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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00346/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di irregolarità relativo all'anno d'imposta 2014, con cui veniva contestato a un contribuente il mancato versamento delle ritenute sulle prestazioni professionali pagate. Il giudice di primo grado aveva accolto la tesi del contribuente, ritenendo provato il pagamento tramite modelli F24. In appello, l'Agenzia delle entrate sosteneva invece che quei versamenti erano stati imputati a una diversa dichiarazione integrativa e non a quella oggetto della pretesa, ottenendo la riforma della decisione. In cassazione il contribuente deduceva tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per violazione delle norme processuali sul contenuto e la motivazione della decisione, perché il giudice avrebbe fondato il decisum su un fatto ritenuto irrilevante, cioè l'abbinamento dei modelli F24 da parte dell'Ufficio, senza spiegare il rapporto tra i versamenti e la dichiarazione integrativa; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per non aver il giudice considerato le prove documentali e il fatto pacifico del pagamento; (3) violazione dell'art. 2700 c.c., assumendo che i modelli F24 dimostrassero il pagamento e che la sentenza avesse erroneamente ritenuto il contrario sulla base dell'imputazione ad altra dichiarazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificando il vizio come motivazione apparente o perplessa, perché la sentenza impugnata riconosceva da un lato l'avvenuto pagamento e dall'altro confermava l'atto impositivo senza rendere intellegibile il ragionamento seguito, né chiarire se e in che misura i versamenti fossero riferibili alla dichiarazione integrativa oggetto di causa. L'accoglimento del primo motivo ha reso assorbiti gli altri due.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, ritenendo che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente/inesistente in senso costituzionalmente rilevante. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria della Calabria in diversa composizione, affinché riesamini la controversia uniformandosi ai principi richiamati e si pronunci anche sulle ulteriori questioni proposte dalle parti, se non precluse.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza è deducibile in cassazione quando il vizio attiene alla motivazione mancante o solo apparente, cioè a un'anomalia che incide sull'esistenza stessa della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, per avere il giudice deciso su un fatto irrilevante o comunque non corrispondente al thema decidendum.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe trascurato prove documentali e fatti non contestati; il motivo è però assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mancanza o apparenza della motivazione ne determina la nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della sufficienza/completezza della motivazione della sentenza.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale, pena nullità della decisione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata; la sua mancanza o apparenza integra nullità.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure processuali mosse alla sentenza d'appello.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto delle asserite violazioni processuali.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'efficacia probatoria dei modelli F24; la censura resta assorbita.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato in motivazione per affermare che il dovere tributario non dipende, sul piano genetico, dalla dichiarazione ma dal principio di capacità contributiva.

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente, rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non rende percepibile la ratio decidendi.
  • L'anomalia motivazionale denunciabile in cassazione si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non basta il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • Quando il giudice riconosce l'esistenza di un pagamento o di un fatto storicamente accertato, ma conferma comunque la pretesa senza spiegare in modo intellegibile l'imputazione delle somme e il nesso tra prove e conclusioni, la sentenza è nulla per motivazione apparente.
  • L'accoglimento del motivo di ricorso che denuncia la nullità della sentenza per difetto assoluto o apparente di motivazione assorbe le ulteriori censure che attengano al merito della valutazione probatoria.
  • Nel processo tributario, la decisione deve chiarire con precisione come i versamenti documentati siano imputati alle specifiche obbligazioni d'imposta contestate, specialmente quando siano presenti dichiarazioni integrative o più poste fiscali potenzialmente sovrapposte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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