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Circolare

Circolare Inail n. 40 del 27 settembre 2017

Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2017.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità, a decorrere dal 1° luglio 2017, resta confermato in euro 256,39. La conferma deriva dall’andamento negativo dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel 2016 (-0,1%) e dall’applicazione della normativa che impedisce adeguamenti inferiori a zero. L’Inail precisa inoltre che non sono previste operazioni di conguaglio.

Rivalutazione dell’assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2017

Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo mensile dal 1° luglio 2017

La circolare dell’Inail comunica l’esito della rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità, precisando che l’importo mensile resta invariato dal 1° luglio 2017. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento e chiarisce le conseguenze operative per l’Istituto.

Quadro normativo di riferimento

La rivalutazione è disposta sulla base dei seguenti atti:

  • determina del Presidente Inail 22 maggio 2017, n. 247, recante la rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2017;
  • decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 giugno 2017, adottato in attuazione della determina Inail;
  • legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 287, che disciplina i criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Importo confermato

Dal 1° luglio 2017 l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è confermato in euro 256,39, già vigente dal 1° luglio 2016. La circolare precisa quindi che non vi è alcuna variazione dell’assegno rispetto all’anno precedente.

Ragioni della mancata rivalutazione

La conferma dell’importo deriva dal dato Istat relativo al 2016, che ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari a -0,1%. In applicazione della legge di stabilità 2016, la percentuale di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, nonché dei relativi parametri, non può essere inferiore a zero; per questo motivo l’assegno non viene ridotto né aumentato.

Aspetti operativi

La circolare precisa infine che, come già avvenuto per lo scorso anno, non sono previste operazioni di conguaglio da parte dell’Istituto.

Punti principali

Oggetto della circolare

La circolare riguarda la rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2017, comunicando l’importo aggiornato e i riferimenti normativi di base.

Importo dell’assegno

L’assegno di incollocabilità è confermato nella misura mensile di euro 256,39, già in vigore dal 1° luglio 2016.

Motivazione della conferma dell’importo

Per il 2016 l’Istat ha rilevato una variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari a -0,1%. Poiché la legge di stabilità 2016 prevede che la percentuale di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali non possa essere inferiore a zero, l’importo non subisce variazioni.

Conseguenze operative

L’Istituto precisa che, come per l’anno precedente, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio.

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