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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44271/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di Miniaci per il delitto di associazione di tipo mafioso e favoreggiamento/agevolazione dell'immigrazione clandestina (artt. 416-bis, commi vari; art. 3 L. 16/03/2006, n.146). L'accusa riteneva che Miniaci fosse "procacciatore" di cittadini extracomunitari e intermediario con Decimo Viola, consegnando nominativi e passaporti per ottenere nulla osta dietro pagamento (5.500-7.500 euro), e che i proventi fossero reinvestiti in reati di riciclaggio. L'appello per Cassazione sollevava quattro censure: mancata valutazione dell'interrogatorio di garanzia; insufficienza probatoria e vizi di motivazione perché la posizione di Miniaci poggiava su una sola intercettazione (conversazione n.2243 del 12/08/2023) ambigua e non corroborata; mancata considerazione degli elementi sintomatici della pericolosità sociale e dell'adeguatezza della misura; errata applicazione dell'aggravante di transnazionalità ex art. 3 L.146/2006. La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all'insufficienza probatoria: la posizione processuale del ricorrente risultava basata su una sola captazione telefonica breve e dal tenore non univoco, non adeguatamente contestualizzata rispetto all'ampio compendio indiziario, e mancavano elementi che dimostrassero la consapevolezza e il ruolo associativo di Miniaci nella presunta consorteria transnazionale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in riferimento al secondo motivo (insufficienza e mancata contestualizzazione della sola intercettazione utile a carico di Miniaci), dichiarando l'annullamento dell'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale del riesame di Salerno per un nuovo giudizio; ha inoltre disposto la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ove il ricorrente è ristretto (ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.). Le altre censure sono state assorbite e dovranno essere riesaminate dal giudice di merito in sede di nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è richiamata come titolo di reato (associazione di tipo mafioso); la Corte ha ritenuto che, per applicarla in sede cautelare, occorra un compendio indiziario sufficientemente preciso e coerente a dimostrare la partecipazione e la consapevolezza dell'indagato nella struttura associativa, non basato su una singola intercettazione ambigua.

  • art. 3, legge 16 marzo 2006, n. 146

    La circostanza aggravante di "transnazionalità" è stata contestata dall'imputato; la Corte ha osservato che l'accertamento di tale connotazione richiede elementi probatori specifici e non può essere dato per scontato se il compendio indiziario non dimostra con chiarezza la portata transnazionale rispetto alla posizione del singolo indagato.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle esigenze cautelari (rilevanza del disvalore del reato e pericolosità sociale). La Corte ha ricordato che per autorizzare la custodia cautelare in carcere è necessario un convincimento indiziario solido e congruamente motivato riguardo alla pericolosità e alla gravità degli indizi rispetto alla singola posizione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale applicata per disporre la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario della decisione di annullamento dell'ordinanza cautelare con rinvio.

Massime di principio

  • Una singola intercettazione, breve e dal contenuto non univoco, di per sé non è sufficiente a fondare la gravità indiziaria necessaria per misure cautelari severe; va contestualizzata e corroborata da altri elementi.
  • Il giudice di merito deve valutare singolarmente la qualità/profondità di ciascun indizio (precisione, attitudine dimostrativa) e poi compiere un esame complessivo degli indizi per verificare se, uniti, superano le ambiguità e giustificano la misura cautelare.
  • Rapporti conoscitivi o contatti occasionali con soggetti indagati non implicano automaticamente partecipazione associativa: è necessaria la dimostrazione della consapevolezza degli obiettivi dell'organizzazione e di un ruolo operativo concreto.
  • Per l'applicazione di aggravanti come la transnazionalità occorrono elementi specifici che attestino l'operatività oltre i confini nazionali rispetto alla posizione dell'indagato, non deduzioni generiche sul sodalizio.
  • Nelle decisioni cautelari il giudice deve esporre motivazioni congrue e collegare gli elementi indiziari alla posizione personale dell'indagato: carenze motivazionali possono determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.

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