Regolamento (UE) 2025/77
Regolamento (UE) 2025/77 della Commissione, del 10 gennaio 2025, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’eglefino nelle acque del Regno Unito, dell’Unione e internazionali della zona 6b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 per i pescherecci battenti bandiera irlandese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2024 assegnato all’Irlanda per lo stock di eglefino nelle zone indicate e dispone la chiusura delle attività di pesca per i pescherecci interessati. Dal 19 dicembre 2024 sono vietate le attività dirette alla cattura di tale stock, mentre restano ammesse le operazioni sui prodotti già pescati prima di tale data. Le catture non intenzionali devono comunque essere sbarcate e imputate ai contingenti secondo le regole della politica comune della pesca.
Chiusura della pesca dell’eglefino per i pescherecci irlandesi nelle zone 6b, 12 e 14 a seguito dell’esaurimento del contingente 2024.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci battenti bandiera irlandese o immatricolati in Irlanda che operano sullo stock di eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nelle acque del Regno Unito, dell’Unione e internazionali della zona 6b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14. L’ambito è limitato al contingente assegnato all’Irlanda per il 2024 e opera dalla data di esaurimento indicata nell’allegato, con applicazione dal 19 dicembre 2024. Restano possibili le operazioni relative a catture effettuate prima della chiusura e la gestione delle catture accessorie secondo la normativa sulla politica comune della pesca.
Chiusura della pesca dell’eglefino per i pescherecci irlandesi nelle zone 6b, 12 e 14
Il regolamento della Commissione 2025/77 interviene in applicazione del sistema unionale di controllo della pesca e prende atto, sulla base delle informazioni ricevute, dell’esaurimento del contingente 2024 assegnato all’Irlanda per lo stock di eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nelle acque del Regno Unito, dell’Unione e internazionali della zona 6b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14. La misura è adottata per evitare ulteriori prelievi oltre il contingente disponibile e per rendere effettiva la chiusura della pesca.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda esclusivamente i pescherecci battenti bandiera irlandese o immatricolati in Irlanda. L’oggetto materiale è lo stock di eglefino identificato nell’allegato come HAD/6B1214, nelle aree geografiche indicate. La data di chiusura riportata nell’allegato è il 19 dicembre 2024, che segna il momento dal quale il contingente si considera esaurito e decorrono i divieti.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2024 all’Irlanda per lo stock interessato si ritiene esaurito dalla data indicata nell’allegato. La previsione è funzionale a formalizzare, ai fini dell’applicazione uniforme della disciplina, il superamento del margine disponibile per le catture consentite.
Divieti operativi
L’articolo 2, paragrafo 1, vieta le attività di pesca dello stock interessato da parte dei pescherecci irlandesi a decorrere dalla data stabilita. Il divieto non si limita alla cattura in senso stretto, ma comprende anche la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca finalizzati alla cattura dello stock. In sostanza, dal momento della chiusura non è più consentita alcuna operazione diretta al prelievo di ulteriori esemplari.
Eccezioni per catture pregresse e catture accessorie
L’articolo 2, paragrafo 2, consente le operazioni di trasbordo, detenzione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco dei pesci e prodotti della pesca prelevati dallo stock, ma solo se le catture sono state effettuate prima della data di chiusura. Il paragrafo 3 disciplina invece le catture non intenzionali: queste devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua efficacia è quindi immediata e uniforme, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Constatazione dell’esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2024 all’Irlanda per lo stock di eglefino nelle acque del Regno Unito, dell’Unione e internazionali della zona 6b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 si ritiene esaurito dalla data indicata nell’allegato.
Divieto di pesca e attività connesse
L’articolo 2, paragrafo 1, vieta ai pescherecci battenti bandiera irlandese o immatricolati in Irlanda le attività di pesca dello stock interessato a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. Il divieto comprende in particolare la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura dello stock.
Operazioni consentite per catture pregresse
L’articolo 2, paragrafo 2, consente il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e prodotti della pesca prelevati dallo stock interessato, purché le catture siano state effettuate prima della data di chiusura.
Gestione delle catture non intenzionali
L’articolo 2, paragrafo 3, prevede che le catture non intenzionali dello stock da parte dei pescherecci interessati siano salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Dato tecnico di chiusura nell’allegato
L’allegato identifica lo stock HAD/6B1214, lo Stato membro interessato (Irlanda), la specie (eglefino) e fissa la data di chiusura al 19 dicembre 2024 per la zona interessata.
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