Sentenza n. 18/2026 - Pescara, Sezione 1
per l''annullamento previa adozione delle più opportune misure cautelari - del provvedimento prot. n. 43344 del 20 giugno 2024 con il quale il Comune di Chieti - Servizio Polizia Locale – Traffico e Viabilità -, in virtù dell’ordinanza n. 160 del 21 maggio 2024 del Comandante della Polizia Locale di Chieti ha rigettato l’autorizzazione richiesta da Iliad Italia (tramite Di Primio Noleggi Srl) per occupare il suolo pubblico in P.zza San Giustino con una piattaforma aera semovente cingolata tipo “ragno” il tempo necessario per procedere ad interventi di adeguamento della propria SRB posta nel campanile della Chiesa di San Giustino; - dell’ordinanza del Comandante della Polizia Locale di Chieti n. 160 del 21 maggio 2024 che ha vietato il transito veicolare e la sosta in P.zza San Giustino, fatta eccezione per i soli veicoli di massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate in occasione di eventi e manifestazioni; - della comunicazione (non nota) prot. 33928 del 14 maggio 2024 del Comune di Chieti – Dirigente del V Settore – la quale avrebbe richiesto al Comandante della Polizia Locale “di disciplinare Piazza San Giustino con apposita ordinanza, in relazione alla visibilità ed alla fruibilità degli spazi, per la loro salvaguardia sotto l’aspetto storico/monumentale, in attesa dell’approvazione di uno specifico Regolamento” e di interdire l’accesso ai veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate; - della comunicazione (non nota) prot. 35061 del 20 maggio 2024 del Comune di Chieti – Dirigente del V Settore – indirizzata al Comandante, la quale avrebbe precisato che l’esclusione dall’interdizione deve riguardare i veicoli di portata inferiore o uguale a 3,5 tonnellate per “eventi e manifestazioni”; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale ancorché non noto ivi compresa l’ordinanza del Comandante n. 377 del 10 ottobre 2023, non nota.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e atti presupposti, concernenti il divieto di transito e sosta in Piazza San Giustino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che aveva respinto la richiesta, presentata tramite una società incaricata, di occupare temporaneamente il suolo pubblico in Piazza San Giustino mediante una piattaforma aerea semovente, necessaria per interventi di adeguamento di una stazione radio base collocata nel campanile della Chiesa di San Giustino. Sono stati altresì impugnati l'ordinanza del Comandante della Polizia Locale che vietava il transito veicolare e la sosta nella piazza, salvo eccezioni per veicoli di massa non superiore a 3,5 tonnellate in occasione di eventi e manifestazioni, nonché comunicazioni dirigenziali e ulteriori atti presupposti o conseguenziali. Il testo della sentenza non riporta analiticamente i motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Dopo l'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame, la ricorrente ha presentato una nuova richiesta di occupazione di suolo pubblico; il Comune l'ha autorizzata e l'impianto oggetto del giudizio è stato successivamente realizzato. Venuto meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso, il giudizio è stato definito in rito senza esame della legittimità degli atti impugnati. Le spese sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.
Massime di principio
- Quando, dopo l'accoglimento cautelare ai fini del riesame, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento favorevole e l'intervento oggetto della controversia viene realizzato, il ricorrente può perdere l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione degli atti originari; il giudizio deve essere definito per sopravvenuta carenza di interesse senza esame dei vizi dedotti.
- La sopravvenuta carenza di interesse costituisce una pronuncia in rito e giustifica, in assenza di ulteriori ragioni, la compensazione delle spese di giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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