Cassazione Penale, Sentenza n. 14912/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha riconosciuto la continuazione solo con riferimento a quattro sentenze (reati in materia di stupefacenti e una resistenza a pubblico ufficiale) escludendola rispetto a due sentenze relative a furti tentati. Il ricorrente deduceva che tutti i reati derivassero da un unico disegno criminoso volto a procurarsi i mezzi di sostentamento per sé e la famiglia (richiesta di applicazione dell'art. 671 c.p.p.) e contestava altresì la determinazione della pena in continuazione, denunciando insufficiente motivazione sugli aumenti per i reati satellite e una contestata scelta valutativa tra le fattispecie (richiami a artt. 81 c.p., 337 c.p., artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 e profili costituzionali e CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo relativo al mancato riconoscimento integrale della continuazione: ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che, alla luce della diversa natura dei reati, del quasi quinquennale intervallo temporale e dell'assenza di specifici elementi di preventiva progettazione, ha qualificato i due tentati furti come autonomi e non facenti parte di un unico programma criminoso. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo motivo relativo alla determinazione della pena: l'ordinanza impugnata non ha motivato adeguatamente gli aumenti di pena per i reati satellite in continuazione (mancata esplicita spiegazione e verifica del rapporto di proporzione fra le pene), per cui la Corte ha annullato la parte dell'ordinanza che fissa il trattamento sanzionatorio e ha rinviato la causa al Tribunale monocratico di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione e in diverso collegio (diversa persona fisica), per nuovo esame della determinazione della pena conformemente ai principi richiamati. Il resto dell'impugnazione è stato respinto.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della continuazione in sede esecutiva: richiede che le violazioni siano parte integrante di un unico programma criminoso progettato originariamente; può applicarsi anche parzialmente ad alcune delle fattispecie accertate
art. 81 cod. pen. (cpv.)
Vincolo di proporzione e limiti nell'aumento delle pene in caso di reato continuato; impone che gli aumenti non configurino un cumulo materiale e siano motivati in rapporto alle singole fattispecie
art. 337 cod. pen.
Norma richiamata rispetto alla qualificazione di una delle fattispecie coinvolte e alla determinazione comparativa della pena, oggetto di censura sulla corretta individuazione della fattispecie prevalente
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 (T.U. stupefacenti)
Norme sul T.U. stupefacenti citate nella valutazione del rapporto fra le pene previste per le diverse fattispecie e nella determinazione del trattamento sanzionatorio in continuazione
artt. 3, 13, 27 e 117 Cost.
Richiami costituzionali invocati dal ricorrente a tutela di diritti fondamentali e di principi di proporzionalità della pena; la Corte richiama in generale l'esigenza di motivazione ma non accerta una specifica violazione di tali principi oltre quanto già disposto sul profilo motivazionale
artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 17 CEDU
Richiami ai diritti garantiti dalla Convenzione europea; utilizzati dal ricorrente per contestare l'entità e la motivazione del trattamento sanzionatorio, come profili di correttezza del processo e proporzionalità
Massime di principio
- La continuazione (art. 671 c.p.p.) richiede la prova di un programma criminoso unitario e originario: non basta la reiterazione di condotte per necessità economica o abitudine delinquenziale.
- Una significativa distanza temporale e la diversa natura delle condotte (es. reati contro il patrimonio vs reati in materia di stupefacenti) possono giustificare il rigetto della continuazione.
- Chi invoca la continuazione ha l'onere di allegare elementi specifici e non può basarsi su argomentazioni generiche o presuntive (ad es. il bisogno di procurarsi denaro).
- Nella determinazione della pena in continuazione il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, in modo da consentire la verifica del rispetto del principio di proporzionalità e dei limiti dell'art. 81 c.p.
- La motivazione insufficiente sugli aumenti di pena per i reati satellite può comportare l'annullamento parziale del provvedimento e il rinvio per nuovo esame da parte di diverso magistrato (diversa persona fisica).
- Non confondere l'istituto favorevole della continuazione con strumenti sanzionatori diversi (recidiva, abitualità, professionalità): la valorizzazione della serialità come 'programma di vita' può portare all'applicazione di istituti punitivi differenti e non alla continuazione.
- In caso di dubbio o di configurazione complessa delle fattispecie concorrenti il giudice deve fornire motivazione puntuale e separata per ogni scelta valutativa relativa alla qualificazione del reato prevalente e alla commisurazione degli aumenti.
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