Circolare Inail n. 35 del 13 settembre 2017
Società tra Professionisti. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi. Rilascio profilo STP Albo consulenti del lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli adeguamenti del sistema di profilazione INAIL per consentire l’accesso ai servizi telematici alle Società tra Professionisti (STP), con il primo rilascio del profilo dedicato alle STP iscritte all’Albo dei consulenti del lavoro. Vengono richiamati il quadro normativo sulle STP, i requisiti e i controlli previsti dalla disciplina, le modalità di richiesta e rilascio delle credenziali, nonché la gestione delle deleghe e degli adempimenti relativi al Libro unico del lavoro (LUL). La società, e non il singolo professionista, è il riferimento per abilitazioni, deleghe e autorizzazioni, mentre il legale rappresentante assume il ruolo centrale nella richiesta e nell’attivazione degli utenti.
Società tra Professionisti: adeguamenti profilazione per servizi telematici assicurativi e rilascio profilo STP Albo consulenti del lavoro
Società tra Professionisti: adeguamenti al sistema di profilazione per i servizi telematici INAIL
La circolare disciplina l’adeguamento del sistema di profilazione INAIL per consentire l’accesso ai servizi telematici alle Società tra Professionisti (STP), con particolare riferimento al primo profilo attivato per le STP iscritte all’Albo dei consulenti del lavoro. L’intervento si inserisce nel quadro normativo dell’art. 10 della legge n. 183/2011 e del d.m. 8 febbraio 2013, n. 34, e chiarisce sia i requisiti giuridici delle STP sia le modalità operative per il rilascio delle abilitazioni e per la gestione delle deleghe e del Libro unico del lavoro.
Quadro normativo e disciplina delle STP
La circolare richiama la possibilità, prevista dall’art. 10 della legge n. 183/2011 come modificato, di costituire società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. Le STP possono assumere le forme previste dai titoli V e VI del libro V del codice civile, quindi società semplice, SNC, SAS, SPA, SAPA, SRL e società cooperativa; per queste ultime è richiesto un numero di soci non inferiore a tre.
L’atto costitutivo deve prevedere, in sintesi:
- l’esercizio esclusivo dell’attività professionale da parte dei soci;
- l’ammissione, come soci, di professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, anche appartenenti a sezioni diverse, nonché di cittadini UE in possesso del titolo abilitante;
- l’eventuale presenza di soggetti non professionisti solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento;
- la maggioranza di due terzi dei soci professionisti nelle deliberazioni e nella partecipazione al capitale sociale, pena lo scioglimento della società e la cancellazione dall’albo se la prevalenza non viene ristabilita entro sei mesi;
- criteri di esecuzione dell’incarico professionale, la polizza di responsabilità civile e le modalità di esclusione del socio cancellato dall’albo.
La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società tra professionisti. La disciplina richiamata ribadisce inoltre l’incompatibilità della partecipazione a più STP, l’obbligo di osservare il codice deontologico dell’ordine di appartenenza e l’assoggettamento della società al regime disciplinare dell’ordine presso cui è iscritta.
Obblighi di informazione al cliente ed esecuzione dell’incarico
Il regolamento attuativo disciplina in modo puntuale il rapporto con il cliente. La società deve fornire, sin dal primo contatto, informazioni sul diritto del cliente di chiedere che l’incarico sia affidato a uno o più professionisti da lui scelti. Deve inoltre consegnare l’elenco scritto dei soci professionisti, con indicazione dei titoli e delle qualifiche, e l’elenco dei soci con finalità di investimento.
La circolare evidenzia anche che la società deve informare il cliente:
- della possibilità che l’incarico sia eseguito da qualsiasi socio in possesso dei requisiti professionali;
- dell’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche connesse alla presenza di soci con finalità di investimento.
Quanto all’esecuzione dell’incarico, il socio professionista può avvalersi di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità; in casi particolari e per sopravvenute esigenze non prevedibili può ricorrere a sostituti. I nominativi di sostituti e ausiliari devono essere comunicati al cliente, che può opporsi per iscritto entro tre giorni.
Iscrizione al registro delle imprese e agli albi professionali
La STP deve risultare iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, con funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia ai fini della verifica delle incompatibilità. La certificazione deve indicare espressamente la qualifica di società tra professionisti.
L’art. 8 del d.m. n. 34/2013 prevede l’iscrizione della società in una sezione speciale degli albi o registri tenuti presso l’ordine o collegio dei soci professionisti; per le STP multidisciplinari l’iscrizione avviene presso l’albo o registro relativo all’attività prevalente indicata nello statuto o nell’atto costitutivo.
La domanda di iscrizione è presentata al consiglio dell’ordine o del collegio competente per la circoscrizione in cui ha sede legale la società ed è corredata da:
- atto costitutivo e statuto in copia autentica, oppure, per la società semplice, dichiarazione autenticata del socio amministratore;
- certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- certificato di iscrizione all’albo;
- elenco o registro dei soci professionisti non iscritti presso l’ordine destinatario della domanda.
Il consiglio dell’ordine o collegio verifica i requisiti e, in caso di sopravvenuta mancanza di uno di essi, procede alla cancellazione se la regolarizzazione non interviene entro tre mesi, nel rispetto del contraddittorio.
Profilo STP - Albo consulenti del lavoro
Per le STP iscritte all’Albo dei consulenti del lavoro è stato predisposto un modulo specifico per la richiesta delle credenziali di accesso ai servizi online INAIL. La domanda deve riportare:
- generalità e codice fiscale del legale rappresentante della STP, soggetto che presenta la domanda di abilitazione; in caso di amministrazione pluripersonale collegiale o individuale disgiuntiva, la domanda può essere presentata da uno dei soci amministratori;
- denominazione sociale completa della dicitura "società tra professionisti";
- PEC della società, depositata presso il registro delle imprese;
- numero, data e provincia di iscrizione nella sezione speciale dell’albo;
- numero del codice ditta INAIL della società, poiché i soci professionisti devono comunque essere assicurati e l’obbligo assicurativo grava sulla STP in quanto soggetto assicurante.
In accordo con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, non è stato ritenuto necessario acquisire l’elenco dei soci professionisti, perché già depositato presso gli albi e soggetto ai controlli dell’ordine di appartenenza.
Abilitazione, subentro e responsabilità del legale rappresentante
L’abilitazione è rilasciata al legale rappresentante, identificato tramite codice fiscale, o al socio amministratore che presenta la domanda. Quest’ultimo deve poi abilitare, sotto la propria responsabilità:
- i soci professionisti che possiedono i requisiti previsti dalla legge per svolgere gli incarichi;
- gli eventuali ausiliari, cioè dipendenti della società, i quali possono operare solo sotto la direzione e la responsabilità dei soci professionisti;
- sé stesso, qualora coincida con un socio professionista.
L’aggiornamento delle abilitazioni è posto espressamente a carico del legale rappresentante. È inoltre prevista la funzionalità di subentro del legale rappresentante, da richiedere con l’apposito modulo presso la sede INAIL.
Operatività della console di profilazione e servizi disponibili
Il rilascio delle credenziali è decentrato alle sedi INAIL e affidato all’operatore Internet tramite la console di profilazione. Nella procedura l’operatore deve selezionare il profilo "STP Consulenti del lavoro" e inserire i dati della società, compresi numero, data e provincia di iscrizione alla sezione speciale.
Successivamente l’operatore abilita il legale rappresentante tramite codice fiscale. Sarà poi il legale rappresentante a inserire nell’applicativo i dati dei soci professionisti e degli ausiliari. Gli ausiliari possono operare sull’intero pacchetto di deleghe riferito alla STP.
Al rilascio dell’abilitazione il sistema produce una ricevuta specifica con indicazione del gruppo di appartenenza. Le utenze attribuite alle STP iscritte all’Albo dei consulenti del lavoro consentono l’accesso ai medesimi servizi previsti per i consulenti del lavoro. Sono inoltre disponibili nella sezione "Gestione utenze > Gestione utenti profili > Console di profilazione" il manuale per i legali rappresentanti e il manuale per gli operatori di sede.
Gestione delle deleghe e servizi relativi al LUL
La circolare precisa che la gestione delle deleghe e l’autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL devono essere riferite alla STP e non al singolo socio professionista. Ciò significa che il sistema di profilazione deve consentire al medesimo soggetto, se opera sia per conto della STP sia come libero professionista, di selezionare il ruolo con cui intende agire.
Ciascun socio può inserire ed eliminare i clienti in delega alla società ed effettuare gli adempimenti per conto dei codici ditta conferiti alla STP.
Con riferimento al LUL, la circolare chiarisce che:
- la richiesta di autorizzazione alla numerazione unitaria, se presentata da un’utenza intestata a una STP, deve comportare un provvedimento intestato alla STP stessa;
- la dichiarazione di acquisizione e cessazione dei datori di lavoro in delega alla STP deve riferirsi alla società e non al singolo professionista;
- anche la comunicazione delle deleghe alla tenuta del LUL tramite la procedura "Libro unico-Delega tenuta" deve essere intestata alla STP.
Le STP che abbiano finora operato tramite i soci già registrati come consulenti del lavoro devono, se intendono elaborare il LUL con numerazione unitaria, richiedere una nuova autorizzazione tramite la procedura "Libro unico-Numerazione unitaria" e inserire i datori di lavoro in delega alla società. In alternativa, se operano senza numerazione unitaria, devono comunicare le deleghe tramite la procedura "Libro unico-Delega tenuta".
Conclusione operativa
La circolare, in sostanza, uniforma il trattamento delle STP nell’accesso ai servizi telematici INAIL, valorizzando la società come soggetto titolare delle abilitazioni, delle deleghe e delle autorizzazioni, mentre il legale rappresentante assume il ruolo operativo centrale nella gestione degli utenti e degli incarichi. Il primo profilo implementato riguarda le STP dei consulenti del lavoro, con istruzioni specifiche per la profilazione e per la corretta intestazione degli adempimenti relativi al LUL.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare richiama l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, che disciplinano le società tra professionisti. L’obiettivo operativo è rendere le STP abilitate all’accesso ai servizi telematici INAIL connessi alla gestione dei rapporti assicurativi, attraverso nuovi profili di profilazione dedicati ai diversi albi professionali. Il primo profilo attivato riguarda le STP iscritte all’Albo dei consulenti del lavoro.
Disciplina generale delle Società tra Professionisti
La circolare riepiloga che le STP possono assumere le forme societarie previste dal codice civile, incluse società semplici, SNC, SAS, SPA, SAPA, SRL e cooperative, con almeno tre soci per le cooperative. L’atto costitutivo deve prevedere l’esercizio esclusivo dell’attività professionale da parte dei soci, la partecipazione di professionisti iscritti agli ordini o di soggetti ammessi nei limiti di legge, e il rispetto della maggioranza di due terzi in capo ai soci professionisti nelle deliberazioni e nel capitale. Sono inoltre richiesti criteri di esecuzione dell’incarico, assicurazione per la responsabilità civile, modalità di esclusione del socio cancellato dall’albo e l’indicazione nella denominazione sociale della qualifica di società tra professionisti.
Obblighi verso il cliente ed esecuzione dell’incarico
Il regolamento impone specifici obblighi informativi nei confronti del cliente, da documentare per iscritto insieme al nominativo del professionista eventualmente indicato. Al primo contatto la società deve informare il cliente del diritto di scegliere il professionista incaricato, consegnare l’elenco dei soci professionisti con titoli e qualifiche, e indicare anche i soci con finalità d’investimento. La prestazione deve essere svolta da soci in possesso dei requisiti professionali; il socio può avvalersi di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità, e, in casi particolari, di sostituti, i cui nominativi devono essere comunicati al cliente, che può opporsi per iscritto entro tre giorni.
Iscrizione al registro delle imprese e all’albo professionale
La circolare evidenzia che la STP deve risultare iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, con specificazione della qualifica di società tra professionisti, e nella sezione speciale degli albi o registri dell’ordine o collegio competente. La domanda di iscrizione è presentata al consiglio dell’ordine o collegio della sede legale ed è corredata da atto costitutivo, statuto, certificato di iscrizione al registro imprese, certificato di iscrizione all’albo ed elenco dei soci professionisti non iscritti presso quell’ordine. Il consiglio verifica i requisiti, iscrive la società e annota eventuali variazioni; in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti, la cancellazione interviene se la regolarizzazione non avviene entro tre mesi, nel rispetto del contraddittorio.
Profilo STP Albo consulenti del lavoro e richiesta credenziali
Per le STP iscritte all’Albo dei consulenti del lavoro è stato predisposto un modulo specifico per la richiesta delle credenziali di accesso ai servizi online. La domanda deve contenere i dati del legale rappresentante o, in caso di amministrazione pluripersonale collegiale o individuale disgiuntiva, di uno dei soci amministratori, la denominazione completa, la PEC depositata al registro imprese, i dati di iscrizione nella sezione speciale dell’albo e il codice ditta INAIL della società. Non è stato richiesto l’elenco dei soci professionisti, poiché già depositato presso gli albi e oggetto di controlli da parte dei relativi ordini.
Ruolo del legale rappresentante e abilitazione degli utenti
L’abilitazione è rilasciata al legale rappresentante, identificato tramite codice fiscale, che deve poi abilitare sotto la propria responsabilità i soci professionisti autorizzati a operare per gli adempimenti verso INAIL, gli eventuali ausiliari della società e, se del caso, sé stesso come socio professionista. Gli ausiliari possono operare soltanto sotto la direzione e responsabilità dei soci professionisti e tale circostanza deve essere dichiarata nella procedura. È posto in capo al legale rappresentante l’onere di mantenere aggiornate le abilitazioni. È inoltre prevista la funzionalità di subentro del legale rappresentante tramite apposito modulo da presentare alla sede INAIL.
Modalità operative di profilazione e servizi abilitati
Il rilascio delle credenziali è decentrato alle sedi INAIL, tramite l’operatore Internet e la console di profilazione. L’operatore seleziona il profilo STP consulenti del lavoro e inserisce i dati della società e di iscrizione all’albo; successivamente abilita il legale rappresentante. Il sistema consente al legale rappresentante di abilitare soci professionisti e ausiliari, e rilascia una ricevuta con indicazione del gruppo di appartenenza. Le utenze della STP iscritta all’Albo dei consulenti del lavoro sono abilitate ai medesimi servizi previsti per i consulenti del lavoro. Sono inoltre disponibili, nell’area servizi online, il manuale per i legali rappresentanti e quello per gli operatori di sede.
Gestione deleghe e Libro unico del lavoro (LUL)
La gestione delle deleghe e l’autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL devono essere riferite alla società tra professionisti e non al singolo socio professionista. Un medesimo soggetto può operare sia come socio professionista della STP, per i clienti in delega alla società, sia come libero professionista per clienti propri, selezionando di volta in volta il ruolo da utilizzare. Ogni socio può inserire ed eliminare i clienti in delega alla società ed effettuare gli adempimenti per i codici ditta conferiti alla STP.
Regole specifiche per autorizzazione numerazione unitaria e deleghe LUL
Per le procedure telematiche del Libro unico, se l’utenza è intestata a una STP, l’autorizzazione alla numerazione unitaria deve essere intestata alla società. Analogamente, la dichiarazione di acquisizione o cessazione dei datori di lavoro in delega e la comunicazione delle deleghe alla tenuta del LUL devono riferirsi alla STP. Le STP che abbiano finora operato tramite i soci già registrati come consulenti del lavoro devono, se gestiscono il LUL con numerazione unitaria, richiedere una nuova autorizzazione intestata alla società e inserire i datori di lavoro in delega alla STP; in alternativa, se operano senza numerazione unitaria, devono comunicare le deleghe mediante la procedura "Libro unico-Delega tenuta".
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 21 set 2017Circolare Inail n. 36 del 21 settembre 2017
- Circolare · 27 set 2017Circolare Inail n. 40 del 27 settembre 2017
- Circolare · 27 set 2017Circolare Inail n. 39 del 27 settembre 2017
- Circolare · 27 set 2017Circolare Inail n. 38 del 27 settembre 2017
- Circolare · 3 ott 2017Circolare Inail n. 41 del 3 ottobre 2017
- Circolare · 12 ott 2017Circolare Inail n. 43 del 12 ottobre 2017
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →