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Sentenza

Sentenza del 01/04/2016 n. 6347 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato la cartella di pagamento di Euro 1.637.260,44, emessa sulla base di tre avvisi di accertamento IVA e per altre imposte relativi agli anni 2001, 2002 e 2003. Il primo motivo riguardava la presunta invalidità della notifica degli avvisi, consegnati al portiere della sede societaria, per mancata prova delle ricerche preventive e della consegna della raccomandata informativa. Il secondo motivo denunciava l'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, sostenendo che gli avvisi fossero stati notificati oltre i termini di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la società non aveva trascritto le relate di notifica e non aveva chiarito adeguatamente le modalità concrete delle notifiche. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito: una volta considerati definitivi gli avvisi di accertamento per il rigetto della contestazione sulla notifica, non era più possibile esaminare tardivamente l'eccezione di decadenza riferita agli stessi atti. La ricorrente è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate Euro 12.000 per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stata posta a suo carico anche la somma aggiuntiva pari al contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Disciplina le modalità di notifica degli atti tributari. Nel caso concreto, la censura della contribuente non è stata esaminata nel merito perché formulata senza una descrizione sufficientemente precisa delle relate e delle modalità di notifica.

  • Codice di procedura civile, artt. 137, 139 e 149

    Regolano, rispettivamente, le forme delle notificazioni, la consegna a persone diverse dal destinatario presso la sua abitazione o sede e la notificazione a mezzo posta. La Corte ha evidenziato che per applicare correttamente tali norme il ricorrente deve indicare con precisione il tipo di notifica e trascrivere gli elementi rilevanti degli atti notificatori.

  • Legge n. 890 del 1982, artt. 3 e 4

    Disciplinano la notificazione degli atti a mezzo posta e l'avviso di ricevimento. La questione relativa alla necessità di produrre l'avviso di ricevimento non è stata decisa nel merito, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1

    Prevede i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento IVA. L'eccezione non è stata esaminata autonomamente perché gli avvisi erano divenuti definitivi e la contestazione della loro notifica era stata respinta.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1

    Stabilisce i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi. Anche il richiamo a questa norma è rimasto privo di esame autonomo per effetto della definitività degli avvisi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Vieta, nel giudizio d'appello tributario, la proposizione di eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio. La Commissione regionale aveva ritenuto nuova l'eccezione relativa alla mancata attestazione delle ricerche preventive previste dall'art. 139 c.p.c.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure sulle notifiche devono essere autosufficienti: occorre trascrivere o riprodurre le relate, indicare con precisione chi ha eseguito la notifica, con quale modalità, a chi è stato consegnato l'atto e quali adempimenti successivi sono stati compiuti.
  • Non è sufficiente richiamare genericamente più norme sulla notificazione o sostenere che la consegna al portiere sia irregolare: la validità deve essere contestata sulla base dei dati concreti risultanti dalla relata e dagli avvisi di ricevimento.
  • Le eccezioni relative alla decadenza dal potere di accertamento devono essere proposte tempestivamente e correttamente nei precedenti gradi di giudizio; se gli avvisi diventano definitivi, non possono normalmente essere contestati indirettamente in sede di impugnazione della cartella.
  • Nel processo tributario d'appello non possono essere introdotte eccezioni nuove, salvo quelle rilevabili d'ufficio. È quindi essenziale formulare già in primo grado tutte le contestazioni relative a notifica, decadenza e prescrizione.
  • Quando la notifica degli atti presupposti è ritenuta valida o la relativa censura è dichiarata inammissibile, gli avvisi acquistano definitività e la cartella può essere contestata solo per vizi propri, non per rimettere in discussione il merito degli accertamenti.

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