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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7700/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione degli avvisi relativi all'ecotassa per le annualità 2004-2008. Questioni di merito: illegittimità degli accertamenti per 2004-2005 emessi prima del decorso del termine dei 60 giorni (art. 12 L. 212/2000); insussistenza del presupposto impositivo per la frazione umida recuperata in discarica; legittimità dell'aliquota ridotta per la frazione secca. Questione processuale principale: la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Ponticelli s.r.l. perché cancellata dal registro delle imprese in seguito a fusione con Aimeri Ambiente; la Provincia aveva proposto appello incidentale oltre il termine con riferimento a parti autonome della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale di Aimeri Ambiente ritenendo che l'incorporante (Aimeri) possa proporre ricorso per cassazione avendo assunto tutti i rapporti sostanziali e processuali della società incorporata (Ponticelli) in virtù dell'art. 2504‑bis c.c. Ha affermato che la fusione per incorporazione, alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite (n.21970/2021), evita l'interruzione automatica del processo e legittima l'incorporante a proseguire il giudizio; ha però ritenuto inammissibile il ricorso incidentale della Provincia perché le impugnazioni riguardavano rapporti distinti e autonomi (diversi avvisi per annualità distinte) e, quindi, l'appello incidentale tardivo non poteva essere ammesso. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Liguria in diversa composizione per decidere sul merito e sulle spese; è inoltre richiamata l'applicazione delle regole sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2504-bis cod. civ.

    La fusione per incorporazione trasferisce ex lege tutti i rapporti sostanziali e processuali alla società incorporante e impedisce l'interruzione del processo: il successore assume la titolarità dei giudizi originariamente intestati all'incorporata.

  • art. 299 cod. proc. civ.

    Disciplina gli eventi che determinano l'interruzione del processo (es. morte o perdita di capacità della parte) ma la sua funzione è recessiva rispetto all'effetto di prosecuzione previsto dall'art. 2504-bis in caso di fusione.

  • art. 300 cod. proc. civ.

    Prevede gli effetti della dichiarazione/ notifica dell'evento di perdita di capacità da parte del rappresentante; la Corte ha richiamato la norma ma ha ritenuto prevalente la disciplina della fusione ex art. 2504-bis.

  • art. 334 cod. proc. civ.

    Regola l'impugnazione incidentale: la Corte ha interpretato la norma nel senso che l'appello incidentale tardivo è inammissibile quando riguarda pronunce relative a rapporti distinti e autonomi per i quali l'interesse all'impugnazione era già sorto alla pubblicazione della sentenza.

  • art. 331 e art. 332 cod. proc. civ.

    Richiamati nel dibattito sull'unità o scindibilità delle cause: queste norme distinguono il regime delle cause inscindibili (che giustifica l'impugnazione incidentale) dalle cause scindibili, dove ogni parte deve impugnare tempestivamente i capi che la riguardano.

  • art. 110 cod. proc. civ.

    Norma sul venir meno della parte; la Corte osserva che in linea di principio l'interruzione e la riassunzione potrebbero trovare applicazione, ma l'art. 2504-bis evita tale effetto nella fusione.

  • art. 285 cod. proc. civ.

    Richiamata nel contesto dell'ultrattività del mandato, come norma che rende efficace la notificazione della sentenza al procuratore; la giurisprudenza consente notifiche e impugnazioni in alcune ipotesi anche se la società è stata cancellata.

  • art. 330 cod. proc. civ.

    Consente la notificazione degli atti al difensore: la Corte ricorda che, per talune ipotesi di ultrattività del mandato, le notifiche presso il difensore possono ritenersi valide anche dopo la cancellazione della società, ma per il ricorso per cassazione occorre procura speciale.

  • art. 12 legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Riferimento iniziale alla contestazione temporale degli accertamenti (decorso del termine dei 60 giorni) per le annualità 2004-2005; problema di legittimità degli atti emessi prima del termine previsto.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 50 e art. 54 richiamati nel controricorso)

    Norme sul processo tributario richiamate dalle parti per questioni di competenza e procedura; la Corte ha valutato l'ammissibilità degli appelli incidentali alla luce della disciplina del processo tributario e del codice di procedura civile.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Se una società viene incorporata, la società incorporante subentra ex lege in tutti i rapporti sostanziali e processuali (art. 2504-bis c.c.): è quindi la società incorporante che può proseguire il giudizio e proporre impugnazioni.
  • La fusione evita, di regola, l'interruzione automatica del processo: occorre che il successore prenda i necessari provvedimenti processuali, ma la cessazione formale dell'incorporata non impedisce al successore di agire.
  • L'ultrattività del mandato al difensore consente talvolta la notificazione degli atti al difensore della società cancellata; tuttavia il ricorso per cassazione richiede procura speciale e non può essere proposto in nome della società ormai estinta.
  • L'impugnazione incidentale tardiva (art. 334 c.p.c.) è inammissibile quando concerne capi relativi a rapporti distinti e autonomi per i quali l'interesse all'impugnazione era già sorto alla pubblicazione della sentenza; non è uno strumento per 'recuperare' impugnazioni che dovevano essere proposte nei termini per i singoli giudizi.
  • Nei casi di pluralità di cause autonome riunite in un'unica sentenza, per ciascun rapporto va valutata tempestività dell'impugnazione: non ci si può affidare all'appello incidentale tardivo se le questioni erano già autonome.
  • Pratica consigliata: se si verifica una fusione durante un giudizio, il successore deve formalizzare tempestivamente la propria legittimazione in giudizio (eventuale intervento o riassunzione) e, se occorre, conferire procura speciale per la cassazione; se si è parte in giudizi distinti riuniti, valutare e proporre appello per ciascun capo nei termini per non perdere la possibilità di impugnare.

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