Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18060/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva revocato la sospensione condizionale della pena. Le censure dedotte riguardavano la pretesa violazione degli artt. 168 c.p. e 674 c.p.p., sostenendosi in sostanza che, ai fini della revoca del beneficio, dovesse rilevare il momento del passaggio in giudicato della sentenza che accerta il nuovo reato e non quello della sua commissione. La Corte ha rilevato che la ricorrente aveva commesso, il 23 giugno 2011, entro il quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della precedente sentenza che aveva concesso il beneficio (7 maggio 2009), un delitto di bancarotta, per il quale era stata inflitta pena detentiva. Da ciò ha tratto la manifesta infondatezza del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la revoca della sospensione condizionale della pena, perché la causa di revoca prevista dall'art. 168 c.p. si determina con la commissione del nuovo delitto entro il periodo di sospensione, non con la data del giudicato della sentenza che lo accerta. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168 c.p.

    La revoca della sospensione condizionale opera quando, entro il termine di sospensione, il beneficiario non adempie agli obblighi imposti oppure commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui sia inflitta pena detentiva; il momento rilevante è la commissione del reato.

  • art. 674 c.p.p.

    È richiamato nel ricorso, ma la Corte ne esclude la violazione perché la doglianza è manifestamente infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168 c.p., conta la data di commissione del nuovo reato, non la data del suo accertamento con sentenza passata in giudicato.
  • La causa di revoca si realizza se il nuovo delitto o la contravvenzione della stessa indole è commesso nel periodo di sospensione stabilito dalla legge, a prescindere dal momento in cui intervenga la decisione irrevocabile sul nuovo fatto.
  • La contestazione che fonda la revoca sulla distanza temporale tra la sentenza che concede il beneficio e quella che accerta il nuovo reato è infondata se il nuovo fatto è stato commesso entro il termine di sospensione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiParte generaleReati fallimentariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.