Circolare Inail n. 39 del 27 settembre 2017
Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il quadro normativo e l’evoluzione dei meccanismi di rivalutazione degli indennizzi Inail per danno biologico. Dopo i precedenti aumenti straordinari dell’8,68% e del 7,57%, la legge di stabilità 2016 ha introdotto la rivalutazione annuale dal 1° luglio di ciascun anno, parametrata all’indice Istat. Per il 2017, poiché la variazione Istat è stata pari a -0,1% e la normativa prevede che l’adeguamento non possa essere inferiore a zero, gli importi restano invariati rispetto al 1° luglio 2016.
Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico dal 1° luglio 2017
Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2017
La circolare inquadra l’aggiornamento annuale degli indennizzi Inail per danno biologico, richiamando la disciplina originaria dell’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 e l’evoluzione normativa che ha portato, dapprima, a due aumenti straordinari e, successivamente, all’introduzione di una rivalutazione automatica annuale.
Quadro normativo
La materia viene ricondotta alle principali fonti normative e amministrative che regolano il danno biologico nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tra queste figurano:
- il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13;
- il decreto ministeriale 12 luglio 2000, con la Tabella delle menomazioni, la Tabella indennizzo danno biologico e la Tabella dei coefficienti;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 780;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, commi 23 e 24;
- il decreto interministeriale 27 marzo 2009 e la circolare Inail n. 37/2009;
- la circolare Inail n. 4/2014 e la circolare Inail n. 26/2014;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 303 e 287;
- la circolare Inail n. 49/2016;
- la determina del Presidente Inail 22 maggio 2017, n. 246;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2017.
Origine e funzione degli aumenti straordinari
La circolare evidenzia che l’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, pur introducendo il riconoscimento del danno biologico, non prevedeva un meccanismo di rivalutazione automatica annua della tabella indennizzi. Per recuperare parzialmente la perdita di valore monetario delle prestazioni, il legislatore è intervenuto con due aumenti straordinari:
- l’aumento dell’8,68% previsto dalla legge n. 247/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008;
- l’aumento del 7,57% disposto dalla normativa successiva e attuato dal decreto interministeriale 14 febbraio 2014, con decorrenza 2014.
Tali incrementi hanno carattere straordinario e non hanno aggiornato le tabelle del danno biologico; hanno tuttavia consentito di recuperare parte della variazione dei prezzi al consumo registrata nel periodo 2000-2013.
Rivalutazione annuale introdotta dalla legge di stabilità 2016
La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale. In base alla norma:
- la rivalutazione decorre dal 1° luglio di ciascun anno, con effetto dall’anno 2016;
- il decreto di rivalutazione è adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta del Presidente Inail;
- il parametro è la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;
- gli incrementi annuali si sommano all’aumento complessivo del 16,25%, risultato della somma degli aumenti straordinari precedenti;
- la rivalutazione si applica agli indennizzi dovuti ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico approvata con il decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Esito della rivalutazione per il 1° luglio 2017
Per l’anno 2016 l’Istat ha registrato una variazione dell’indice pari a -0,1%. In linea teorica ciò avrebbe determinato un adeguamento negativo delle prestazioni. Tuttavia, la legge di stabilità 2016 ha previsto una clausola di salvaguardia secondo cui, per le prestazioni previdenziali e assistenziali e i parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento non può essere inferiore a zero.
In applicazione di tale principio, il decreto ministeriale 4 luglio 2017 ha confermato, con decorrenza 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico già vigenti al 1° luglio 2016. In altri termini, non vi è stata alcuna variazione degli importi indennitari per l’annualità considerata.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama le principali fonti che disciplinano il danno biologico e la sua rivalutazione: il D.P.R. n. 1124/1965, il d.lgs. n. 38/2000 (art. 13), il decreto ministeriale 12 luglio 2000 con le tabelle del danno biologico, le leggi finanziarie e di stabilità successive, i decreti interministeriali del 27 marzo 2009 e del 14 febbraio 2014, le precedenti circolari Inail e il decreto ministeriale 4 luglio 2017 che approva la rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2017.
Evoluzione degli aumenti straordinari
Viene ricordato che l’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 non prevedeva una rivalutazione automatica annua. In seguito, la legge n. 247/2007 ha introdotto un aumento straordinario dell’8,68% con decorrenza 1° gennaio 2008; successivamente, la legge di stabilità 2014 e il decreto interministeriale 14 febbraio 2014 hanno disposto un ulteriore aumento straordinario del 7,57% a decorrere dal 2014. Tali incrementi, di natura straordinaria, non hanno modificato le tabelle ma hanno recuperato parte della perdita di valore monetario.
Rivalutazione annuale introdotta dalla legge di stabilità 2016
La legge n. 208/2015 ha introdotto, con effetto dall’anno 2016, un meccanismo di rivalutazione automatica annuale degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail. Gli importi devono essere aggiornati, dal 1° luglio di ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta del Presidente Inail, in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente. Gli incrementi annuali si sommano all’aumento complessivo del 16,25% derivante dai precedenti aumenti straordinari.
Esito della rivalutazione dal 1° luglio 2017
Per l’anno 2016 l’Istat ha registrato una variazione dell’indice pari a -0,1%, che in assenza di correttivi avrebbe comportato una diminuzione delle prestazioni. Tuttavia, l’art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015 stabilisce che la percentuale di adeguamento non può essere inferiore a zero per prestazioni previdenziali e assistenziali e i relativi parametri. Di conseguenza, il decreto ministeriale 4 luglio 2017 conferma dal 1° luglio 2017 gli importi già vigenti al 1° luglio 2016.
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