Sentenza del 23/11/2015 n. 9414 - Comm. Trib. Prov. Milano
SUCCESSIONE E DONAZIONE - Trust - Segregazione patrimoniale - Effetti traslativi - Assenza - Imposte donazione successione - Assenza animus donandi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'atto di apporto e segregazione dei beni nel trust non determina, al momento della sua costituzione, l'applicazione proporzionale delle imposte di successione e donazione. La tassazione potrà sorgere solo successivamente, quando il beneficiario riceverà effettivamente i beni o ne conseguirà l'arricchimento, momento in cui si realizzerà il trasferimento sostanziale e sarà configurabile la relativa capacità contributiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda il trattamento fiscale dell'apporto di beni in un trust. Si sostiene che la segregazione patrimoniale e il trasferimento dei beni al trustee siano funzionali esclusivamente alla realizzazione delle finalità del trust e non producano, al momento dell'apporto, un arricchimento né in capo al trustee né in capo al beneficiario. Manca quindi una manifestazione attuale dell'animus donandi e non emerge alcuna capacità contributiva del beneficiario.
Norme richiamate
Imposte sulle successioni e donazioni
Non specificato nel testo fornito
Le imposte proporzionali di successione e donazione si applicano quando si verifica l'effettivo arricchimento del beneficiario, non al semplice momento dell'apporto dei beni nel trust.
Principio della capacità contributiva
Non specificato nel testo fornito
L'imposizione presuppone una manifestazione concreta di ricchezza. La mera segregazione patrimoniale nel trust, senza attribuzione effettiva al beneficiario, non manifesta una capacità contributiva tassabile.
Massime di principio
- Il trasferimento formale di beni al trustee non equivale necessariamente a un trasferimento sostanziale della ricchezza al beneficiario.
- La segregazione patrimoniale, se priva di effetti immediati di arricchimento, non integra di per sé una donazione fiscalmente imponibile in misura proporzionale.
- Per individuare il momento impositivo occorre verificare quando il beneficiario acquisisce concretamente i beni o un diritto economicamente apprezzabile.
- In assenza di un effettivo arricchimento e dell'animus donandi attuale, la tassazione proporzionale per successione e donazione dovrebbe essere rinviata al momento dell'attribuzione finale.
- La qualificazione fiscale dipende dagli effetti concreti dell'atto e non dalla sola intestazione formale dei beni al trustee.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 nov 2015Sentenza del 23/11/2015 n. 37 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 23 nov 2015Sentenza del 23/11/2015 n. 371 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 23 nov 2015Sentenza del 23/11/2015 n. 395 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 23 nov 2015Sentenza del 23/11/2015 n. 397 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 23 nov 2015Sentenza del 23/11/2015 n. 433 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 23 nov 2015Sentenza del 23/11/2015 n. 2068 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →