Sentenza del 14/12/2018 n. 32407 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Curatela ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo che il giudice del rinvio non avesse rispettato i vincoli derivanti dalla precedente sentenza di cassazione. In particolare, la Commissione non aveva esaminato nel merito i singoli rilievi dell'accertamento relativi a ricavi, giacenze, fatture per operazioni inesistenti, costi non documentati o non inerenti e irregolarità contabili. È stata inoltre denunciata l'omessa pronuncia sulle domande, eccezioni e conclusioni formulate dalla contribuente, nonché l'assoluta carenza di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Curatela, rilevando che il giudice del rinvio si era limitato ad affermare in astratto la legittimità dell'operato dell'Ufficio senza svolgere gli ulteriori accertamenti di fatto richiesti e senza pronunciarsi sui singoli motivi di appello. La sentenza è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non è stata definita definitivamente la fondatezza dell'accertamento fiscale, che dovrà essere nuovamente esaminato con motivazione congrua.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e conclusioni ritualmente proposte. L'omessa pronuncia sui motivi di appello costituisce vizio della sentenza.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai principi di diritto e alle indicazioni contenute nella sentenza di cassazione, svolgendo gli accertamenti eventualmente rimessi alla sua valutazione.
Art. 394 c.p.c.
Disciplina il giudizio di rinvio e delimita l'attività del giudice chiamato a riesaminare la controversia dopo la cassazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31, 39 e 42
Regolano i poteri degli uffici nell'accertamento delle imposte sui redditi e i requisiti dell'avviso di accertamento.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75
In materia di reddito d'impresa, la deducibilità dei costi richiede che essi siano effettivi, documentati e inerenti all'attività produttiva. La sola contabilizzazione o produzione di documenti di spesa non dimostra automaticamente l'inerenza.
Art. 132, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico e giuridico seguito dal giudice; la motivazione apparente o mancante determina la nullità della sentenza.
Art. 8 del D.L. n. 16 del 2012, convertito dalla L. n. 44 del 2012
La norma, richiamata dalla contribuente come ius superveniens, ha introdotto una disciplina più favorevole per la rilevanza fiscale di costi e altri componenti negativi relativi a fatture per operazioni inesistenti, applicabile anche a fatti anteriori nei limiti previsti dalla legge e salvo il giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice non può limitarsi a richiamare astrattamente i principi indicati dalla Cassazione: deve esaminare concretamente tutti i punti controversi e svolgere gli accertamenti di fatto richiesti.
- L'omessa pronuncia su uno o più motivi di appello integra un vizio della sentenza e può comportarne la cassazione, anche quando il giudice abbia enunciato correttamente il principio giuridico applicabile.
- In un accertamento sul reddito d'impresa, l'Amministrazione può recuperare costi fittizi senza essere necessariamente obbligata a ridurre anche i ricavi dichiarati, in applicazione del principio di tipicità degli atti di accertamento; tuttavia, la fondatezza dei singoli recuperi deve essere adeguatamente verificata e motivata.
- La deducibilità di un costo non deriva dalla sua sola contabilizzazione o dalla produzione di una fattura: il contribuente deve dimostrarne effettività, documentazione, ragione economica e inerenza all'attività d'impresa.
- Quando la contabilità è ritenuta inattendibile, il giudice deve comunque valutare specificamente gli elementi posti a fondamento dell'accertamento e le contestazioni del contribuente; non è sufficiente una conclusione generica sulla sua attendibilità.
- Una modifica legislativa più favorevole intervenuta durante il processo può dover essere applicata anche a fatti anteriori, se la norma prevede espressamente tale efficacia e non vi è una decisione ormai definitiva.
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