Cassazione Penale, Sentenza n. 14948/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta documentale (capi c e f) e bancarotta impropria per operazioni dolose (capo e) riferite alle fallite Prigefa Group s.r.l. e Sosvima s.r.l. Hanno contestato: 1) la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che le presunte artificiosità contabili (in particolare la contabilizzazione di finanziamenti soci la cui restituzione sarebbe stata effettuata a terzi tramite voci generiche) non avrebbero reso impossibile la ricostruzione del patrimonio societario e sarebbe mancato il dolo specifico; hanno chiesto, in subordine, la riqualificazione in bancarotta semplice; 2) la quantificazione e la prova del valore dei lavori (contestando l'importo di euro 1.082.648,94 attribuito ai lavori a favore della Agroalimentare), richiamando la consulenza tecnica d'ufficio civile che stimava i lavori tra euro 350.000 e 380.000 e deducendo contraddittorietà delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure generiche e prive di indicazione di specifiche violazioni di legge o travisamenti probatori; ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione della Corte d'appello che aveva dimostrato come la tenuta delle scritture contabili fosse tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti societari. Ha affermato che il reato contestato nei capi c e f era bancarotta fraudolenta documentale nella forma generica, il cui elemento soggettivo è il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, e quindi ha escluso la necessità di un dolo specifico. Ha respinto la richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice e ha ritenuto non decisiva la consulenza civile, anche perché quella consulenza era stata definita stessa come indicativa e insufficiente per una computazione analitica senza indagini ulteriori. Conseguentemente ha confermato l'inammissibilità dei ricorsi, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge fallimentare, artt. 216, 217, 219, 223
Le norme sulittuate ai reati di bancarotta sono state applicate per qualificare la condotta come bancarotta fraudolenta documentale (artt. 216/217/219) e per le fattispecie di bancarotta per operazioni dolose; la Corte ha ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta documentale nella forma generica, in presenza di scritture tenute irregolarmente in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio.
Codice di procedura penale, art. 606
Richiede che il motivo di ricorso indichi specifiche violazioni di legge o vizî motivazionali; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti abbiano formulato censure generiche e quindi non abbiano soddisfatto i requisiti di motivazione richiesti dall'art. 606 per il sindacato di cassazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per configurare la bancarotta fraudolenta documentale non è richiesto il dolo specifico volto a danneggiare i creditori: è sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza e volontà di tenere le scritture in modo irregolare, tale da impedire la ricostruzione del patrimonio.
- L'impugnazione in Cassazione che si limiti a censure generiche sulla valutazione delle prove o sulla diversa interpretazione dei documenti è frequentemente dichiarata inammissibile; è necessario indicare concretamente il vizio di legge o il travisamento probatorio.
- La mera circostanza che somme siano state materialmente restituite a soggetti diversi dai soci o che esistano titoli contabili anomali non esclude automaticamente la configurabilità del reato se, per l'insieme delle modalità di tenuta contabile, risulta impedita la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali.
- Critiche alla quantificazione economica svolta dalla pubblica accusa possono essere efficaci solo se sono supportate da elementi che dimostrino un palese travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione; valutazioni peritali civili considerate indicative e non analitiche non prevalgono automaticamente sulla ricostruzione penale.
- In casi di contestazione della regolarità delle scritture contabili, è essenziale per la difesa produrre elementi specifici che dimostrino la ricostruibilità del patrimonio o l'assenza di incidenza delle irregolarità sui creditori, oltre a contestare puntualmente i passaggi logici della motivazione di merito.
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