L.R. Lazio 17/2026
Istituzione del Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale il Garante per gli over 65 residenti, domiciliati o presenti anche temporaneamente nel territorio regionale. Definisce funzioni, requisiti, incompatibilità, trattamento economico, relazione annuale e copertura finanziaria. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della Regione.
Istituzione del Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane
Istituzione del Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane
La legge istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane, con funzioni di promozione, vigilanza e tutela dei diritti delle persone anziane nel territorio regionale. Il provvedimento si applica esclusivamente nella Regione indicata e coordina la nuova figura con le altre autorità e garanzie già operanti in ambito regionale.
Destinatari e ambito soggettivo
L’attività del Garante è rivolta alle persone di età pari o superiore a 65 anni che siano residenti, domiciliate o anche solo temporaneamente presenti nel territorio regionale. La tutela riguarda quindi non solo i residenti stabili, ma anche chi si trovi nella Regione in via temporanea.
Funzioni del Garante
Il Garante:
- promuove e vigila sull’attuazione dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con particolare riguardo a non discriminazione, dignità, autonomia decisionale e libera determinazione delle scelte di vita;
- monitora la diffusione e l’effettività degli indici dei diritti delle persone anziane, tra cui assistenza sociosanitaria di qualità, parità di accesso ai servizi, livelli adeguati di vita, partecipazione e inclusione sociale, sicurezza e accessibilità degli ambienti di vita, anche tramite modelli come il cohousing;
- propone iniziative per la tutela dei diritti anche tramite nuove tecnologie;
- sostiene la partecipazione degli anziani alla vita delle comunità locali e ne valorizza il ruolo sociale e culturale;
- promuove l’invecchiamento attivo e approcci positivi verso i lavoratori anziani, anche come portatori di saperi e memoria culturale;
- verifica l’applicazione sul territorio regionale delle convenzioni internazionali e delle disposizioni statali e regionali in materia;
- promuove campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione sui diritti delle persone anziane e sull’invecchiamento attivo;
- partecipa al Tavolo della terza età previsto dalla legge regionale sull’invecchiamento attivo;
- promuove progetti con enti del Terzo settore, in particolare contro solitudine e isolamento;
- collabora con istituzioni e autorità competenti per la vigilanza su strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche e private;
- segnala alle autorità competenti fatti penalmente rilevanti o violazioni e inadempimenti di cui venga a conoscenza;
- svolge azioni di supporto e tutoraggio con Regione, enti locali, ASL, scuole e altri soggetti del settore;
- può esprimere pareri su atti e provvedimenti relativi alle persone anziane, su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale.
Rapporti istituzionali e poteri di accesso
Per esercitare le sue funzioni, il Garante può promuovere intese e collaborazioni con enti pubblici e privati, con il CO.RE.COM. e si coordina con diversi organismi regionali di garanzia, tra cui quelli per disabilità, infanzia e adolescenza, persone ristrette nella libertà personale, difensore civico e Consigliera di parità. Ha diritto di ottenere notizie, atti, documenti e informazioni dalle strutture regionali, dagli enti strumentali, dalle società controllate, dalle aziende del servizio sanitario regionale e dagli enti locali con i rispettivi organismi strumentali.
Trattamento dei dati personali e collaborazione esterna
Nell’esercizio delle funzioni il Garante tratta i dati personali nel rispetto del GDPR e del Codice privacy. È prevista collaborazione con i Garanti degli enti locali e delle altre Regioni, con il Garante nazionale, con le forze di polizia e con le altre autorità competenti, previa intesa.
Nomina, durata, requisiti e incompatibilità
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. Alla scadenza resta in carica fino all’elezione del successore, per un massimo di 45 giorni.
Deve essere una persona di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della tutela dei diritti delle persone anziane e nelle problematiche giuridiche, sociali, sanitarie o economiche degli anziani.
Sono previste cause di incompatibilità con cariche politiche e amministrative apicali, incarichi dirigenziali di vertice in sanità e nella Regione, ruoli dirigenti in partiti o sindacati, amministrazione di enti finanziati dalla Regione e ogni attività lavorativa o professionale che generi conflitto di interessi. Se dipendente, il Garante deve collocarsi in aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’incarico oppure, se compatibile, può optare per il part-time.
In caso di incompatibilità accertata, il Presidente del Consiglio regionale assegna 15 giorni per la rimozione; decorso inutilmente il termine, dichiara la decadenza. È prevista anche la revoca per gravi o ripetute violazioni di legge, con la stessa maggioranza richiesta per l’elezione.
Struttura di supporto
Per lo svolgimento dell’attività, il Garante si avvale di una struttura organizzativa regionale e della società in house LazioCrea S.p.A., secondo quanto definito nel contratto di servizio per le attività di supporto e le relative modalità operative. L’attuazione di questa previsione avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Trattamento economico e rimborsi
Al Garante spetta un’indennità di funzione mensile, per 12 mensilità, pari al 50% dell’indennità di carica mensile lorda dei consiglieri regionali. Per le missioni svolte per ragioni connesse alle funzioni è riconosciuto il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali.
Relazione annuale e pubblicità dell’attività
Il Garante presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione che documenta:
- stato di attuazione delle funzioni, interventi realizzati, risorse impiegate ed esiti;
- criticità emerse e possibili soluzioni;
- modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali e ricadute sul coordinamento delle politiche;
- entità e gravità delle violazioni riscontrate e priorità di tutela emerse sul territorio.
La relazione e i materiali collegati sono pubblicati nella sezione dedicata del sito istituzionale del Consiglio regionale.
Modifiche alla disciplina regionale sull’invecchiamento attivo
La legge modifica la disciplina regionale sull’invecchiamento attivo introducendo il riferimento al Garante regionale tra i soggetti coinvolti nelle attività sui centri anziani e prevedendo che la Giunta regionale, nell’adozione di determinate misure, senta il Garante. In questo modo il nuovo organo viene integrato nel sistema regionale di promozione dell’invecchiamento attivo.
Disposizioni finanziarie
Per il trattamento economico del Garante è autorizzata una spesa di:
- 26.250 euro per il 2026;
- 63.000 euro annui a decorrere dal 2027.
Per le attività connesse alle funzioni del Garante sono previsti:
- 35.000 euro per il 2026, mediante risorse già iscritte nel bilancio regionale;
- 100.000 euro annui a decorrere dal 2027, con apposita voce di spesa.
La copertura è assicurata mediante riduzioni di risorse del bilancio regionale 2026-2028 come indicato dalla legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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