Regolamento (UE) 2025/42
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/42 del Consiglio, del 9 gennaio 2025, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/42 modifica l’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063, che contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive in relazione alla situazione in Venezuela. L’atto aggiorna le informazioni e i motivi di inserimento di 14 persone fisiche già presenti nell’elenco. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma adegua quello esistente sulla base di un riesame periodico.
Aggiornamento delle voci di 14 persone fisiche inserite nell’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 sulle misure restrittive nei confronti del Venezuela.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche elencate nell’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063, nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione in Venezuela. L’intervento consiste esclusivamente nella sostituzione/aggiornamento di 14 voci dell’elenco relativo alle persone, entità e organismi di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento delle misure restrittive UE in relazione al Venezuela
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/42 del Consiglio interviene nel quadro del regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti del Venezuela disciplinato dal regolamento (UE) 2017/2063. L’atto non istituisce nuove misure, ma aggiorna l’allegato IV a seguito di un riesame dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a restrizioni.
Base giuridica e funzione del regolamento
Il Consiglio adotta il provvedimento sulla base dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2063. Dai considerando emerge che il riesame dell’elenco ha evidenziato la necessità di aggiornare le voci relative a 14 persone fisiche già incluse nell’allegato IV, con conseguente modifica del relativo elenco.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente l’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063, ossia l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base. In concreto, l’atto sostituisce le voci n. 1, 2, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 29, 37, 48 e 52, aggiornando i dati identificativi, i ruoli ricoperti e le motivazioni dell’inserimento.
Contenuto dell’allegato
Per ciascuna delle 14 persone fisiche interessate, l’allegato riporta:
- nome e dati identificativi essenziali;
- incarichi istituzionali o militari ricoperti, anche in date specifiche;
- motivi dell’inclusione nell’elenco, generalmente collegati a gravi violazioni dei diritti umani, repressione dell’opposizione democratica, compromissione della democrazia e dello Stato di diritto, o manipolazione del processo elettorale;
- data originaria di inserimento nell’elenco.
Tra i casi aggiornati figurano, in particolare, soggetti legati all’apparato di sicurezza, alla gestione elettorale e a ruoli governativi di primo piano, con riferimenti a condotte quali tortura, detenzione arbitraria, uso eccessivo della forza, repressione della società civile, interferenze nel processo elettorale e limitazione della partecipazione politica dell’opposizione.
Entrata in vigore e carattere obbligatorio
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Effetti pratici per gli operatori
Per avvocati e professionisti fiscali/commerciali, il rilievo principale è la necessità di verificare l’aggiornamento delle liste sanzionatorie UE, poiché le modifiche all’allegato IV incidono sull’identificazione dei soggetti destinatari di misure restrittive già vigenti. Il provvedimento va letto in continuità con il regolamento (UE) 2017/2063, di cui costituisce un atto di esecuzione e aggiornamento puntuale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato IV
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Il riesame dell’elenco ha portato all’aggiornamento delle voci relative a 14 persone fisiche, sostituite integralmente con nuove informazioni identificative, motivazioni e date di inserimento nell’elenco.
Base giuridica e finalità dell’intervento
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2063. Nei considerando si precisa che, a seguito del riesame dell’elenco, le voci di 14 persone fisiche nell’allegato IV devono essere aggiornate e che l’allegato va pertanto modificato di conseguenza.
Elenco delle persone interessate
Nell’allegato sono sostituite le voci 1, 2, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 29, 37, 48 e 52. Le persone interessate comprendono, tra gli altri, esponenti governativi, militari e dell’apparato elettorale venezuelano; per ciascuna voce sono aggiornati dati anagrafici, funzioni ricoperte, motivi dell’inserimento e data originaria di inserimento nell’elenco.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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