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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23389/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato la legittimità di un avviso di accertamento catastale emesso all'esito di procedura DOCFA, con il quale un immobile abitativo sito in Genova era stato riclassato da categoria A/2, classe 4, rendita euro 2.949,49 a categoria A/1, classe 3, rendita euro 3.919,91. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che l'atto fosse privo di adeguata motivazione perché non indicava gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della nuova classificazione e che l'Ufficio non potesse integrare la motivazione in giudizio con documenti prodotti successivamente. Con il secondo motivo denunciava violazione della normativa sul classamento catastale, assumendo che la CTR avesse attribuito la categoria signorile A/1 facendo leva sul solo dato della superficie, in applicazione impropria della disciplina sugli immobili di lusso del D.M. 2 agosto 1969, senza valutare complessivamente le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel procedimento DOCFA, la motivazione dell'avviso di classamento è sufficiente quando l'Ufficio non contesti gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente e si limiti a una diversa stima tecnico-economica del bene, essendo in tal caso sufficiente il richiamo ai dati oggettivi e alla classe attribuita. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, chiarendo che la disciplina catastale della categoria A/1 è autonoma rispetto alla disciplina fiscale degli immobili di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969; inoltre la CTR non aveva fondato la decisione sul solo dato della superficie, ma su una pluralità di elementi, tra cui la comparazione con immobili analoghi nello stesso edificio, la zona di altissimo valore immobiliare e la consistenza catastale dell'unità. La censura, per la parte in cui mirava a una nuova valutazione del merito estimativo, è stata ritenuta anche inammissibile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    ex art.360, co.1A, n.3) cod.proc.civ.

    Viene richiamato come parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    articolo 7, primo comma, 1.212/00

    La Corte ribadisce che, nel classamento DOCFA, la motivazione è sufficiente se l'Ufficio non disattende i dati fattuali dichiarati e la divergenza è frutto di diversa stima tecnica; in caso contrario occorre motivazione più approfondita.

  • art. 2 D.L. n. 16 del 1993 convertito in L. n. 75 del 1993

    art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in I. n. 75 del 1993

    È richiamato come base normativa della procedura DOCFA di attribuzione della rendita catastale.

  • D.M. n. 701 del 1994

    È richiamato quale disciplina della procedura DOCFA; la Corte ne conferma l'applicazione nel contesto del classamento catastale.

  • D.M. 2 agosto 1969

    La Corte afferma che questo decreto, relativo agli immobili di lusso ai fini di agevolazioni fiscali, non si sovrappone alla disciplina catastale della categoria A/1.

  • artt. 6 e 7 D.P.R. 1142/1949

    articoli 6 e 7 dpr 1142/1949

    Richiamati dal ricorrente come norme sul classamento catastale; la Corte li ricomprende nel quadro della disciplina catastale autonoma rispetto alla nozione di immobile di lusso.

  • art. 8 R.D.L. 652/1939

    Richiamato dal ricorrente nel complesso della disciplina catastale, senza specifica ulteriore elaborazione nella decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    v.to l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

  • L. n. 228 del 2012

    come modificato dalla L. n. 228 del 2012

    Richiamata come norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel procedimento di classamento catastale avviato su dichiarazione DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non contesti gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza riguardi soltanto la stima tecnico-economica del bene.
  • Se, invece, l'Ufficio disattende gli elementi fattuali indicati dal contribuente e ricostruisce diversamente il bene, la motivazione dell'avviso deve essere più analitica, così da consentire piena difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.
  • La qualificazione catastale di un'abitazione come A/1, A/2 o A/3 è autonoma rispetto alla disciplina degli immobili di lusso dettata dal D.M. 2 agosto 1969, che opera per finalità fiscali diverse e non può essere automaticamente trasposta nel classamento.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito estimativo dell'immobile quando la censura si presenti come violazione di legge ma miri, in realtà, a una diversa ponderazione degli elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito.
  • Ai fini della classificazione catastale, la valutazione può legittimamente fondarsi su un insieme di parametri concorrenti, quali comparazione con immobili analoghi, ubicazione, consistenza e caratteristiche dell'unità, senza che un singolo elemento sia necessariamente assorbente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
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