Cassazione Civile, Ordinanza n. 09651/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015 nei confronti della società scissa e, in via solidale, della società beneficiaria di una scissione parziale. L'Amministrazione aveva ricostruito induttivamente maggiori redditi, maggiore IRAP e maggiore IVA, oltre a recuperare IVA indebitamente detratta, sul presupposto che la contabilità non fosse disponibile e che la verifica fiscale avesse evidenziato l'assenza o irreperibilità della documentazione contabile e del rappresentante della società verificata. La società beneficiaria ha impugnato gli avvisi deducendo, in sintesi: difetto di motivazione e mancata allegazione del PVC; illegittimità dell'accertamento induttivo e dell'accertamento parziale; violazione delle regole sull'onere della prova; erroneità dei criteri di quantificazione dei maggiori redditi e dell'IVA, invocando anche una consulenza tecnica penale; illegittimità delle sanzioni per assenza di dolo o colpa. In Cassazione ha riproposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1297 c.c. e delle norme sulla motivazione dell'atto, sostenendo di poter opporre alla coobbligata tutte le eccezioni relative all'an e al quantum del credito e contestando la motivazione per relationem al PVC; 2) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e parziale, lamentando l'assenza dei presupposti per l'utilizzo del metodo induttivo e la mancata prova della richiesta/notifica della documentazione alla società verificata; 3) omesso esame e violazione delle norme probatorie, per non avere la CTR valutato la perizia tecnico-contabile del procedimento penale; 4) violazione delle norme sanzionatorie, sostenendo che, essendo la società sorta solo con la scissione, non le sarebbe imputabile alcuna colpa e che l'atto sanzionatorio avrebbe dovuto motivare specificamente l'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto che, in tema di scissione societaria e debiti fiscali anteriori alla scissione, la società beneficiaria risponda solidalmente e illimitatamente per i debiti erariali della società scissa, senza necessità per l'Amministrazione di rinnovare notifiche o compiere ulteriori adempimenti verso la beneficiaria, la quale conserva comunque la possibilità di difendersi. Ha quindi escluso che la beneficiaria potesse dolersi della mancata notifica del PVC o della mancata richiesta di documentazione alla scissa, poiché gli avvisi risultavano motivati per relationem in modo sufficiente e la documentazione risultava comunque conosciuta o conoscibile nel contesto della vicenda societaria. La Corte ha inoltre confermato la legittimità dell'accertamento induttivo, rilevando che la mancata disponibilità delle scritture contabili, per irreperibilità del soggetto che le deteneva e per l'assetto organizzativo conseguente alla scissione, legittimava l'uso di presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza. Ha giudicato inammissibile il terzo motivo perché non specifico quanto alla dedotta violazione di legge e, quanto al vizio motivazionale, perché proposto in presenza di doppia conforme. Ha infine ritenuto infondata la censura sulle sanzioni, richiamando la responsabilità solidale ex art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 e l'assenza di un limite quantitativo analogo a quello civilistico. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1297 c.c.
la coobbligata solidale non viene privata, per il solo fatto della scissione, della possibilità di difendersi sulle ragioni del credito; tuttavia la disciplina speciale tributaria sulla scissione consente all'Amministrazione di procedere senza rinnovare notifiche verso la beneficiaria
art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione dell'atto, ma la Corte ritiene sufficiente la motivazione per relationem con riproduzione del contenuto essenziale del PVC
art. 7 l. n. 212 del 2000
l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, se l'atto richiama un documento il cui contenuto essenziale sia riprodotto o già conosciuto dal contribuente
art. 3 l. n. 241 del 1990
richiamato a sostegno della censura di difetto di motivazione, ma ritenuto soddisfatto dalla motivazione dell'avviso
art. 1292 c.c.
richiamato per affermare la regola dell'integralità e pariteticità della solidarietà
art. 2740 c.c.
richiamato per sostenere la responsabilità patrimoniale piena del debitore solidale in ambito tributario
art. 173 d.P.R. n. 917 del 1986
per i debiti fiscali anteriori alla scissione rispondono solidalmente tutte le società partecipanti; gli accertamenti e i procedimenti si svolgono nei confronti della scissa, mentre le beneficiarie hanno facoltà di partecipare senza che l'Amministrazione debba notificare loro nuovamente gli atti; le società devono indicare i luoghi di conservazione delle scritture contabili
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
legittima l'accertamento induttivo quando le omissioni o irregolarità rendano inattendibili le scritture contabili e consente l'uso di presunzioni anche semplicissime in caso di grave inattendibilità
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
non costituisce un metodo autonomo di accertamento, ma una modalità procedurale che segue le regole degli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base del recupero IVA e dell'accertamento correlato alle operazioni imponibili non fatturate o alla detrazione non dimostrata
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla contribuente tra le norme asseritamente violate nella motivazione degli avvisi
art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nella critica della ricorrente per sostenere la mancata richiesta della documentazione contabile alla società verificata
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici possono essere utilizzate nell'accertamento induttivo quando ricorrano le condizioni di legge
art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997
la responsabilità sanzionatoria presuppone quantomeno colpa, ma nel caso concreto la Corte richiama la disciplina speciale della solidarietà della beneficiaria per le violazioni commesse prima della scissione
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997
la censura sull'obbligo di motivare l'elemento soggettivo dell'illecito è respinta, poiché opera la responsabilità solidale prevista dalla disciplina speciale
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
nei casi di scissione anche parziale ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data di efficacia della scissione
art. 2506-bis, comma 2, c.c.
richiamato per distinguere la disciplina civilistica, che limita la responsabilità, dalla disciplina tributaria che la amplia
art. 2506-quater, comma 3, c.c.
in ambito civilistico la responsabilità della beneficiaria è limitata al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto, limite che non vale per i debiti tributari
art. 60, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per la notificazione degli atti al contribuente residente all'estero o irreperibile
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per evidenziare il divieto di prova testimoniale nel processo tributario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
a seguito del rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In caso di scissione societaria, per i debiti fiscali relativi a periodi d'imposta anteriori all'efficacia dell'operazione risponde solidalmente anche la società beneficiaria, senza limiti quantitativi derivanti dalla disciplina civilistica della scissione.
- Per i debiti tributari della società scissa, gli accertamenti e i procedimenti possono essere svolti nei confronti della scissa; la beneficiaria ha facoltà di parteciparvi e di difendersi, ma l'Amministrazione non ha un autonomo onere di rinnovare la notifica degli atti nei suoi confronti.
- La motivazione dell'avviso di accertamento può essere validamente resa per relationem al PVC o ad altri atti richiamati, purché l'atto riproduca il contenuto essenziale del documento richiamato o il contribuente lo conosca già integralmente o legalmente.
- L'accertamento induttivo è legittimo quando la contabilità risulti assente, sottratta o comunque inattendibile in modo tale da consentire al Fisco di prescindere anche da presunzioni dotate dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
- L'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 non è un metodo autonomo, ma una modalità procedurale che segue le regole sostanziali degli accertamenti ordinari cui si aggancia.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge richiede la specifica individuazione della regula iuris asseritamente applicata in modo errato; il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che si indichino ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
- In tema di sanzioni tributarie derivanti da scissione, la solidarietà prevista dalla disciplina speciale prevale sulla diversa limitazione civilistica, sicché la beneficiaria può essere chiamata a rispondere anche delle sanzioni per violazioni pregresse della scissa.
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