Regolamento (UE) 2025/45
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 della Commissione, dell’8 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione istituisce misure antidumping definitive sulle importazioni di MAE dalla Cina, confermando l'esistenza di dumping, pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e nesso causale tra le importazioni a basso prezzo e il danno subito. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di applicazione dei dazi per singolo esportatore, la riscossione definitiva dei depositi provvisori e le condizioni per eventuali nuovi esportatori. La Commissione esclude la riscossione retroattiva, ritenendo non dimostrato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta.
Istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori già applicati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di attrezzature di accesso mobili (MAE) costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, incluse le sezioni preassemblate o pronte per l'assemblaggio (telaio, torretta/piattaforma girevole, piattaforma/cesti, meccanismo di sollevamento), con esclusione delle singole componenti presentate separatamente e delle attrezzature per il sollevamento di persone montate su veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato. Sono ricompresi i prodotti attualmente classificati nei codici NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19, ex 8428 90 90, ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00, con i corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. Le misure si applicano alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese; sono previste aliquote individuali per specifici produttori esportatori e un'aliquota residuale per tutte le altre società.
Dazio antidumping definitivo sulle attrezzature di accesso mobili originarie della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 conclude l'inchiesta antidumping sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili (MAE) dalla Repubblica popolare cinese e istituisce dazi definitivi per neutralizzare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. La Commissione richiama il regolamento di base (UE) 2016/1036 e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 4, quale base giuridica per l'adozione delle misure definitive.
Procedura e contesto dell'inchiesta
L'inchiesta antidumping è stata aperta il 13 novembre 2023 su denuncia della Coalition to Restore a Level Play Field in the EU Mobile Access Equipment Sector, presentata per conto dell'industria dell'Unione. Successivamente, il 27 marzo 2024 è stata avviata anche un'inchiesta antisovvenzioni. Nel frattempo le importazioni sono state registrate con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450 e sono stati istituiti dazi provvisori con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1915 dell'11 luglio 2024.
Prodotto interessato e definizione del prodotto
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da MAE semoventi per il sollevamento di persone, con altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, incluse alcune sezioni preassemblate o pronte per l'assemblaggio. Restano esclusi i componenti separati presentati autonomamente e i mezzi di sollevamento montati su veicoli dei capitoli 86 e 87 SA. La Commissione conferma che rientrano nella definizione anche le versioni convenzionali, elettriche e ibride, oltre ai sollevatori a ragno e alle sezioni preassemblate, respingendo le richieste di esclusione avanzate da CCCME e da alcuni esportatori. È inoltre confermato che il prodotto in esame, il prodotto venduto nel mercato interno cinese e il prodotto venduto nell'Unione sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Determinazione del dumping
La Commissione conferma il ricorso al metodo del valore normale costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in ragione dell'esistenza di distorsioni significative nel mercato cinese delle MAE. Il paese rappresentativo selezionato è il Brasile, con riferimento a Madal Palfinger come fonte di dati per SGAV e profitti. Sono state esaminate e in parte accolte diverse correzioni su fattori produttivi, lavoro, energia, SGAV e profitti, con conseguente aggiornamento dei calcoli. I margini di dumping definitivi risultano particolarmente elevati per Sinoboom (49,3 %), JLG (66,7 %), Terex (48,7 %), Dingli (20,6 %), le altre società collaborative (48,1 %) e le altre società (66,7 %).
Pregiudizio e nesso di causalità
La Commissione conferma che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Pur riconoscendo alcuni indicatori positivi rispetto al 2020, la Commissione li interpreta come recupero dal livello anormalmente basso dovuto alla pandemia e non come segnale di un settore sano; risultano invece rilevanti la perdita di quota di mercato, le perdite finanziarie, il deterioramento di flussi di cassa, investimenti e redditività. È altresì confermato il nesso causale con le importazioni cinesi oggetto di dumping, ritenute in grado di comprimere i prezzi dell'industria dell'Unione e di impedirle di trasferire gli aumenti dei costi.
Livello delle misure e interesse dell'Unione
La Commissione verifica se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente a rimuovere il pregiudizio e conclude che, per alcuni esportatori, il margine di pregiudizio è inferiore al dumping, mentre per altri no; tuttavia non ritiene soddisfatte le condizioni per applicare l'articolo 7, paragrafo 2 bis, relativo alle distorsioni delle materie prime. Sotto il profilo dell'interesse dell'Unione, la Commissione considera che i benefici delle misure superino gli effetti negativi per importatori e utilizzatori, anche tenendo conto delle società di noleggio e della transizione verde. Viene quindi concluso che non vi sono motivi contrari all'adozione delle misure definitive.
Riscossione retroattiva e conclusioni finali
La Commissione respinge la richiesta di riscossione retroattiva dei dazi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, ritenendo non dimostrato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta né una costituzione di scorte tale da compromettere l'effetto riparatore delle misure. Il regolamento dispone infine la riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati e stabilisce la procedura per l'inserimento di nuovi produttori esportatori e per l'applicazione pratica delle aliquote individuali tramite fattura commerciale conforme.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping definitivo
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di MAE originarie della RPC. Le aliquote definitive, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono: Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. 49,3 % (TARIC 89DL); Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. 22,5 % (TARIC 89DM); Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd. 22,9 % (TARIC 89DN); Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. 20,6 % (TARIC 89DO); altre società che hanno collaborato 30,1 %; tutte le altre società 54,9 % (TARIC 8999).
Condizione per l'applicazione delle aliquote individuali
Le aliquote individuali si applicano solo se alle autorità doganali degli Stati membri è presentata una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall'articolo 1, paragrafo 3. In assenza di tale fattura, si applica l'aliquota residuale per tutte le altre società.
Obblighi doganali accessori e monitoraggio
In sede di dichiarazione d'immissione in libera pratica deve essere indicato il numero di unità dei prodotti importati, ove compatibile con la nomenclatura combinata. Gli Stati membri devono trasmettere mensilmente alla Commissione i dati sulla massa netta e sul numero di unità immesse in libera pratica con i codici TARIC interessati.
Riscossione dei dazi provvisori
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1915 sono riscossi definitivamente. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive sono svincolati.
Nuovi produttori esportatori
L'allegato relativo alle società può essere modificato per aggiungere nuovi produttori esportatori della RPC che dimostrino: i) di non aver esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta (1° ottobre 2022 - 30 settembre 2023); ii) di non essere collegati a esportatori o produttori già soggetti alle misure e che avrebbero potuto collaborare; iii) di aver esportato successivamente il prodotto o di aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 gen 2025Regolamento (UE) 2025/64
- Regolamento · 7 gen 2025Regolamento (UE) 2025/52
- Regolamento · 7 gen 2025Regolamento (UE) 2025/53
- Regolamento · 7 gen 2025Regolamento (UE) 2025/54
- Regolamento · 7 gen 2025Regolamento (UE) 2025/55
- Regolamento · 7 gen 2025Regolamento (UE) 2025/56
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →