L.R. FVG 1/2005
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria regionale per il 2005: definisce entrate, mutui e emissioni BOR per il triennio 2005-2007, ripartisce fondi a enti locali, sanità, sociale, cultura, scuola, lavoro, agricoltura, turismo e infrastrutture, e modifica numerose leggi regionali. Molte misure sono legate al solo esercizio 2005 o a termini pluriennali 2005-2007/2005-2014.
Legge finanziaria 2005 del Friuli Venezia Giulia
Legge finanziaria 2005 del Friuli Venezia Giulia
La legge definisce il quadro finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il triennio 2005-2007 e contiene un’ampia serie di interventi settoriali, modifiche normative e autorizzazioni di spesa. Molte disposizioni hanno efficacia limitata agli esercizi 2005-2007 o al solo anno 2005; altre prevedono contributi pluriennali fino a 10, 15, 20 anni.
Quadro finanziario, entrate e indebitamento
La legge fissa le previsioni di entrata complessive del bilancio 2005-2007 e autorizza il ricorso al mercato finanziario mediante mutui, con importi massimi distinti per ciascun anno del triennio. Sono disciplinati mutui ordinari, mutui con la Cassa depositi e prestiti, emissioni di Buoni ordinari regionali (BOR) e uso di strumenti finanziari derivati per modificare il profilo del debito. Sono indicati limiti di tasso, durata, commissioni e garanzie a tutela del pagamento delle rate.
Trasferimenti al sistema delle autonomie locali
La Regione determina per il 2005 e per il triennio la quota di compartecipazione ai tributi erariali destinata agli enti locali e ne stabilisce criteri di riparto, con possibile conguaglio in sede di assestamento. Per il 2005 sono previsti trasferimenti ordinari e straordinari a Province, Comuni, Comunità montane e Comunità collinare del Friuli, con fondi dedicati anche al comparto unico del pubblico impiego, alla gestione associata di funzioni e a specifiche situazioni comunali. I trasferimenti sono in parte subordinati a domande entro date precise nel 2005 e in parte distribuiti in rate entro l’estate e l’autunno 2005.
Interventi finanziari in materia di personale e tributi regionali
Vengono modificate norme regionali sull’IRAP per le nuove imprese artigiane, con aliquote ridotte per un massimo di cinque periodi d’imposta a decorrere dal periodo in corso al 1° gennaio 2004, differenziate tra aree montane svantaggiate e resto del territorio regionale. La riduzione opera nel rispetto del regime de minimis e con obbligo dichiarativo entro i termini della dichiarazione IRAP.
Misure per sanità, politiche sociali e famiglia
La legge autorizza numerosi contributi a favore di associazioni, fondazioni, enti di volontariato, strutture sanitarie e socio-assistenziali, molti dei quali da richiedere entro 60 o 90 giorni dall’entrata in vigore. Sono previsti interventi per consultori, associazioni di pazienti, progetti per disabili, tossicodipendenze, anziani non autosufficienti, servizi di soccorso sociale e sperimentazioni territoriali. Sono inoltre disciplinati contributi pluriennali per mutui relativi a strutture sociali, assistenziali e riabilitative.
Lavori pubblici, edilizia, urbanistica e ricostruzione
La legge finanzia interventi di manutenzione, ristrutturazione, recupero e nuova realizzazione di immobili pubblici e privati, anche con contributi pluriennali e limiti di impegno su 10, 15 o 20 anni. Sono previsti contributi per scuole materne, edifici scolastici, sedi comunali, strutture culturali, parrocchie, edifici per attività sociali, impianti sportivi, parchi urbani e opere di ricostruzione o recupero in aree sismiche e alluvionate. Alcuni interventi sono soggetti alle procedure della legge regionale 14/2002; altri sono esclusi da tali procedure o hanno termini transitori specifici.
Ambiente, protezione civile, acqua e territorio
Sono previsti contributi e finanziamenti per protezione civile, bonifiche, educazione ambientale, Agenda 21 locale, certificazione ambientale, monitoraggi climatici, tutela di aree costiere e lagunari, consorzi di bonifica, opere idrauliche e sistemi irrigui. La legge introduce anche disposizioni su canoni per attraversamenti con elettrodotti sul demanio idrico, sulla gestione di concessioni e su progetti di valorizzazione ambientale di ambiti fluviali.
Mobilità, trasporti e infrastrutture
La Regione autorizza finanziamenti per trasporto pubblico locale, mobilità ciclistica, viabilità complementare, infrastrutture ferroviarie, portuali e aeroportuali, nonché per studi di fattibilità e progetti di sviluppo turistico e infrastrutturale. Sono previste anche misure per società partecipate nel settore dei trasporti, per il porto di Trieste e per la riorganizzazione di sedi e immobili regionali.
Agricoltura, montagna, foreste e pesca
Sono stanziate risorse per servizi di sviluppo agricolo, assistenza tecnica zootecnica, bonifica, irrigazione, valorizzazione delle malghe, tutela della fauna e della flora, e sostegno alle imprese agricole. La legge interviene anche sul fondo di rotazione agricolo, sui consorzi di bonifica, sui piani di sviluppo rurale e sulle commissioni consultive locali per pesca e acquacoltura.
Attività produttive, industria, commercio e artigianato
Sono previsti contributi a consorzi di sviluppo industriale, distretti industriali, fiere, camere di commercio, imprese importatrici di prodotti ittici, iniziative di internazionalizzazione e progetti di innovazione. La legge autorizza anche interventi a favore di fondi rischi, garanzie fideiussorie e partecipazioni regionali, oltre a misure per la riorganizzazione delle partecipazioni societarie e per l’operatività di INSIEL.
Istruzione, università, ricerca e formazione
Sono finanziate iniziative per libri di testo, scuole, asili nido aziendali, servizi educativi, università, corsi di studi, aggiornamento professionale, parchi scientifici e tecnologici, nonché il potenziamento di istituzioni culturali e formative. Alcuni contributi pluriennali sono destinati a università, conservatori, SISSA e strutture di ricerca, con regole specifiche per la presentazione delle domande e per l’erogazione della prima annualità al momento della stipula del mutuo.
Cultura, minoranze linguistiche, informazione e cooperazione internazionale
La legge sostiene periodici diocesani, organismi culturali riconosciuti, minoranza slovena, corregionali all’estero, iniziative per il sessantesimo anniversario della Liberazione, archivi politici del Novecento, teatro, cinema, musei, biblioteche, attività editoriali e progetti di comunicazione. Alcune disposizioni modificano la disciplina dei contributi ordinari e straordinari alle associazioni culturali, fissando termini annuali per le domande e criteri di priorità.
Sport, tempo libero e turismo
Sono previsti contributi per società sportive, enti di promozione sportiva, progetti educativi per minori, impianti sportivi, iniziative turistiche in area montana, soggiorni scolastici invernali, progetti di valorizzazione territoriale e attività di pro loco. Taluni interventi sono pluriennali e subordinati a regolamenti attuativi o a domande entro il 31 marzo o entro 60 giorni dall’entrata in vigore.
Norme contabili, transitorie, abrogazioni e coperture
Numerose disposizioni ridefiniscono fondi globali, fondi di riserva, avanzo vincolato, variazioni di bilancio, capitoli obbligatori e di funzionamento, nonché il trattamento di residui non impegnati al 31 dicembre 2004. Sono inoltre previste abrogazioni espresse e proroghe di termini. La copertura finanziaria generale è assicurata dalle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata previsti dalla legge stessa.
Regimi transitori e limiti temporali
Molte misure sono limitate al 2005 o al triennio 2005-2007; altre hanno durata pluriennale fino al 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2025. In diversi casi il termine per presentare le domande è di 30, 60, 90 o 180 giorni dalla data di entrata in vigore; per alcuni contributi il termine è fissato al 31 marzo o al 31 maggio 2005. Le disposizioni notificate alla Commissione UE sugli aiuti di Stato producono effetti solo dopo esito positivo e pubblicazione sul BUR.
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