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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19263/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La condanna di merito per il reato in materia di stupefacenti e la confisca disposta in appello restano ferme.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per concorso in detenzione/cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo ha censurato la confisca disposta in applicazione degli artt. 240-bis c.p. e 85 d.P.R. 309/1990. La Suprema Corte ha ritenuto che entrambi i motivi si risolvessero nella mera reiterazione delle doglianze già formulate in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la lesione del bene della salute pubblica, il rifornimento di soggetti a loro volta spacciatori e la spregiudicatezza dell'agente ai fini dell'esclusione della lieve entità; quanto alla confisca, la Corte territoriale aveva dato rilievo alla mancata giustificazione della provenienza di somme di denaro sproporzionate rispetto al reddito dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla condanna dell'imputato per il fatto di spaccio/cessione di stupefacenti

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    base normativa della condanna per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in forma non lieve

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato dal ricorrente come ipotesi di lieve entità; la Corte ribadisce che la sua applicabilità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità, qualità e grado di purezza della sostanza

  • art. 240-bis c.p.

    richiamato in tema di confisca delle somme ritenute sproporzionate e di cui non sia giustificata la lecita provenienza

  • art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato insieme all'art. 240-bis c.p. per la disposizione della confisca nel procedimento relativo a reati in materia di stupefacenti

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per affermare la conseguenza legale dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706 - 01

    richiamata per il principio secondo cui la lieve entità ex art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva del fatto in rapporto a mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza, anche in chiave di offensività e proporzionalità

  • Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205 - 01

    richiamata per il principio di inammissibilità del ricorso che si limiti a riprodurre le stesse censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La configurabilità della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva e concreta del fatto, considerando mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza, nonché il grado di purezza, in coerenza con i principi di offensività e proporzionalità.
  • La mancata giustificazione della provenienza di somme di denaro sproporzionate rispetto al reddito può legittimare la confisca disposta in relazione al reato, quando la motivazione dia conto dell'assenza di una spiegazione lecita della disponibilità patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penaleReati fallimentari
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfisca

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