applicate per qualificare la condotta come bancarotta fraudolenta documentale (artt. 216/217/219) e per le fattispecie di bancarotta per operazioni dolose; la Corte ha ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta documentale nella forma generica, in presenza di scritture tenute irregolarmente in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Richiede che il motivo di ricorso indichi specifiche violazioni di legge o vizî motivazionali; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti abbiano formulato censure generiche e quindi non abbiano soddisfatto i requisiti di motivazione richiesti dall'art. 606 per il sindacato di cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per configurare la bancarotta fraudolenta documentale non è richiesto il dolo specifico volto a danneggiare i creditori: è sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza e volontà di tenere le scritture in modo irregolare, tale da impedire la ricostruzione del patrimonio.
  • L'impugnazione in Cassazione che si limiti a censure generiche sulla valutazione delle prove o sulla diversa interpretazione dei documenti è frequentemente dichiarata inammissibile; è necessario indicare concretamente il vizio di legge o il travisamento probatorio.
  • La mera circostanza che somme siano state materialmente restituite a soggetti diversi dai soci o che esistano titoli contabili anomali non esclude automaticamente la configurabilità del reato se, per l'insieme delle modalità di tenuta contabile, risulta impedita la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali.
  • Critiche alla quantificazione economica svolta dalla pubblica accusa possono essere efficaci solo se sono supportate da elementi che dimostrino un palese travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione; valutazioni peritali civili considerate indicative e non analitiche non prevalgono automaticamente sulla ricostruzione penale.
  • In casi di contestazione della regolarità delle scritture contabili, è essenziale per la difesa produrre elementi specifici che dimostrino la ricostruibilità del patrimonio o l'assenza di incidenza delle irregolarità sui creditori, oltre a contestare puntualmente i passaggi logici della motivazione di merito.

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