Sentenza n. 12889/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell''Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell''articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato nella G.U. – Serie generale n. 225 del 26 settembre 2023 (doc. n. 1), nella parte in cui l''Istituto Nazionale di Statistica ha inserito, tra le “Altre amministrazioni locali”, la Società Autostrada del Brennero S.p.a. per l''anno 2024, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui il documento denominato “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche (S13)” (doc. n. 1 bis)." Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. il 3\6\2024 : “per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato nella G.U. – Serie generale n. 225 del 26 settembre 2023 (doc. n. 1), nella parte in cui l’Istituto Nazionale di Statistica ha inserito, tra le “Altre amministrazioni locali”, la Società Autostrada del Brennero S.p.a. per l’anno 2024, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui il documento denominato “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche (S13)” (doc. n. 1 bis).”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato per l'anno 2024, nella parte relativa all'inserimento della società ricorrente tra le altre amministrazioni locali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023, chiedendo l'annullamento dell'inserimento tra le amministrazioni pubbliche per l'anno 2024, nonché degli atti connessi, presupposti e conseguenti, inclusa la ricognizione delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche. Il ricorso è stato integrato da motivi aggiunti aventi il medesimo oggetto e con richiesta di sospensione degli effetti. Il giudice non ha esaminato i motivi sostanziali dedotti, poiché ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come giudice munito di giurisdizione la Corte dei conti. La decisione è stata fondata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 e ha definitivamente attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche. La causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti processuali previsti dalla norma. In ragione della complessità della questione, le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite.
Norme richiamate
art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020
La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 39/2026; la pronuncia costituzionale ha risolto la questione di giurisdizione sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali nei termini previsti dalla disposizione.
sentenza Corte costituzionale n. 39/2026
Ha attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sull'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Le controversie relative alla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche e all'inserimento di un soggetto nell'elenco rilevante ai fini del conto economico consolidato appartengono alla giurisdizione piena della Corte dei conti e non a quella del giudice amministrativo.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice contabile, la causa può essere riproposta davanti alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti processuali previsti dalla norma.
- La complessità della questione giurisdizionale può giustificare la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.
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