Cassazione Penale, Sentenza n. 03260/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame con tre censure principali: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per mancata uniformità alla sentenza rescindente (art. 416-bis.1 e art. 627 c.p.p.), con conseguente mancata riconsiderazione complessiva degli elementi oggettivi relativi alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari; 2) manifesta illogicità e contraddittorietà nella valutazione della presunta interconnessione probatoria tra il capo 1) (tentata estorsione aggravata) e i capi 2) e 3), sostenendo che l'annullamento del capo 1) avrebbe dovuto incidere anche sull'aggravante "agevolazione mafiosa" contestata agli altri capi; 3) insufficiente motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (finalità di agevolazione mafiosa) per i capi 2) e 3), in particolare in relazione ai riferimenti geografici ("Cutro"/"ndrangheta cutrese") e ad una conversazione captata.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che la pronuncia rescindente aveva annullato e devoluto al Tribunale di Bologna solo la qualificazione del reato di cui al capo 1) e la conseguente rivalutazione delle esigenze cautelari in relazione a quel capo; la gravità indiziaria del capo 1) è venuta meno e, pertanto, il titolo cautelare relativo a quel capo è venuto meno. Tuttavia, rispetto ai capi 2) e 3) si è formato giudicato cautelare non devoluto in Cassazione: il Tribunale di Bologna ha correttamente mantenuto la misura cautelare in relazione ai delitti di trasferimento fraudolento di beni/valori e di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali, avendo rilevato elementi che consolidano la gravità indiziaria (uso di intestazioni fittizie, ruolo gestionale dell'indagato, continuazione di condotte interpositorie e operazioni patrimoniali rilevanti) e il pericolo di reiterazione. Sono state dichiarate inammissibili o precluse le censure che tentavano di estendere gli effetti della rescissione ai capi non devoluti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante ex art. 416-bis.1 è stata distinta nelle sue due possibili declinazioni: come "metodo mafioso" (natura oggettiva, collegata alle modalità realizzative della condotta) e come "agevolazione mafiosa" (natura soggettiva, collegata alle finalità). La Corte ha ritenuto che le due forme siano eterogenee e non automaticamente sovrapponibili tra capi diversi.
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo, per il giudice del rinvio, di uniformarsi alla decisione della Cassazione nella parte devoluta: la Corte ha però ritenuto che l'interesse del ricorrente a contestare la presunta inosservanza fosse del tutto assente rispetto alle questioni già assorbite dall'annullamento del capo 1).
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il tribunale ha fatto riferimento alla duplice presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 (pericolo di reiterazione connesso all'aggravante), ritenendola idonea, insieme agli altri elementi investigativi, a fondare la prognosi di pericolosità concreta.
art. 393 cod. pen.
Richiamato per segnalare che non ricorrano condizioni di improcedibilità o mancata impugnazione che potessero incidere sulla devoluzione; la Corte osserva che non è stato dedotto ricorso per tale articolo che potesse cambiare l'esito.
artt. 81, 110, 512-bis, 61 n. 11-quater cod. pen.
Norme indicate nella rubrica delle imputazioni (capo 2) per il delitto di trasferimento fraudolento di beni/valori; la Corte prende atto delle qualificazioni penali contestate nell'istruttoria e del rilievo cautelare connesso.
art. 30 e 31 legge n. 646 del 1982
Richiamate in relazione al reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di soggetto condannato per associazione mafiosa (capo 3); la Corte conferma che tali contestazioni, unitamente agli elementi fattuali, sostengono la gravità indiziaria.
art. 11-quater cod. pen.
Norma citata nella rubricazione del capo 3); la Corte fa riferimento alla sua applicazione nell'ambito delle contestazioni patrimoniali connesse a soggetti già condannati per associazione mafiosa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla un provvedimento solo in relazione a una specifica imputazione, il giudice di rinvio è tenuto a riconsiderare le esigenze cautelari soltanto nella misura e nei limiti della questione devoluta.
- Il giudicato cautelare su capi non devoluti alla Cassazione rimane efficace: le doglianze nuove o alternative devono essere sorrette da elementi nuovi per superare la preclusione.
- L'aggravante legata alla "metodologia mafiosa" (metodo) e quella legata alla "agevolazione mafiosa" (finalità) sono concetti distinti; l'assenza di gravità indiziaria rispetto a un capo non travolge automaticamente l'aggravante applicata ad altri reati quando la natura dell'aggravante è eterogenea.
- Per superare la misura cautelare su capi distinti è necessario dimostrare concretamente la mancanza di collegamento probatorio e fornire elementi nuovi che scardinino la prognosi di pericolosità (es. prova di assenza di operazioni interpositorie o di drenaggio patrimoniale).
- Le presunzioni relative (es. art. 275, comma 3 c.p.p.) legate a particolari aggravanti possono concorrere, insieme ad altri indizi concreti (gestione di intestazioni fittizie, operazioni patrimoniali significative, comportamenti recenti), a fondare il pericolo di reiterazione e giustificare misure cautelari.
- In sede di impugnazione è importante delimitare chiaramente gli aspetti devoluti alla Corte superiore; le questioni non dedotte nel ricorso sono normalmente precluse e non possono essere riesaminate d'ufficio.
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