Cassazione Penale, Sentenza n. 15329/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in riforma della pronuncia assolutoria del Tribunale di Alessandria (assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma finale, c.p.), aveva dichiarato la responsabilità penale dell'imputato per furto pluriaggravato in abitazione. I motivi dedotti contestavano: (1) la mancata rinnovazione dell'istruttoria relativamente alla deposizione della persona offesa (art. 603, comma 3‑bis c.p.p.) quando l'appello del PM si fondava su rivalutazione di quella prova dichiarativa; (2) la violazione della regola di valutazione delle dichiarazioni di cui all'art. 192 c.p.p. perché la persona offesa in dibattimento non aveva riconosciuto l'imputato; (3) vizi nel trattamento sanzionatorio, in particolare l'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante del numero di persone ex art. 625 n.5 c.p. (richiede concorso di almeno tre persone), e contestazioni sull'aggravante del danno e sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in parte: ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la riforma del primo grado non derivava da una diversa valutazione delle prove dichiarative ma dalla correzione di un errore di diritto relativo alla utilizzabilità del riconoscimento fotografico, per cui non era necessaria la rinnovazione dell'istruttoria; ha inoltre confermato la credibilità della persona offesa e la valutazione sulle attenuanti e sull'aggravante del danno. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il terzo motivo limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.5 c.p., rilevando una contraddittorietà motivazionale (da un lato la sentenza descriveva l'azione come posta in essere da due persone, dall'altro affermava il concorso con altre due persone ignote, criterio che porterebbe a ≥3 persone). Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale aggravante e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino; per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 625 n. 5 cod. pen.
L'aggravante 'commesso in concorso con altre persone' richiede il concorso di almeno tre persone; la Corte ha ritenuto carente e contraddittoria la motivazione quando i fatti descrivevano solo due partecipanti, per cui l'aggravante non poteva essere definitivamente confermata senza chiarimenti.
art. 603 comma 3‑bis cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di rinnovare l'istruttoria se l'appello si basa su diversa valutazione di prove dichiarative. La Cassazione ha però precisato che, se la riforma è dovuta a un errore di diritto del giudice di primo grado (es. utilizzabilità di un riconoscimento fotografico), l'appello non impone la rinnovazione dell'istruttoria.
art. 192 cod. proc. pen.
Regola il criterio di valutazione delle dichiarazioni testimoniali. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello circa l'attendibilità della persona offesa, anche in presenza di mancato riconoscimento in dibattimento, valorizzando elementi oggettivi (riconoscimento immediato in indagine, conferme, decorso del tempo).
art. 530 c.p.
Richiamato come norma sulla base della quale il Tribunale di primo grado aveva assolto l'imputato (assoluzione per mancanza di prova o altra ragione prevista dalla norma). La Corte d'appello aveva poi riformato quella assoluzione in seguito a diversa valutazione giuridica dell'uso del riconoscimento fotografico.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite formale alla forma di esposizione dei motivi nel ricorso: fissa i requisiti di motivazione per il ricorso per cassazione (il ricorrente ha formulato i motivi nei limiti richiesti).
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il giudice di merito può escluderle motivando sulla base degli elementi che ritiene prevalenti (gravità del fatto, modalità, personalità dell'imputato, condotta processuale) e che tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se congrua e non contraddittoria.
Massime di principio
- Se l'annullamento di un'assoluzione deriva da un errore di diritto (ad es. valutazione di utilizzabilità di un riconoscimento fotografico), il giudice d'appello non è obbligato a rinnovare l'istruttoria; può correggere l'errore e riformare la sentenza senza riaprire le prove.
- Se la riforma dell'assoluzione poggia invece su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è necessaria; in tale ipotesi è richiesta motivazione 'rafforzata'.
- Il riconoscimento fotografico effettuato in indagine può mantenere valore probatorio anche se in dibattimento non si è ripetuta la ricognizione, purché sussistano elementi obiettivi che spiegano il mancato riconoscimento in udienza e confermino l'attendibilità della dichiarazione originaria.
- L'aggravante per concorso di persone (art. 625 n.5 c.p.) necessita prova del concorso di almeno tre persone: incongruenze fattuali o contraddizioni nella motivazione richiedono la correzione in sede di rinvio.
- La quantificazione del danno patrimoniale si fonda principalmente sull'entità oggettiva del pregiudizio (valore degli oggetti sottratti); le condizioni economiche della vittima sono criterio sussidiario solo se il valore non è indicativo.
- Il giudice di merito può escludere le attenuanti generiche motivando su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti (gravità, modalità, personalità, condotta processuale); tale scelta è difficile da riformare in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Quando la sentenza contiene contraddizioni sulla ricostruzione dei fatti essenziali (es. numero degli autori), la Cassazione può annullare limitatamente alla questione viziata e disporre rinvio per chiarimenti senza riformare integralmente il resto del giudizio.
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