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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31594/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

Due proprietarie di un immobile avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo con cui era stato loro richiesto il pagamento di euro 5.734,00 a titolo di provvigione per l’attività di mediazione svolta nella vendita dell’immobile. Sostenevano che, al momento della domanda monitoria, il diritto del mediatore alla provvigione non fosse ancora sorto, perché il preliminare di vendita era subordinato a una condizione sospensiva legata all’esito positivo delle verifiche urbanistiche, catastali e ipotecarie, ancora non concluse. In primo grado, dopo il pagamento dell’importo ingiunto in corso di causa, era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese secondo soccombenza virtuale. In appello le stesse parti avevano censurato la decisione, ottenendo la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione delle spese. In cassazione hanno denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto che il credito alla provvigione non era maturato per mancato avveramento della condizione sospensiva, aveva illegittimamente compensato le spese valorizzando una pretesa responsabilità delle appellanti per il ritardo nella stipula, circostanza estranea al thema decidendum e comunque incompatibile con la loro totale vittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha affermato che, in tema di spese processuali, il giudice di merito può valutare la compensazione nei limiti consentiti dalla legge, ma non può porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva errato nel ravvisare una reciproca soccombenza in capo alle appellanti, perché la controversia riguardava solo il diritto del mediatore alla provvigione e, essendo stato accertato il mancato avveramento della condizione sospensiva al momento dell’azione, la società era risultata totalmente soccombente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, per la regolazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; il criterio della soccombenza resta il parametro di base per la regolazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti consentiti dalla legge, ma non può tradursi in una condanna della parte integralmente vittoriosa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulle spese è limitato alla verifica della violazione del principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato solo come doglianza disattesa dalla Corte d’appello; non è la ratio decidendi della cassazione.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la compensazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito entro i limiti di legge, ma non può mai comportare che le spese siano poste a carico della parte che risulti totalmente vittoriosa.
  • Quando la lite si chiude con declaratoria di cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, individuando chi abbia dato causa al giudizio.
  • La soccombenza va apprezzata in relazione all’oggetto effettivo della controversia: non possono essere valorizzati, ai fini della compensazione o della ripartizione delle spese, profili estranei al thema decidendum.
  • Se l’azione del mediatore è proposta prima dell’avveramento di una condizione sospensiva impropria apposta all’efficacia dell’affare, il diritto alla provvigione non è ancora esigibile, e il mediatore risulta soccombente se la domanda viene respinta su tale presupposto.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMediazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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