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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03260/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame con tre censure principali: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per mancata uniformità alla sentenza rescindente (art. 416-bis.1 e art. 627 c.p.p.), con conseguente mancata riconsiderazione complessiva degli elementi oggettivi relativi alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari; 2) manifesta illogicità e contraddittorietà nella valutazione della presunta interconnessione probatoria tra il capo 1) (tentata estorsione aggravata) e i capi 2) e 3), sostenendo che l'annullamento del capo 1) avrebbe dovuto incidere anche sull'aggravante "agevolazione mafiosa" contestata agli altri capi; 3) insufficiente motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (finalità di agevolazione mafiosa) per i capi 2) e 3), in particolare in relazione ai riferimenti geografici ("Cutro"/"ndrangheta cutrese") e ad una conversazione captata.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che la pronuncia rescindente aveva annullato e devoluto al Tribunale di Bologna solo la qualificazione del reato di cui al capo 1) e la conseguente rivalutazione delle esigenze cautelari in relazione a quel capo; la gravità indiziaria del capo 1) è venuta meno e, pertanto, il titolo cautelare relativo a quel capo è venuto meno. Tuttavia, rispetto ai capi 2) e 3) si è formato giudicato cautelare non devoluto in Cassazione: il Tribunale di Bologna ha correttamente mantenuto la misura cautelare in relazione ai delitti di trasferimento fraudolento di beni/valori e di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali, avendo rilevato elementi che consolidano la gravità indiziaria (uso di intestazioni fittizie, ruolo gestionale dell'indagato, continuazione di condotte interpositorie e operazioni patrimoniali rilevanti) e il pericolo di reiterazione. Sono state dichiarate inammissibili o precluse le censure che tentavano di estendere gli effetti della rescissione ai capi non devoluti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante ex art. 416-bis.1 è stata distinta nelle sue due possibili declinazioni: come "metodo mafioso" (natura oggettiva, collegata alle modalità realizzative della condotta) e come "agevolazione mafiosa" (natura soggettiva, collegata alle finalità). La Corte ha ritenuto che le due forme siano eterogenee e non automaticamente sovrapponibili tra capi diversi.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo, per il giudice del rinvio, di uniformarsi alla decisione della Cassazione nella parte devoluta: la Corte ha però ritenuto che l'interesse del ricorrente a contestare la presunta inosservanza fosse del tutto assente rispetto alle questioni già assorbite dall'annullamento del capo 1).

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Il tribunale ha fatto riferimento alla duplice presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 (pericolo di reiterazione connesso all'aggravante), ritenendola idonea, insieme agli altri elementi investigativi, a fondare la prognosi di pericolosità concreta.

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamato per segnalare che non ricorrano condizioni di improcedibilità o mancata impugnazione che potessero incidere sulla devoluzione; la Corte osserva che non è stato dedotto ricorso per tale articolo che potesse cambiare l'esito.

  • artt. 81, 110, 512-bis, 61 n. 11-quater cod. pen.

    Norme indicate nella rubrica delle imputazioni (capo 2) per il delitto di trasferimento fraudolento di beni/valori; la Corte prende atto delle qualificazioni penali contestate nell'istruttoria e del rilievo cautelare connesso.

  • art. 30 e 31 legge n. 646 del 1982

    Richiamate in relazione al reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di soggetto condannato per associazione mafiosa (capo 3); la Corte conferma che tali contestazioni, unitamente agli elementi fattuali, sostengono la gravità indiziaria.

  • art. 11-quater cod. pen.

    Norma citata nella rubricazione del capo 3); la Corte fa riferimento alla sua applicazione nell'ambito delle contestazioni patrimoniali connesse a soggetti già condannati per associazione mafiosa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione annulla un provvedimento solo in relazione a una specifica imputazione, il giudice di rinvio è tenuto a riconsiderare le esigenze cautelari soltanto nella misura e nei limiti della questione devoluta.
  • Il giudicato cautelare su capi non devoluti alla Cassazione rimane efficace: le doglianze nuove o alternative devono essere sorrette da elementi nuovi per superare la preclusione.
  • L'aggravante legata alla "metodologia mafiosa" (metodo) e quella legata alla "agevolazione mafiosa" (finalità) sono concetti distinti; l'assenza di gravità indiziaria rispetto a un capo non travolge automaticamente l'aggravante applicata ad altri reati quando la natura dell'aggravante è eterogenea.
  • Per superare la misura cautelare su capi distinti è necessario dimostrare concretamente la mancanza di collegamento probatorio e fornire elementi nuovi che scardinino la prognosi di pericolosità (es. prova di assenza di operazioni interpositorie o di drenaggio patrimoniale).
  • Le presunzioni relative (es. art. 275, comma 3 c.p.p.) legate a particolari aggravanti possono concorrere, insieme ad altri indizi concreti (gestione di intestazioni fittizie, operazioni patrimoniali significative, comportamenti recenti), a fondare il pericolo di reiterazione e giustificare misure cautelari.
  • In sede di impugnazione è importante delimitare chiaramente gli aspetti devoluti alla Corte superiore; le questioni non dedotte nel ricorso sono normalmente precluse e non possono essere riesaminate d'ufficio.

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