Regolamento (UE) 2025/76
Regolamento (UE) 2025/76 della Commissione, del 10 gennaio 2025, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell'occhialone nelle zone 6, 7 e 8 per i pescherecci battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento prende atto dell’esaurimento del contingente di pesca 2024 assegnato alla Francia per lo stock di occhialone nelle zone 6, 7 e 8 e dispone la chiusura delle attività di pesca a partire dalla data indicata nell’allegato. Dal 17 dicembre 2024 i pescherecci francesi non possono più effettuare ricerca, cala, posa o salpamento degli attrezzi per la cattura di tale stock. Sono però consentite talune operazioni sulle catture già effettuate prima della chiusura e si applicano le regole sulle catture accessorie previste dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Chiusura delle attività di pesca dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle zone 6, 7 e 8 per i pescherecci battenti bandiera francese, per esaurimento del contingente 2024.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia che effettuano attività di pesca sullo stock di occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle zone 6, 7 e 8. L’effetto è limitato al contingente assegnato alla Francia per il 2024 relativo a tale stock, dichiarato esaurito con decorrenza dal 17 dicembre 2024, come indicato nell’allegato. Restano salve le operazioni successive sulle catture effettuate prima della data di chiusura, nonché la gestione delle catture non intenzionali secondo la normativa UE richiamata.
Chiusura della pesca dell’occhialone nelle zone 6, 7 e 8 per la Francia
Il regolamento (UE) 2025/76 della Commissione dà attuazione al regime unionale di controllo della pesca, sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Prende atto, sulla base delle informazioni ricevute, che le catture dello stock di occhialone nelle zone 6, 7 e 8 da parte di pescherecci francesi hanno determinato l’esaurimento del contingente 2024 assegnato alla Francia dal regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio.
Ambito di applicazione
La misura riguarda esclusivamente i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia che operano sullo stock di occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle zone 6, 7 e 8. L’allegato individua lo stock come SBR/678- e fissa la data di chiusura al 17 dicembre 2024. La disciplina opera quindi come chiusura del contingente nazionale per l’anno 2024, senza estendersi ad altri stock o ad altri Stati membri.
Esaurimento del contingente e chiusura delle attività
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca 2024 assegnato alla Francia per lo stock interessato è da ritenersi esaurito dalla data indicata nell’allegato. Conseguentemente, l’articolo 2 vieta, da tale data, tutte le attività di pesca relative allo stock da parte dei pescherecci interessati. Il divieto include in modo espresso:
- la ricerca del pesce;
- la cala degli attrezzi;
- la posa degli attrezzi;
- il salpamento degli attrezzi da pesca finalizzati alla cattura dello stock.
Operazioni ammesse sulle catture già effettuate
Il regolamento distingue le attività di pesca vietate dalle operazioni ancora consentite sulle catture realizzate prima della data di chiusura. In particolare, rimangono autorizzati:
- il trasbordo;
- la detenzione a bordo;
- la trasformazione a bordo;
- il trasferimento;
- l’ingabbiamento;
- l’ingrasso;
- lo sbarco di pesci e prodotti della pesca già prelevati prima del 17 dicembre 2024.
Catture non intenzionali e rinvio alla normativa sulla politica comune della pesca
Per le catture non intenzionali dello stesso stock, effettuate dai pescherecci francesi, il regolamento impone l’obbligo di salpare il pescato, tenerlo a bordo, registrarlo, sbarcarlo e imputarlo ai contingenti secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il testo richiama quindi il meccanismo generale della politica comune della pesca per la gestione degli obblighi relativi agli sbarchi e all’imputazione delle catture accessorie.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2024 alla Francia per lo stock di occhialone nelle zone 6, 7 e 8 si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato, cioè dal 17 dicembre 2024.
Divieto di pesca per i pescherecci francesi
Dalla data di chiusura è vietata alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia ogni attività di pesca dello stock interessato. Il divieto comprende espressamente la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca finalizzati alla cattura di tale stock.
Operazioni consentite per le catture pregresse
Restano autorizzati il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca già catturati prima della data di chiusura.
Catture non intenzionali
Le catture non intenzionali dello stock effettuate dai pescherecci interessati devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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