Circolare Inail n. 38 del 27 settembre 2017
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma, anche per il 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche Inail già in vigore dal 1° luglio 2015, senza operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso. La mancata variazione retributiva minima e la clausola di salvaguardia della legge di stabilità 2016 impediscono riduzioni degli importi, nonostante l’indice Istat 2016 fosse pari a -0,1%. Sono quindi confermati i valori per industria, settore marittimo, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, nonché gli importi dell’assegno una tantum, dell’assegno per assistenza personale continuativa e degli assegni continuativi mensili. Vengono inoltre fornite indicazioni operative per le azioni di surroga e regresso, con riferimento al valore capitale delle rendite aggiornato al 1° luglio 2017.
Rivalutazione annuale dal 1° luglio 2017 delle prestazioni economiche Inail per infortunio sul lavoro e malattia professionale
Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche Inail dal 1° luglio 2017
La circolare disciplina la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche Inail per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. L’intervento si colloca nel quadro della rivalutazione annuale delle rendite e delle prestazioni collegate, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno.
Quadro normativo e presupposti della rivalutazione
La circolare richiama il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la legge 20 febbraio 1958, n. 93, la legge 4 agosto 1965, n. 1103, la legge 27 dicembre 1975, n. 780, il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché i precedenti atti Inail e i decreti ministeriali del 19 luglio 2017.
Viene ricordato che, a partire dall’anno 2000, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite Inail è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La normativa prevede inoltre che gli incrementi annuali siano riassorbiti nell’anno in cui intervenga una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione base dell’ultima rivalutazione.
Per l’anno in corso non è intervenuta tale variazione minima. Inoltre, per il 2016 l’Istat ha registrato una variazione dell’indice dei prezzi al consumo pari a -0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in diminuzione. Tuttavia, la legge di stabilità 2016 ha stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri connessi, la percentuale di adeguamento non può essere inferiore a zero. In applicazione di tale principio, i decreti ministeriali del 19 luglio 2017 hanno confermato gli importi già in vigore.
Effetti pratici della conferma degli importi
La circolare precisa che, dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche restano pari a quelli corrisposti dal 1° luglio 2015. Di conseguenza, sono confermati tutti i valori indicati nella circolare Inail n. 73 del 3 settembre 2015 e nei relativi allegati.
È inoltre specificato che, come per l’anno precedente, non sono previste operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso. La circolare si limita quindi a fornire i riferimenti retributivi da utilizzare per le prime liquidazioni.
Rendite per inabilità permanente
Per il settore industriale è confermata una retribuzione media giornaliera di euro 77,12, con:
- retribuzione annua minima di euro 16.195,20;
- retribuzione annua massima di euro 30.076,80.
Per il personale del settore marittimo si applicano gli stessi importi del settore industria, salvo alcune categorie per le quali restano confermati massimali specifici:
- comandanti e capi macchinisti: euro 43.310,59;
- primi ufficiali di coperta e di macchina: euro 36.693,70;
- altri ufficiali: euro 33.385,24.
Per il settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è pari a euro 24.440,95. La circolare distingue tra:
- lavoratori subordinati a tempo determinato, per i quali si assume la retribuzione convenzionale annua di euro 24.440,95;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per i quali la retribuzione effettiva è considerata entro i limiti del settore industriale, con minimo di euro 16.195,20 e massimo di euro 30.076,80;
- lavoratori autonomi, per i quali è confermata la retribuzione convenzionale annua di euro 16.195,20.
Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi sono confermate le seguenti misure retributive annue:
- eventi anni 2005 e precedenti: euro 26.426,53;
- eventi anno 2006: euro 26.231,14;
- eventi anno 2007: euro 26.923,24;
- eventi anno 2008: euro 26.694,08;
- eventi anni 2009 e successivi: euro 26.687,23.
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive resta confermata la retribuzione convenzionale annua di euro 60.057,27.
Assegno una tantum in caso di morte
Nei settori industriale e agricolo l’assegno una tantum per i superstiti è confermato in euro 2.136,50.
Per i medici radiologi, l’importo continua a essere rapportato alla retribuzione convenzionale di euro 60.057,27 nelle seguenti misure:
- un terzo della retribuzione in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto negli altri casi.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
La circolare conferma i riferimenti retributivi da applicare per la prestazione giornaliera in agricoltura:
- lavoratori subordinati a tempo determinato: su retribuzione effettiva giornaliera, con limite minimo di euro 42,41;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato: su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a euro 47,68;
- lavoratori autonomi: secondo la retribuzione giornaliera minima del settore industriale.
Assegno per assistenza personale continuativa
L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è confermato in euro 533,22.
Assegni continuativi mensili
Per gli assegni continuativi mensili restano invariati gli importi in relazione alla percentuale di inabilità. La circolare riporta i seguenti valori:
- da 50 a 59%: euro 299,20 nel settore industriale e euro 374,77 nel settore agricolo;
- da 60 a 79%: euro 419,78 nell’industria e euro 522,97 in agricoltura;
- da 80 a 89%: euro 779,40 nell’industria e euro 897,83 in agricoltura;
- da 90 a 100%: euro 1.200,76 nell’industria e euro 1.272,67 in agricoltura;
- 100% con assistenza personale continuativa: euro 1.734,69 nell’industria e euro 1.805,89 in agricoltura.
Prestazioni particolari per rettifica per errore
Con effetto dall’anno 2006 è prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari, identificate con i codici 7-8-9, erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore. La circolare chiarisce che tali prestazioni sono confermate automaticamente; tuttavia, se non vengono svolte le consuete verifiche reddituali, esse saranno azzerate nel rateo di dicembre 2017.
Aspetti operativi: comunicazioni e variazioni anagrafiche
Per l’anno in corso non è prevista la consueta comunicazione agli interessati del provvedimento di riliquidazione delle rendite con indicazione del conguaglio mediante i modelli 170/I e 171/I.
Le sedi possono valutare, in casi particolari e per specifiche esigenze, la richiesta di variazioni anagrafiche dei reddituari. Le comunicazioni eventualmente richieste dalle sedi, così come quelle trasmesse spontaneamente dai reddituari, devono essere scansionate e acquisite secondo le procedure in uso, per l’aggiornamento dei dati.
Surroga e regresso
Per consentire adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali, nelle azioni di surroga e di regresso in corso il valore capitale e il montante dei ratei pregressi, per industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, devono essere riferiti al 1° luglio 2017.
Le unità operative devono quindi conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2017. Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per poter aggiornare le conclusioni già rese.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare disciplina la rivalutazione annuale, con decorrenza 1° luglio 2017, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi.
Presupposti normativi e criterio di rivalutazione
La rivalutazione è collegata alla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il 2016 l’Istat ha rilevato una variazione pari a -0,1%, ma la legge di stabilità 2016 stabilisce che l’adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere inferiore a zero.
Conferma degli importi dal 1° luglio 2017
I decreti ministeriali del 19 luglio 2017 hanno confermato, dal 1° luglio 2017, gli importi già approvati con i decreti del 2016, che a loro volta avevano confermato quelli fissati nel 2015. Pertanto restano invariati tutti gli importi già indicati nella circolare Inail n. 73 del 3 settembre 2015 e nei relativi allegati.
Prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente
Per la prima liquidazione delle rendite sono confermate le seguenti misure: settore industriale con retribuzione media giornaliera di euro 77,12, retribuzione annua minima di euro 16.195,20 e massima di euro 30.076,80; settore marittimo con gli stessi importi, salvo massimali più elevati per specifiche qualifiche; settore agricolo con retribuzione convenzionale annua di euro 24.440,95; tecnici sanitari di radiologia medica autonomi con importi annui differenziati per anno dell’evento; medici radiologi con retribuzione convenzionale annua di euro 60.057,27.
Assegno una tantum in caso di morte
Nei settori industriale e agricolo l’assegno una tantum per i superstiti resta pari a euro 2.136,50. Per i medici radiologi l’importo continua a essere calcolato sulla retribuzione di euro 60.057,27 secondo le percentuali previste per coniuge, figli e altri casi.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
Sono confermati i riferimenti retributivi per i lavoratori agricoli: per i subordinati a tempo determinato la retribuzione effettiva giornaliera è considerata nel rispetto del limite minimo di euro 42,41; per i subordinati a tempo indeterminato si assume la retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a euro 47,68; per i lavoratori autonomi resta il riferimento alla retribuzione giornaliera minima industriale.
Assegno per assistenza personale continuativa
L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è confermato in euro 533,22.
Assegni continuativi mensili
Restano invariati gli importi degli assegni continuativi mensili per le diverse classi di inabilità, sia nel settore industriale sia in quello agricolo. Per il 100% con assistenza personale continuativa gli importi sono euro 1.734,69 per l’industria e euro 1.805,89 per l’agricoltura.
Prestazioni particolari per rettifica per errore
Le prestazioni particolari codici 7-8-9, erogate in caso di rettifica per errore, sono confermate automaticamente; tuttavia, in mancanza delle verifiche reddituali, verranno azzerate nel rateo di dicembre 2017.
Variazioni anagrafiche e comunicazioni alle sedi
Non è prevista la consueta comunicazione agli interessati del provvedimento di riliquidazione con i modelli 170/I e 171/I. Le sedi possono richiedere variazioni anagrafiche dei reddituari solo in situazioni particolari; le comunicazioni acquisite saranno scansionate e registrate secondo le procedure ordinarie.
Surroga e regresso
Per le azioni di surroga e regresso in corso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2017 per industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Le unità operative devono conteggiare i ratei fino al 30 giugno 2017 e, ove possibile, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause per aggiornare le conclusioni già rese.
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