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Parere

Parere n. 138/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Quesito in merito alla possibile estensione della misura di sostegno all'occupazione di cui all'art. 1 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, alla luce della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato.

Giustizia amministrativa202600074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione SicilianaParere su quesito

Compatibilità con il diritto dell’Unione europea della misura di sostegno all’occupazione prevista dall’art. 1 della l.r. Sicilia 5 gennaio 2026, n. 1, con particolare riguardo alla qualificazione come misura non selettiva e quindi estranea agli artt. 107 e 108 TFUE

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La Regione Siciliana ha chiesto se, alla luce dell’autonomia istituzionale, procedurale ed economico-finanziaria derivante dallo Statuto speciale e richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la misura di sostegno all’occupazione prevista dall’art. 1 della l.r. n. 1/2026 possa ritenersi non selettiva e, pertanto, sottratta all’applicazione della disciplina europea sugli aiuti di Stato di cui agli artt. 107 e 108 TFUE. Nel corso dell’esame il Consiglio ha inoltre rilevato che lo schema dell’atto attuativo prodotto dall’amministrazione presenta natura sostanzialmente regolamentare e che il relativo decreto inter-assessoriale n. 17/2026 è stato pubblicato nel marzo 2026 senza il preventivo parere obbligatorio del Consiglio di Giustizia Amministrativa previsto dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 373/2003. Per poter rispondere al quesito europeo, il Consiglio ha ritenuto necessari chiarimenti sul finanziamento della misura e sulle ragioni della sua limitazione ad alcune attività imprenditoriali.

Il parere

Il Consiglio non ha espresso una valutazione definitiva sulla compatibilità della misura con gli artt. 107 e 108 TFUE. Ha preliminarmente rilevato che il decreto inter-assessoriale n. 17/2026, avendo natura regolamentare, avrebbe dovuto essere sottoposto preventivamente al parere obbligatorio del Consiglio di Giustizia Amministrativa ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 373/2003. La pubblicazione del regolamento attuativo senza tale parere incide sulla legittimità dell’atto, secondo il principio affermato dal parere C.G.A.R.S., Sezioni Riunite, n. 211/2012, per cui l’emanazione di un atto regolamentare regionale senza il preventivo parere è causa di illegittimità non derogabile. Quanto al quesito sugli aiuti di Stato, il Consiglio ha precisato che l’attività consultiva sui quesiti non ha carattere obbligatorio e che il futuro parere non potrà costituire accertamento giudiziale dei requisiti elaborati dalla Corte di giustizia nel caso delle Isole Azzorre. L’esame è stato quindi sospeso e sono stati richiesti chiarimenti: da un lato, occorre verificare se il plafond della misura sia alimentato esclusivamente da entrate proprie della Regione Siciliana; dall’altro, occorre conoscere la ragione per cui il beneficio è stato limitato soltanto ad alcune attività imprenditoriali e non esteso a tutte.

Osservazioni

Natura regolamentare del decreto inter-assessoriale n. 17/2026

Lo schema dell’atto attuativo della misura presenta natura sostanzialmente regolamentare, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, e avrebbe dovuto essere sottoposto preventivamente al parere obbligatorio del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Mancata acquisizione del parere obbligatorio

Il regolamento attuativo è stato pubblicato nel marzo 2026 senza la preventiva acquisizione del parere previsto dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 373/2003. Tale omissione incide sulla legittimità del decreto inter-assessoriale n. 17/2026.

Finanziamento della misura

L’amministrazione deve chiarire se il plafond istituito nell’ambito del fondo regionale sia alimentato e sostenuto esclusivamente da entrate proprie della Regione Siciliana, elemento rilevante ai fini della verifica dell’autonomia economica e finanziaria richiesta dalla giurisprudenza dell’Unione europea.

Selettività della misura

L’amministrazione deve chiarire la ragione per cui il beneficio è stato limitato soltanto ad alcune attività imprenditoriali anziché essere esteso a tutte, al fine di verificare se la misura presenti carattere selettivo ai sensi della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Norme richiamate

  • art. 1 l.r. Sicilia 5 gennaio 2026, n. 1

    misura di sostegno all’occupazione

    La disposizione costituisce la base normativa regionale della misura oggetto del quesito, la cui compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato non è stata ancora definita.

  • art. 9, comma 2, d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373

    La legge regionale, ferma restando l’obbligatorietà del parere sugli atti regolamentari del Governo della Regione, determina gli altri casi in cui è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di giustizia amministrativa. È in facoltà del Governo regionale di chiedere il parere del Consiglio in ogni altra ipotesi

    Il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sugli atti regolamentari del Governo regionale è obbligatorio. L’obbligo deriva da una fonte di rango superprimario e non è derogabile da fonti regionali o statali di rango ordinario.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373

    La disposizione riguarda il diverso parere richiesto ai fini della decisione sui ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana e non costituisce la base dell’obbligo procedimentale esaminato nel caso concreto.

  • art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana

    È richiamato in relazione ai ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Costituiscono il parametro europeo rispetto al quale deve essere verificato se la misura regionale integri un aiuto di Stato selettivo o possa esserne esclusa in ragione della propria struttura.

  • C.G.U.E., Grande sezione, 6 settembre 2006, causa relativa alle Isole Azzorre, n. 88

    La giurisprudenza è richiamata per i requisiti di autonomia istituzionale, procedurale ed economico-finanziaria rilevanti nella valutazione della selettività di una misura fiscale o finanziaria regionale. Il Consiglio precisa che il proprio futuro parere consultivo non avrebbe valore di accertamento giudiziale di tali requisiti.

  • C.G.A.R.S., Sezioni Riunite, parere n. 211/2012

    Afferma che il parere del Consiglio sugli atti regolamentari regionali è obbligatorio, che l’obbligo non è derogabile e che l’emanazione di un atto regolamentare senza il preventivo parere determina illegittimità, ove il vizio sia congruamente denunciato.

Massime di principio

  • Gli atti regionali devono essere qualificati come regolamenti in base alla loro natura sostanziale e non al nomen iuris; quando esercitano una potestà normativa generale e astratta, sono soggetti agli obblighi procedimentali previsti per gli atti regolamentari.
  • Per gli atti regolamentari del Governo della Regione Siciliana il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa previsto dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 373/2003 è obbligatorio e non può essere escluso o derogato da una legge ordinaria regionale o statale, in ragione del rango superprimario della norma attributiva dell’obbligo.
  • L’emanazione di un regolamento regionale senza il preventivo parere obbligatorio del Consiglio di Giustizia Amministrativa determina l’illegittimità dell’atto, quando il relativo vizio sia congruamente denunciato.
  • Ai fini della verifica se una misura regionale esuli dalla disciplina degli aiuti di Stato per assenza di selettività, occorre esaminare concretamente sia l’autonomia economica e finanziaria della Regione rispetto alle risorse che finanziano la misura, sia la ragione della limitazione del beneficio a determinate attività o categorie di imprese.
  • La consultazione amministrativa su un quesito non equivale a un accertamento giudiziale dei requisiti elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di autonomia regionale e selettività degli aiuti.

Compatibilità europea della misura regionale di sostegno all’occupazione

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha esaminato, in sede consultiva, il quesito posto dal Presidente della Regione Siciliana sulla possibile estensione della misura di sostegno all’occupazione prevista dall’art. 1 della l.r. 5 gennaio 2026, n. 1. La questione riguarda la compatibilità della misura con la disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato e, in particolare, la possibilità di qualificarla come non selettiva e quindi sottratta agli artt. 107 e 108 TFUE.

Premesse e richiesta dell’amministrazione

La Regione ha chiesto se l’assetto derivante dallo Statuto speciale e dall’ordinamento finanziario regionale integri i requisiti di autonomia istituzionale, procedurale ed economico-finanziaria individuati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso delle Isole Azzorre. Tali requisiti rilevano per stabilire se una misura regionale possa essere considerata autonoma rispetto allo Stato e, conseguentemente, non imputabile a un sistema statale selettivo.

Natura regolamentare dell’atto attuativo

Nel corso dell’esame il Consiglio ha preso atto della produzione dello schema dell’atto attuativo della misura. In base alle sue caratteristiche sostanziali, l’atto è stato qualificato come regolamento regionale, a prescindere dalla denominazione formale utilizzata.

Il Consiglio ha richiamato l’art. 9, comma 2, del d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, secondo cui è obbligatorio il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sugli atti regolamentari del Governo della Regione. L’obbligo, secondo il precedente delle Sezioni Riunite n. 211/2012, deriva da una fonte di rango superprimario e non può essere derogato da fonti ordinarie.

Mancato parere preventivo e illegittimità dell’atto

Il regolamento attuativo è risultato pubblicato nel marzo 2026, prima della trasmissione degli atti al Consiglio e senza che fosse stato acquisito il parere obbligatorio. Il Consiglio ha osservato che tale omissione incide sulla legittimità del decreto inter-assessoriale n. 17/2026, adottato dall’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro di concerto con l’Assessore regionale per l’economia.

È stato ribadito il principio secondo cui l’atto avente natura regolamentare adottato senza il preventivo parere obbligatorio è irrimediabilmente illegittimo e destinato all’annullamento quando il vizio sia congruamente denunciato. Il parere richiesto sul quesito europeo, tuttavia, è stato distinto dalla valutazione della legittimità del decreto già emanato.

Limiti dell’attività consultiva

Il Consiglio ha precisato che l’attività consultiva sui quesiti non ha carattere obbligatorio. Ha inoltre chiarito che il futuro parere sulla compatibilità europea della misura non potrà assumere valore di accertamento giudiziale dei requisiti elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza sulle Isole Azzorre.

Chiarimenti richiesti sul finanziamento

Per poter esprimere il parere sul rapporto tra la misura regionale e gli artt. 107 e 108 TFUE, il Consiglio ha richiesto chiarimenti sul finanziamento della misura. In particolare, l’amministrazione deve precisare se il plafond istituito nell’ambito del fondo regionale sia alimentato e sostenuto esclusivamente da entrate proprie della Regione Siciliana.

La provenienza delle risorse è rilevante per valutare l’autonomia economica e finanziaria della Regione rispetto al sistema statale e, quindi, la riconducibilità della misura a una decisione regionale autonoma.

Chiarimenti richiesti sulla selettività

Il Consiglio ha inoltre richiesto di spiegare per quale ragione il beneficio sia stato limitato soltanto ad alcune attività imprenditoriali e non sia stato esteso alla generalità delle attività economiche.

La limitazione soggettiva o oggettiva del beneficio può essere rilevante per verificare la presenza di una selettività della misura ai sensi della disciplina europea sugli aiuti di Stato. La risposta richiede quindi l’indicazione della logica normativa ed economica sottesa alla delimitazione dell’ambito applicativo.

Esito

Il parere è interlocutorio. Il Consiglio non ha ancora stabilito se la misura prevista dall’art. 1 della l.r. n. 1/2026 sia non selettiva e quindi esclusa dall’applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE. Ha richiesto alla Regione, tramite l’Ufficio legislativo e legale, di fornire con urgenza i chiarimenti relativi alla fonte delle risorse e alla limitazione del beneficio ad alcune attività imprenditoriali.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliRegolamenti governativi e ministerialiAttuazione del diritto dell'Unione europea
RamiProcedimento amministrativoFonti e atti normativiAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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