Sentenza del 13/05/2019 n. 2065 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il risarcimento del maggior danno da ritardato rimborso di un credito IRPEG relativo al periodo d'imposta 1997, oltre agli interessi primari già riconosciuti. Sosteneva che, se il rimborso fosse stato eseguito tempestivamente, avrebbe potuto investire le somme nell'ambito della propria attività assicurativa, ottenendo rendimenti superiori agli interessi corrisposti dall'Amministrazione. Il maggior danno, quantificato in euro 22.783,96, veniva desunto dai bilanci societari, dai rendimenti medi degli investimenti e dalla capitalizzazione degli interessi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente sentenza, ha respinto la domanda di maggior danno. Ha ritenuto che i bilanci e il prospetto prodotto documentassero soltanto i rendimenti complessivi e medi degli investimenti effettivamente realizzati, senza dimostrare che proprio le somme oggetto di rimborso sarebbero state concretamente investite e avrebbero prodotto un rendimento superiore agli interessi moratori. La prova è stata quindi giudicata priva di specificità, gravità e concludenza. È rimasto fermo, perché coperto da giudicato, il diritto al rimborso del capitale e degli interessi primari. Le spese dei gradi successivi al primo sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 1224, comma 2, codice civile
Il maggior danno di cui il creditore prova di aver subito
Consente di chiedere, oltre agli interessi moratori, il risarcimento del danno ulteriore, ma il creditore deve dimostrarne sia l'esistenza sia l'ammontare. In materia tributaria l'applicazione è interpretata in modo restrittivo.
Art. 2697 codice civile
Pone a carico di chi domanda il maggior danno l'onere di fornire una prova rigorosa del pregiudizio subito e del nesso causale con il ritardato rimborso.
Art. 44, D.P.R. n. 602/1973
Il contribuente ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse semestrale nella percentuale fissata con decreto ministeriale
Costituisce la disciplina speciale degli interessi sui rimborsi tributari e limita il ricorso automatico ai criteri ordinari previsti dal codice civile.
Art. 37, comma 50, D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006
Prevede, per i rimborsi tributari nei casi ratione temporis applicabili, il divieto di anatocismo, derogando all'art. 1283 del codice civile.
Art. 1283 codice civile
Disciplina l'anatocismo, ma la sua applicazione ai rimborsi tributari è esclusa o limitata dalla disciplina speciale.
Art. 1284 codice civile
La disciplina generale del saggio degli interessi legali non opera automaticamente per gli interessi sui crediti tributari, soggetti alla normativa speciale.
Art. 1282 codice civile
Riguarda la produzione di interessi nelle obbligazioni pecuniarie, ma trova applicazione nei limiti compatibili con la disciplina speciale tributaria.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 19499/2008
In materia civilistica il maggior danno può essere presunto quando il rendimento medio netto dei titoli di Stato a breve termine supera il tasso legale; tuttavia tale principio non opera automaticamente nei rimborsi tributari, caratterizzati da una disciplina speciale e da un più rigoroso onere probatorio.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 16871/2007
Richiede, per il danno da svalutazione monetaria, la deduzione e la prova che un tempestivo adempimento avrebbe consentito al creditore di impiegare il denaro in modo idoneo a neutralizzare gli effetti dell'inflazione.
Cass. n. 16787/2017
Ha cassato la precedente decisione della CTR perché aveva riconosciuto il maggior danno sulla base dei bilanci senza indicare gli elementi concreti utilizzati, senza spiegare il percorso logico e senza verificare l'effettivo rendimento degli investimenti ipotizzati.
Massime di principio
- Nel caso di ritardato rimborso fiscale, il riconoscimento degli interessi previsti dalla legge non comporta automaticamente il diritto al risarcimento di un ulteriore maggior danno.
- Il contribuente che chiede il maggior danno deve provare concretamente che, disponendo tempestivamente delle somme, le avrebbe impiegate in uno specifico investimento o avrebbe evitato specifici costi finanziari, ottenendo un rendimento superiore agli interessi già riconosciuti.
- La semplice qualità di imprenditore, la presenza di utili o la produzione di bilanci con rendimenti medi complessivi non sono sufficienti: occorre collegare il danno alle somme specificamente non rimborsate.
- I dati medi degli investimenti aziendali possono includere rendimenti superiori, inferiori o negativi e quindi non dimostrano da soli quale rendimento sarebbe stato ottenuto dal capitale oggetto di rimborso.
- La richiesta di interessi composti o di anatocismo nei rimborsi tributari è soggetta ai limiti e ai divieti della disciplina speciale, che prevale sulle regole civilistiche generali.
- Una contestazione integrale della pretesa risarcitoria da parte dell'Amministrazione comprende anche la contestazione dell'ammontare richiesto; il silenzio su singole voci non equivale necessariamente ad ammissione della quantificazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mag 2019Sentenza del 13/05/2019 n. 29 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 13 mag 2019Sentenza del 13/05/2019 n. 32 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 13 mag 2019Sentenza del 13/05/2019 n. 605 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 mag 2019Sentenza del 13/05/2019 n. 615 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 mag 2019Sentenza del 13/05/2019 n. 621 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 mag 2019Sentenza del 13/05/2019 n. 921 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →