Parere n. 139/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal signor Francesco Pedone (Prof. Avv. Aurelio D’Amico) contro il Comune di Bagheria, per l’annullamento, previa sospensiva: - del provvedimento, n. 32 del 13 novembre 2025 (prot. n. 83279 del 13 novembre 2025), di diniego della domanda di condono edilizio prot. 23669, presentata il 22 marzo 2004, ai sensi della l. n. 326/2003, per un immobile a due elevazioni fuori terra, sito nella Strada Comunale Esterna Torre Amalfitano (identificato nel N.C.E.U. al foglio 26, particella 884), limitatamente al piano terra del suddetto immobile; - nonché dei suoi atti preliminari, preparatori, prodromici tra cui, l’avvio del procedimento per il diniego della domanda di sanatoria del 13 aprile 2025, prot. n. 26290, ai sensi dell’articolo 10 bis della l. n. 241/1990 nonché di tutti gli atti conseguenti e finali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di condono edilizio n. 32 del 13 novembre 2025 relativo alla domanda presentata ai sensi della l. n. 326/2003 per il piano terra di un immobile sito nel Comune di Bagheria, con domanda cautelare di sospensione.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana contro il provvedimento comunale di diniego della domanda di condono edilizio presentata il 22 marzo 2004 ai sensi della l. n. 326/2003, nonché contro gli atti preliminari e, in particolare, la comunicazione di avvio del procedimento di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. In via cautelare è stata chiesta la sospensione degli effetti del diniego. Il Consiglio è stato chiamato a valutare, in sede sommaria e riservando ogni decisione sulle questioni di rito e di merito, la sussistenza dei presupposti cautelari, con particolare riguardo al periculum in mora e alla dedotta lesione del patrimonio giuridico e del diritto alla residenza del ricorrente.
Il parere
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto che, allo stato degli atti e all’esito della delibazione sommaria propria della fase cautelare, non sussistessero i presupposti per accogliere la domanda di sospensiva. Dal diniego della domanda di condono non derivano conseguenze immediate idonee a ledere in modo grave e irreparabile il patrimonio giuridico del ricorrente né il suo diritto alla residenza. Il parere si limita alla fase cautelare e riserva ogni decisione sulle questioni di rito e sul merito del ricorso.
Osservazioni
Domanda cautelare
La sospensione del provvedimento impugnato deve essere respinta perché, sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, non risultano conseguenze immediate, gravi e irreparabili sul patrimonio giuridico del ricorrente o sul suo diritto alla residenza.
Norme richiamate
l. n. 326/2003
È la fonte in base alla quale è stata presentata la domanda di condono edilizio oggetto del diniego impugnato.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È richiamato quale fondamento dell’avvio del procedimento finalizzato al diniego della domanda di sanatoria.
art. 3, comma 4, l. n. 205/2000
È richiamato dal parere quale disposizione applicabile alla decisione sull’istanza cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego edilizio o di condono richiede la verifica, sulla base di una cognizione sommaria, di conseguenze immediate idonee a produrre un pregiudizio grave e irreparabile.
- La mera adozione di un provvedimento di diniego della domanda di condono edilizio non giustifica automaticamente la sospensione cautelare quando dagli atti non emerga una lesione immediata e irreparabile della posizione giuridica del ricorrente.
- La decisione sulla domanda cautelare può essere resa con riserva di ogni valutazione sulle questioni di rito e di merito del ricorso straordinario.
Diniego di condono edilizio e domanda cautelare
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto contro il Comune di Bagheria. Il ricorrente ha impugnato il diniego di una domanda di condono edilizio presentata il 22 marzo 2004 ai sensi della l. n. 326/2003, relativa al piano terra di un immobile a due elevazioni, chiedendo anche la sospensione cautelare dell’atto.
Atti impugnati
È stato impugnato il provvedimento comunale n. 32 del 13 novembre 2025, con il quale è stata respinta la domanda di condono edilizio, nonché gli atti preliminari e preparatori. Tra questi è stata specificamente indicata la comunicazione di avvio del procedimento di diniego del 13 aprile 2025, adottata ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990.
Valutazione cautelare
Il Consiglio di giustizia amministrativa, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato esclusivamente l’istanza di sospensiva, sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare. Ha ritenuto che non emergessero i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato.
In particolare, il diniego della domanda di condono non determina, secondo il parere, conseguenze immediate idonee a produrre un pregiudizio grave e irreparabile sul patrimonio giuridico del ricorrente o sul suo diritto alla residenza.
Esito
Il parere è quindi nel senso del rigetto dell’istanza cautelare. La decisione è limitata alla sospensiva e lascia espressamente riservata ogni ulteriore decisione sulle questioni di rito e sul merito del ricorso straordinario.
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