Sentenza del 15/07/2015 n. 14769 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, nel testo vigente all'epoca, nonché del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 67, e del D.M. 28 dicembre 1989, art. 1. Contestava la validità delle iscrizioni a ruolo relative all'IVA perché effettuate oltre il termine decadenziale previsto: entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui gli avvisi di accertamento erano divenuti definitivi. La CTR aveva invece ritenuto applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., sostenendo che il termine dell'art. 17 riguardasse soltanto le imposte sui redditi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, si applicasse, nel quadro della disciplina introdotta dal D.P.R. n. 43 del 1988, anche all'IVA e agli altri tributi indiretti. L'iscrizione a ruolo doveva quindi essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla definitività degli accertamenti. Poiché la tardività era già stata accertata dal giudice di primo grado e tale accertamento non era stato impugnato, la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente e annullando gli effetti delle iscrizioni a ruolo e delle cartelle. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 3.000 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3
Le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici debbono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'Intendente di Finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Nel sistema di riscossione allora vigente, il termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo si applicava non solo alle imposte sui redditi, ma anche all'IVA e agli altri tributi indiretti richiamati dalla disciplina sulla riscossione coattiva.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67
La norma, attribuendo e disciplinando unitariamente la riscossione coattiva mediante ruoli anche per l'IVA, sostiene una lettura coordinata secondo cui il termine decadenziale dell'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 si applicava anche ai tributi indiretti.
D.M. 28 dicembre 1989, art. 1
È richiamato dal ricorrente nel quadro delle disposizioni regolatrici della formazione e della riscossione dei ruoli, a sostegno dell'applicazione della disciplina del D.P.R. n. 602 del 1973 anche all'IVA.
Codice civile, art. 2946
La CTR aveva applicato il termine ordinario decennale di prescrizione. La Cassazione ha escluso che tale termine potesse sostituire il termine decadenziale speciale previsto per l'iscrizione a ruolo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La disposizione ha costituito il fondamento processuale della censura relativa alla violazione e falsa applicazione delle norme sulla riscossione.
Massime di principio
- Quando una norma speciale stabilisce un termine perentorio per l'iscrizione a ruolo, il rispetto di tale termine è necessario: l'ente impositore non può sostituirlo con il più lungo termine ordinario di prescrizione.
- Nel quadro normativo esaminato, il termine previsto per le imposte sui redditi è stato interpretato come applicabile anche all'IVA quando la disciplina generale della riscossione ha unificato le procedure mediante ruolo.
- La tardiva iscrizione a ruolo determina la decadenza dal potere di procedere a quella forma di riscossione, con conseguente invalidità degli atti successivi fondati sull'iscrizione tardiva.
- Per verificare la validità di una cartella derivante da un accertamento definitivo occorre ricostruire la data di definitività dell'accertamento e confrontarla con la data entro cui il ruolo doveva essere formato e consegnato.
- Un accertamento compiuto dal giudice di primo grado sulla tardività, se non viene impugnato, può formare giudicato interno e consentire al giudice di legittimità di decidere direttamente la controversia senza ulteriori accertamenti di merito.
- La disciplina dei termini di decadenza deve essere individuata nella normativa applicabile ratione temporis: modifiche legislative successive possono avere introdotto termini o regole differenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 lug 2015Sentenza del 15/07/2015 n. 140 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 15 lug 2015Sentenza del 15/07/2015 n. 145 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 15 lug 2015Sentenza del 15/07/2015 n. 1303 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 lug 2015Sentenza del 15/07/2015 n. 1311 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 lug 2015Sentenza del 15/07/2015 n. 3177 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 15 lug 2015Sentenza del 15/07/2015 n. 3295 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →