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Ordinanza

Ordinanza n. 2180/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva: 1) del PEI 2025/2026 nella parte in cui prevede 18h di sostegno nonostante la necessità di 30h settimanali 2)provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Provinciale hanno assegnato per l'anno scolastico 2025/2026 solo 18 ore di sostegno settimanali inferiori alle 30 necessarie in relazione alla disabilità; 3) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l' anno 2025/2026 per 30 ore; E per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per 30 ore di frequenza scolastica anno 2025/2026.

Giustizia amministrativa202506166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Istanza della dirigente ministeriale volta a rinunciare all'incarico di commissario ad acta e a ottenere la nomina di un diverso commissario, nell'ambito dell'esecuzione della sentenza che aveva riconosciuto al minore 30 ore settimanali di sostegno

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio principale riguardava l'impugnazione del PEI 2025/2026 e degli atti di assegnazione di sole 18 ore settimanali di sostegno, con domanda di riconoscimento del diritto del minore a 30 ore. Il ricorso era stato accolto con sentenza in forma semplificata, che aveva nominato, per l'ipotesi di mancata ottemperanza entro quindici giorni, il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito quale commissario ad acta, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale per il personale scolastico aveva contestato la propria designazione per asserita incompetenza dell'ufficio, sostenendo che il ruolo spettasse all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e aveva rinunciato all'incarico chiedendo la nomina di un diverso commissario. Nel frattempo, una nota ministeriale aveva attestato l'avvenuto adempimento della decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente. Il Collegio ha rilevato che la richiesta era identica a quella già esaminata in una precedente ordinanza collegiale, con la quale l'istanza era stata dichiarata inammissibile per plurime ragioni e comunque confutata nel merito sulla base della disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta nominato in sentenza. Il TAR ha richiamato integralmente tale motivazione quale precedente e ha inoltre considerato l'inesistenza delle condizioni per l'attivazione del commissario ad acta, alla luce dell'avvenuto adempimento attestato dal Ministero. L'istanza è stata quindi dichiarata inammissibile, con comunicazione alle parti e alla soggetta istante. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    nomina del Commissario ad acta

    La sentenza può disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione della decisione, compresa la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di mancata ottemperanza.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento, unitamente alla disciplina nazionale, dell'oscuramento dei dati personali identificativi degli interessati vulnerabili.

Massime di principio

  • L'istanza del soggetto designato quale commissario ad acta, diretta a contestare la propria investitura e a ottenere la nomina di un diverso commissario, è inammissibile quando riproponga una richiesta già esaminata e definita dal giudice con precedente ordinanza collegiale, alla cui motivazione il giudice può richiamarsi integralmente quale precedente.
  • La nomina del commissario ad acta disposta nella sentenza opera nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla decisione giudiziale; la sua attivazione non può essere richiesta quando l'amministrazione abbia già adempiuto alla pronuncia e siano quindi venute meno le condizioni concrete per l'intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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