Regolamento (UE) 2025/36
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/36 della Commissione, del 9 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinato cloruro di polivinile originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce misure antidumping definitive sulle importazioni di S-PVC originario di Egitto e USA, confermando l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria unionale e del nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio. La Commissione respinge la maggior parte delle osservazioni presentate dalle parti interessate dopo le misure provvisorie e conferma che non vi sono stati fattori diversi tali da interrompere o attenuare il nesso causale. Vengono anche riscossi in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Il regolamento prevede aliquote differenziate per singolo esportatore e una misura residuale per tutte le altre importazioni.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di polivinile in sospensione (S-PVC) originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America e riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di cloruro di polivinile in sospensione (S-PVC), non miscelato con altre sostanze, attualmente classificato al codice NC ex 3904 10 00 e ai codici TARIC 3904 10 00 15 e 3904 10 00 80. I destinatari sostanziali sono gli importatori nell’UE del prodotto originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America, nonché i produttori esportatori specificamente individuati (Egyptian Petrochemicals Company, TCI Sanmar Chemicals S.A.E., Formosa Plastics Corporation, Westlake Chemicals, Oxy Vinyls, LP e Shintech Incorporated). Le aliquote individuali si applicano solo previa presentazione di una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta; in difetto, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre società. Restano ferme le disposizioni doganali generali vigenti. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/36: dazio antidumping definitivo sul cloruro di polivinile in sospensione (S-PVC) originario di Egitto e Stati Uniti
Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di S-PVC nell’Unione e istituisce dazi definitivi contro le pratiche di dumping riscontrate su prodotti provenienti dall’Egitto e dagli Stati Uniti d’America. La Commissione fonda la misura sulle risultanze in ordine a dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso causale e interesse dell’Unione, richiamando il regolamento di base (UE) 2016/1036 e confermando in larga parte le misure provvisorie già adottate.\n\n### Quadro procedurale\nL’inchiesta è stata aperta il 15 novembre 2023 a seguito di una denuncia del Polyvinyl Chloride Trade Committee presentata per conto dell’industria unionale. Dopo l’istituzione di dazi provvisori nel luglio 2024 con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1896, la Commissione ha raccolto osservazioni dai governi di Egitto e Stati Uniti, da produttori esportatori, utilizzatori, importatori e associazioni di settore, ha svolto audizioni e ha trasmesso una divulgazione finale delle informazioni. Le osservazioni riproposte senza nuovi elementi sono state in gran parte trattate richiamando le conclusioni del regolamento provvisorio.\n\n### Prodotto interessato e ambito materiale\nIl prodotto oggetto di misura è il cloruro di polivinile in sospensione (S-PVC), non miscelato con altre sostanze, classificato al codice NC ex 3904 10 00 e ai codici TARIC 3904 10 00 15 e 3904 10 00 80. Le misure si applicano alle importazioni originarie dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America; per gli operatori interessati rileva la distinzione tra società specificamente nominate e tutte le altre importazioni originarie dei due paesi.\n\n### Dumping: risultati per l’Egitto\nPer il lato egiziano la Commissione respinge le contestazioni relative al calcolo dei prezzi all’esportazione, ai valori CIF e al trattamento del tasso di cambio della Banca centrale d’Egitto, ritenendo che i dati comunicati dalle imprese prevalgano sulle statistiche generali e che sia stato assicurato un confronto equo tra valore normale e prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. I margini di dumping definitivi risultano particolarmente elevati: 86,1% per TCI Sanmar Chemicals S.A.E. e 109,5% per Egyptian Petrochemicals Company, con aliquota residua del 109,5% per tutte le altre società egiziane.\n\n### Dumping: risultati per gli Stati Uniti\nPer gli esportatori statunitensi la Commissione conferma il metodo di determinazione del valore normale e del prezzo all’esportazione, respingendo le contestazioni su co-prodotti, vendite indirette tramite operatori commerciali indipendenti e calcolo dei costi e delle SGAV. In un solo caso la Commissione accoglie in parte le osservazioni di Formosa, con aumento del margine dal 70,3% al 71,2%. I margini di dumping definitivi sono pari al 71,2% per Formosa Plastics Corporation, 58,0% per Westlake Chemicals, 62,3% per Oxy Vinyls, LP e Shintech Incorporated, con un’aliquota residua del 77,0% per le altre società.\n\n### Pregiudizio notevole e analisi del mercato\nLa Commissione ritiene che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Vengono respinte le obiezioni su affidabilità delle stime macroeconomiche, rilevanza della soda caustica, segmentazione del mercato, sovraccapacità, crisi energetica, investimenti elevati e costi di conformità, ritenendo che il quadro complessivo degli indicatori mostri un deterioramento significativo della situazione economica dei produttori unionale nel periodo in esame.\n\n### Nesso causale e fattori alternativi\nLa Commissione conferma che l’aumento delle importazioni oggetto di dumping è stato la causa principale del pregiudizio. Gli altri fattori invocati dalle parti, tra cui le importazioni da paesi terzi, il ruolo del Messico e della Corea del Sud, la contrazione della domanda, gli eventi di forza maggiore e la crisi energetica, sono considerati non idonei a interrompere o attenuare il nesso causale. Particolarmente rilevante è la constatazione che, a fronte di una contrazione del consumo dell’Unione, le importazioni da Egitto e USA sono cresciute in modo marcato sia in volume sia in quota di mercato, con prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell’industria unionale.\n\n### Livello delle misure e interesse dell’Unione\nNel determinare il livello del dazio, la Commissione calcola il prezzo non pregiudizievole e i margini di pregiudizio, respingendo le richieste di utilizzare un profitto di riferimento diverso o di introdurre un prezzo minimo all’importazione. Conclude inoltre che le misure sono nell’interesse dell’Unione, perché mirano a ristabilire condizioni di concorrenza leale e non a eliminare le importazioni dai paesi interessati; le preoccupazioni degli utilizzatori e degli importatori circa prezzi, disponibilità e impatto sui settori a valle non sono ritenute sufficientemente provate.\n\n### Contenuto dispositivo\nL’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo con aliquote individuali e con corrispondenti codici addizionali TARIC. Le aliquote sono applicabili solo se l’importazione è accompagnata da una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta; in assenza di tale documento, si applica l’aliquota residuale. L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma l’applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.\n\n### Implicazioni operative per imprese e consulenti\nPer gli operatori doganali e fiscali rilevano soprattutto: la necessità di verificare l’origine effettiva del prodotto, il produttore esportatore e la corretta documentazione commerciale; l’attenzione al codice TARIC e al relativo dazio individuale; il rischio di applicazione dell’aliquota residuale in caso di documentazione incompleta; e la riscossione definitiva dei dazi provvisori già versati. Per gli utilizzatori industriali, il regolamento chiarisce che la Commissione considera compatibili con l’interesse dell’Unione misure antidumping anche elevate, qualora servano a ristabilire condizioni di mercato e a preservare un’offerta unionale competitiva e non distorta.
Disposizioni principali
Apertura e svolgimento dell’inchiesta
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 15 novembre 2023 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito di denuncia presentata da Polyvinyl Chloride Trade Committee per conto dell’industria dell’Unione. Nel luglio 2024 sono stati istituiti dazi provvisori con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1896; successivamente la Commissione ha raccolto osservazioni, tenuto audizioni, divulgato i fatti essenziali e valutato le repliche delle parti interessate.
Campionamento e riservatezza
La Commissione conferma la legittimità del campione dei produttori dell’Unione, selezionato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base sulla base di produzione e vendite, con adeguata distribuzione geografica. Respinge le contestazioni sulla rappresentatività del campione, sull’inclusione di produttori in conto lavorazione e sull’asserita incompletezza del fascicolo pubblico. Conferma inoltre la conformità della versione non riservata della denuncia all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base e agli articoli 6.4 e 6.5 dell’accordo antidumping OMC.
Dumping: margini per l’Egitto
Per l’Egitto la Commissione conferma il calcolo del valore normale e del prezzo all’esportazione, respingendo le contestazioni di TCI Sanmar sui valori CIF, sul tasso di cambio applicato dalla Banca centrale d’Egitto e sugli adeguamenti per costo del credito. I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono: TCI Sanmar Chemicals S.A.E. 86,1%; Egyptian Petrochemicals Company 109,5%; tutte le altre società 109,5%.
Dumping: margini per gli Stati Uniti
Per gli Stati Uniti la Commissione conferma il metodo di determinazione del valore normale e del prezzo all’esportazione, respingendo le contestazioni di Westlake e Formosa su co-prodotti, vendite indirette e calcolo delle SGAV. Una parte delle osservazioni di Formosa è stata accolta, con incremento del suo margine dal 70,3% al 71,2%. I margini di dumping definitivi sono: Formosa Plastics Corporation 71,2%; Westlake Chemicals 58,0%; Oxy Vinyls, LP 62,3%; Shintech Incorporated 62,3%; altre società che hanno collaborato 62,3%; tutte le altre società 77,0%.
Pregiudizio notevole all’industria dell’Unione
La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Le osservazioni su stime macroeconomiche, struttura del mercato, soda caustica, sovraccapacità, costi energetici, investimenti, redditività e capacità di ottenere capitale sono respinte o ritenute non idonee a infirmare le conclusioni provvisorie.
Nesso di causalità e fattori diversi
La Commissione conferma che le importazioni oggetto di dumping dall’Egitto e dagli USA hanno causato il pregiudizio notevole e che fattori diversi, singolarmente o cumulativamente, non hanno interrotto o attenuato il nesso causale. Sono esaminati e respinti gli argomenti relativi a importazioni da paesi terzi (compresa la Corea del Sud e il Messico), esportazioni dell’industria unionale, sovraccapacità, crisi energetica, contrazione della domanda e asseriti eventi di forza maggiore.
Livello delle misure e margini di pregiudizio
Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 4, la Commissione calcola il margine di pregiudizio e verifica se vi sia stato un sostanziale aumento delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva; conclude di no e non apporta ulteriori adeguamenti. Il prezzo non pregiudizievole è costruito secondo l’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. I margini di pregiudizio definitivi sono: per l’Egitto Egyptian Petrochemicals Company 100,1%, TCI Sanmar Chemicals S.A.E. 74,2%, tutte le altre 100,1%; per gli USA Formosa 90,6%, Westlake 87,2%, altre società che hanno collaborato 88,3%, tutte le altre 90,6%.
Interesse dell’Unione
La Commissione ritiene che l’adozione delle misure sia nell’interesse dell’Unione. Respinge le osservazioni degli utilizzatori e degli importatori che invocavano effetti negativi su prezzi, approvvigionamento, edilizia e industria a valle. Sottolinea che le misure mirano a ripristinare condizioni di concorrenza leale senza sopprimere le importazioni dai paesi interessati.
Misura definitiva e fatturazione
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo con aliquote individuali: Egitto Egyptian Petrochemicals Company 100,1% (codice addizionale TARIC 89BA), TCI Sanmar Chemicals S.A.E. 74,2% (89BB), tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto 100,1% (8999); USA Formosa Plastics Corporation 71,2% (89BC), Westlake Chemicals 58,0% (89BD), Oxy Vinyls, LP 62,3% (89BE), Shintech Incorporated 62,3% (89BF), tutte le altre importazioni originarie degli USA 77,0% (8999). L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica; in mancanza si applica il dazio residuale.
Riscossione dei dazi provvisori e entrata in vigore
L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (UE) 2024/1896. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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