Regolamento (UE) 2025/44
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/44 del Consiglio, del 9 gennaio 2025, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/44 del Consiglio aggiorna l’elenco dei destinatari di misure restrittive previsto dal regime sanzionatorio UE nei confronti del Venezuela. Alla luce del deterioramento della situazione politica e dei diritti umani e della mancanza di progressi verso un dialogo democratico, il Consiglio aggiunge 15 persone all’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 aggiungendo 15 persone all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi inseriti nell’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063; il presente atto interviene specificamente sull’elenco sanzionatorio relativo al Venezuela, aggiungendo 15 persone identificate nell’allegato del regolamento di esecuzione. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna quello già previsto dal regolamento (UE) 2017/2063.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/44 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive relative al Venezuela
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/44 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti del Venezuela, modificando l’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063. Il Consiglio giustifica l’aggiornamento con i recenti sviluppi politici, l’assenza di progressi verso un dialogo interno capace di ristabilire democrazia e Stato di diritto e la persistente grave situazione dei diritti umani nel paese.
Base giuridica e struttura dell’atto
L’atto è adottato in attuazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2063. Non introduce un nuovo quadro sanzionatorio, ma opera come modifica puntuale di un allegato esistente, con effetti immediati e uniformi in tutta l’Unione.
Ambito soggettivo e oggetto della modifica
La misura riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi elencati nell’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063. Con questo regolamento vengono aggiunte 15 persone fisiche, individuate nominativamente nell’allegato, con relative informazioni identificative e motivazioni dell’inserimento.
Ragioni dell’inserimento in elenco
Le motivazioni contenute nell’allegato mostrano un denominatore comune: il coinvolgimento in condotte ritenute idonee a compromettere la democrazia, lo Stato di diritto o i diritti umani in Venezuela. In particolare, vengono richiamati:
- la certificazione della vittoria di Nicolás Maduro da parte della Corte suprema di giustizia e della sua sezione elettorale, nonostante l’assenza di divulgazione dei dati elettorali dettagliati e la presenza di irregolarità del Consiglio elettorale nazionale (CNE);
- l’interferenza nelle primarie dell’opposizione e la partecipazione a decisioni che hanno ostacolato la trasparenza del processo elettorale;
- la partecipazione alla sospensione o esclusione di esponenti dell’opposizione, tra cui María Corina Machado;
- l’azione penale di matrice politica e il mandato d’arresto nei confronti di Edmundo González Urrutia;
- gravi violazioni dei diritti umani, incluse detenzioni arbitrarie, torture, trattamenti crudeli e disumani, uccisioni e repressione dell’opposizione da parte di apparati di sicurezza e forze armate.
Profilo dei soggetti inseriti
Tra i soggetti inseriti figurano esponenti della Corte suprema di giustizia, del Consiglio nazionale elettorale, della procura, del potere giudiziario speciale, del servizio di intelligence SEBIN, della Guardia nazionale bolivariana, del dipartimento di indagini penali della DGCIM e della FANB. L’allegato riporta per ciascuno nome, carica, dati anagrafici e identificativi, motivazioni e data di inserimento nell’elenco, fissata al 10 gennaio 2025.
Entrata in vigore ed efficacia negli Stati membri
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente immediata operatività delle modifiche all’elenco sanzionatorio.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2063 e dà esecuzione all’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio relativo al Venezuela. Il preambolo richiama i recenti sviluppi nel paese, la mancanza di progressi verso un dialogo a guida venezuelana per il ripristino della democrazia e dello Stato di diritto, nonché la persistente grave situazione dei diritti umani.
Inserimento di 15 persone nell’allegato IV
L’allegato del regolamento aggiunge 15 persone fisiche all’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063. I soggetti inseriti operano in ambiti istituzionali, giudiziari, elettorali, di intelligence, di polizia e militari, ed sono considerati responsabili o coinvolti in azioni che hanno compromesso la democrazia, lo Stato di diritto o i diritti umani in Venezuela.
Categorie di condotta contestate
Le motivazioni di inserimento riguardano, tra l’altro: certificazione o sostegno alla proclamazione della vittoria di Nicolás Maduro nelle elezioni presidenziali del 28 luglio 2024; interferenze nel processo elettorale e nelle primarie dell’opposizione; esclusione di una candidata dell’opposizione; persecuzione penale di Edmundo González Urrutia; emissione di un mandato d’arresto nei suoi confronti; responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani e repressione dell’opposizione e della società civile da parte di SEBIN, GNB, DGCIM, FANB e altri organi statali.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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