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Sentenza

Sentenza del 18/05/2018 n. 12288 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava la fattura relativa alla T.I.A. del secondo periodo d’imposta 2007, sostenendo che l’immobile fosse utilizzato prevalentemente come deposito merci e solo in parte come uffici e servizi. Deduceva inoltre che i rifiuti prodotti fossero principalmente imballaggi secondari e terziari e rifiuti speciali, in particolare ferro, smaltiti autonomamente tramite ditte autorizzate, poiché non conferibili al servizio pubblico ordinario. Contestava anche l’applicazione dell’I.V.A. sulla T.I.A.

La decisione

Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato un’istanza congiunta dichiarando di avere raggiunto una transazione che definiva integralmente la controversia. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. Non è stato posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato, poiché l’estinzione è intervenuta successivamente e non per originaria inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Il meccanismo prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell’impugnazione nei presupposti previsti dalla legge.

    La Corte ha ritenuto non dovuto l’ulteriore contributo unificato, poiché l’estinzione del giudizio per transazione e cessazione della materia del contendere non equivale a un’inammissibilità originaria del ricorso.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

    La disposizione ha natura dissuasiva rispetto alle impugnazioni dilatorie o pretestuose e non trova applicazione quando l’estinzione o l’inammissibilità siano sopravvenute.

Massime di principio

  • Quando le parti raggiungono una transazione che definisce integralmente la controversia, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza una decisione sul merito delle questioni controverse.
  • La transazione non comporta necessariamente la vittoria processuale piena di una parte: in assenza di una diversa pattuizione, è frequente la compensazione delle spese.
  • L’estinzione del giudizio per accordo transattivo non implica automaticamente il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni originariamente inammissibili, improcedibili o infondate.
  • In controversie sulla tariffa rifiuti, la destinazione dei locali, la tipologia dei rifiuti prodotti, la loro assimilabilità ai rifiuti urbani e l’eventuale smaltimento autonomo possono incidere sull’obbligo o sulla misura del tributo; tuttavia, nel caso esaminato, la Cassazione non ha deciso tali questioni nel merito a causa della transazione.

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