Ordinanza n. 1823/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della comunicazione ex art 90 comma 1 lett d) Dlgs 36/2023 del 3.02.2026 con la quale era comunicata l’esclusione dalla procedura di affidamento, del verbale di gara n 3 del 30.01.2026, Dei verbali di gara di tutti gli atti presupposti, richiamati, conseguenti e comunque connessi. In via subordinata, per quanto occorrer possa, della disciplina di gara nelle parti di cui in esposizione. Con condanna a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica se del caso subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato, e subordinata richiesta di risarcimento per equivalente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per difformità dei contenitori offerti rispetto a quelli previsti dal bando e per indeterminatezza e alternatività della prestazione offerta
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 120, comma 2, c.p.a., la comunicazione di esclusione adottata ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023, il verbale di gara e gli ulteriori atti connessi relativi alla procedura per l'affidamento della fornitura e posa in opera di contenitori automatizzati e informatizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. L'esclusione era motivata dall'asserita difformità dei contenitori offerti rispetto a quelli oggetto del bando e dalla ritenuta indeterminatezza e alternatività della prestazione costituente oggetto dell'offerta. In via subordinata è stata contestata anche la disciplina di gara, con domanda di risarcimento in forma specifica, eventualmente mediante subentro, e in subordine per equivalente. Nel corso della fase cautelare la stazione appaltante ha prodotto la determina di aggiudicazione definitiva del 13 marzo 2026 e la comunicazione di aggiudicazione del 17 marzo 2026. A fronte della sopravvenuta aggiudicazione e della necessità di proporre motivi aggiunti, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'incidente cautelare.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare incidentale, ritenendone sussistenti i presupposti. La rinuncia è stata dichiarata salva la possibilità di riproporre la tutela cautelare alla luce degli eventuali motivi aggiunti contro la sopravvenuta aggiudicazione. Il giudice non ha esaminato il merito delle censure relative all'esclusione né ha valutato il fumus boni iuris o il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
Individua la base normativa della comunicazione con cui è stata resa nota l'esclusione dalla procedura di gara.
art. 90, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 36/2023
Disciplina le comunicazioni relative alla sopravvenuta aggiudicazione prodotte dalla stazione appaltante.
art. 120, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base processuale dell'impugnazione proposta nel rito relativo alle procedure di affidamento.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale disciplina generale della domanda cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare può essere dichiarata dal giudice quando sia stata manifestata dalla parte ricorrente e non vi sia opposizione delle altre parti costituite.
- Quando, durante la fase cautelare relativa all'impugnazione dell'esclusione da una gara, sopravvenga l'aggiudicazione, la parte può rinunciare all'incidente cautelare per proporre motivi aggiunti contro il nuovo atto; la tutela cautelare resta riproponibile in relazione ai motivi aggiunti.
- La dichiarazione di rinuncia all'incidente cautelare non comporta, di per sé, la definizione del giudizio di annullamento principale né implica una decisione sulla legittimità dell'esclusione impugnata.
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