Cassazione Penale, Sentenza n. 11184/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolta in parte il ricorso (primo motivo) e ha assorbito il secondo motivo. Ha ritenuto che fosse essenziale accertare a quale specie di elefante appartenessero i reperti (aspetto fattuale decisivo per stabilire la rilevanza penale), accertamento che mancava nei provvedimenti impugnati. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Vicenza per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/05/2024 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di numerosi manufatti in avorio e di plurime zanne di elefante rinvenute nella disponibilità del ricorrente. Il ricorrente contestava: (i) la sussistenza del fumus commissi delicti, sostenendo che la mera detenzione domestica di oggetti d'avorio non è sufficiente a integrare il reato ex art. 1, lett. f) L. 7/2/1992 n.150 senza idonea documentazione e senza accertamento sulla specie di elefante; che i beni erano collezionistici e acquistati prima dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2021/2280; e che per le specie elencate nell'Allegato A non opera l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 5-bis; (ii) la mancata motivazione concreta sul periculum in mora, con valutazione astratta e apparente.
Norme richiamate
Legge 7 febbraio 1992, n. 150, art. 1, comma 1, lett. f)
"chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (...) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione"
La norma punisce la detenzione/commercializzazione di esemplari di specie protette senza la documentazione CITES; la sua applicabilità dipende dall'appartenenza dell'esemplare alle specie elencate negli allegati del regolamento comunitario richiamato.
Art. 5, art. 5-bis e art. 8-sexies della L. n. 150/1992
"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1... non devono farne denuncia"
Previsione di un regime transitorio/differenziato: alcuni oggetti ad uso personale o domestico, se riconducibili a specie specificate (es. allegato A), sono esonerati dall'obbligo di denuncia; il requisito della classificazione come "oggetto ad uso personale o domestico" e l'identificazione della specie sono determinanti per l'esenzione.
Regolamento (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996
Regolamento comunitario che attua la Convenzione CITES in ambito UE; le categorie (allegati) ivi indicate stabiliscono quali specie sono soggette a vincoli e certificazione; la legge penale fa riferimento a tale regolamento per definire l'ambito incriminatore.
Regolamento (CEE) n. 3626/82 e sue appendici (richiamato dall'art. 5-bis)
Nel testo è richiamato per definire quali specie (es. Elephas maximus, Loxodonta africana) rientravano nelle appendici originarie; l'identificazione della specie in base a tali elenchi è un accertamento fattuale decisivo per l'applicabilità delle esenzioni e per la configurabilità del reato.
Regolamento (UE) n. 2021/2280
Regolamento comunitario più recente citato dalla difesa: la tempestività di acquisto dei beni rispetto all'entrata in vigore di nuove norme/regole comunitarie può rilevare sulla punibilità o sull'onere probatorio, per cui la prova della data di acquisto/documentazione può essere determinante.
Cass. pen., Sez. 3, n. 3088/1998 (Morosini)
Giurisprudenza che ha chiarito il regime differenziato/transitorio previsto dalla legge n.150/1992 e l'intento di non penalizzare chi deteneva oggetti senza consapevolezza della composizione; utile per interpretare l'ambito delle sanzioni penali vs. amministrative.
Cass. pen., Sez. 3, n. 45157/2023
Richiamata per affermare l'interpretazione secondo cui i soggetti sono esonerati dall'obbligo di denuncia quando l'esemplare sia indicato nell'allegato A e sia classificato come oggetto ad uso personale o domestico; conferma il principio dell'esenzione in determinati casi.
Massime di principio
- Per i reati legati a specie protette (CITES) il fumus commissi delicti richiede elementi specifici che colleghino i beni sequestrati a specie soggette a tutela: la sola detenzione domestica non è automaticamente sufficiente.
- L'identificazione della specie (es. Elephas maximus vs Loxodonta africana) è un accertamento fattuale decisivo: senza tale accertamento il sequestro e la qualificazione penale possono essere ingiustificati e il giudice di legittimità può disporre il rinvio.
- Esistono esenzioni transitorie/oggettive (oggetti ad uso personale o domestico indicati negli allegati pertinenti) che possono esonerare dall'obbligo di denuncia e influire sulla rilevanza penale; la qualificazione come "uso personale/domestico" e la corrispondenza agli allegati devono essere provate.
- La prova della provenienza, della data di acquisto e della documentazione CITES (se esistente) è cruciale per la difesa: conservare fatture, certificati, ricevute o altri documenti e richiedere perizie scientifiche sulla specie può ribaltare la valutazione del fumus.
- La valutazione del periculum in mora (necessità del sequestro) deve essere motivata concretamente e non in termini meramente astratti; motivazioni apparenti sono censurabili in sede di legittimità.
- Se permangono questioni fattuali decisive non chiarite nei precedenti provvedimenti, la Corte di cassazione tende ad annullare e rinviare per un nuovo giudizio di merito anziché confermare il sequestro.
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