Regolamento (UE) 2023/1508
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1508 della Commissione del 20 luglio 2023 recante deroga, per l’anno 2023, all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento consente, in via eccezionale per l’anno di domanda 2023, di elevare i livelli massimi degli anticipi che gli Stati membri possono versare nell’ambito di taluni interventi della PAC. La misura risponde a difficoltà di liquidità del settore agricolo, aggravate da pandemia, aumento dei costi di energia e fattori di produzione, guerra in Ucraina ed eventi climatici avversi. Vengono così derogati i massimali ordinari del 50% e del 75%, portandoli rispettivamente al 70% e all’85%.
Deroga per il 2023 ai massimali ordinari degli anticipi dei pagamenti della PAC, con aumento degli anticipi per pagamenti diretti e per lo sviluppo rurale basato su superfici e animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’attuazione della politica agricola comune per l’anno di domanda 2023. Riguarda gli anticipi sui pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, le misure del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e del regolamento (UE) n. 229/2013, nonché gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115. Opera in deroga ai limiti ordinari previsti dall’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Deroga per gli anticipi PAC per l’anno di domanda 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1508 della Commissione introduce una deroga temporanea ai limiti ordinari degli anticipi previsti per alcuni interventi della politica agricola comune. La misura è adottata in considerazione delle difficoltà economiche del settore agricolo, accentuate dall’aumento dei costi dei fattori di produzione, dalle conseguenze della guerra in Ucraina e da eventi meteorologici avversi, con l’obiettivo di alleviare i problemi di liquidità dei produttori.
Contesto e finalità
Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC. In via ordinaria, l’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, stabilisce che dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri possano versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti e, prima del 1° dicembre, fino al 75% per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali. La Commissione rileva che, nel 2022 e nel 2023, l’agricoltura europea ha subito forti pressioni per l’impennata dei prezzi di energia, concimi, mangimi e altri input, nonché per la riduzione dei prezzi di diverse materie prime agricole e per l’incertezza sugli effetti delle riduzioni di fertilizzanti sulle rese e sulla qualità.
Ambito della deroga
La deroga opera esclusivamente per l’anno di domanda 2023 e consente agli Stati membri di applicare massimali più elevati sugli anticipi relativi a:
- interventi sotto forma di pagamento diretto di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115;
- misure del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013, relative alle regioni ultraperiferiche;
- misure del capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, relative alle isole minori del Mar Egeo;
- interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115.
Nuovi massimali degli anticipi
Il regolamento modifica temporaneamente i limiti applicabili agli anticipi:
- per i pagamenti diretti e le misure collegate ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e n. 229/2013, il massimale è elevato dal 50% al 70%;
- per gli interventi di sviluppo rurale basati su superfici e animali, il massimale è elevato dal 75% all’85%.
Tali aumenti non impongono un obbligo agli Stati membri, ma li autorizzano a versare anticipi più elevati laddove lo ritengano opportuno nell’anno di domanda 2023.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Ragioni della deroga
La Commissione richiama le tensioni sul settore agricolo dovute alla pandemia di COVID-19, alle ripercussioni sulle filiere alimentari, all’aumento dei costi dell’energia e dei fattori di produzione dal’autunno 2021 e all’invasione russa dell’Ucraina. Tali circostanze, unite a eventi meteorologici avversi in alcune regioni, possono generare problemi di liquidità per i produttori agricoli, giustificando anticipi maggiorati per il 2023.
Aumenti degli anticipi per i pagamenti diretti
In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116, per l’anno di domanda 2023 gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70% per gli interventi sotto forma di pagamento diretto di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, nonché per le misure del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e del regolamento (UE) n. 229/2013.
Aumenti degli anticipi per lo sviluppo rurale
In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, per l’anno di domanda 2023 gli Stati membri possono versare anticipi fino all’85% per il sostegno concesso nell’ambito degli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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