Cassazione Civile, Sentenza n. 29466/2020 del 23/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Hermes chiedeva la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale relativa alla mancata stipula di un contratto di compravendita di cosa futura e alla conseguente rottura delle trattative. Hermes sosteneva di aver subito danni per spese sostenute (circa euro 6.507.300,00) nella fase delle trattative e lamentava: errata valutazione dei fatti non contestati, rifiuto della CTU, impossibilità di liquidare equitativamente il danno e travisamento della natura della responsabilità (precontrattuale vs contrattuale). La Regione eccepiva questioni di giurisdizione, conformità al diritto comunitario (possibile qualificazione come appalto pubblico), nullità di atti amministrativi e contestava la prova del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Hermes e dichiarato assorbito il ricorso incidentale della Regione. La Cassazione ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto sussistente la responsabilità precontrattuale in linea di principio ma che la ricorrente non aveva provato il quantum e, soprattutto, il momento temporale e il nesso causale tra le spese sostenute e l'affidamento ingenerato dalla Regione. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione secondo cui la mancata contestazione non supplisce alla mancanza di specificazione essenziale (quando furono sostenute le spese) e ha condiviso il rigetto della richiesta di CTU e della liquidazione equitativa per insufficienza probatoria. Il ricorso incidentale della Regione è stato assorbito per carenza di interesse. Sono state compensate le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale; a carico della ricorrente principale è stato disposto l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 cod.proc.civ.
Fondamento giurisdizionale del ricorso per cassazione; la Corte applica i relativi criteri per valutare i motivi di legittimità dedotti.
art. 115 cod.proc.civ.
Il principio della relevatio ab onere probandi: la mancata contestazione produce effetti processuali ma non vincola il giudice se mancano elementi essenziali (es. il momento del sostenimento delle spese) necessari a provare il nesso causale.
art. 1337 cod.civ.
Regola sulla buona fede nei comportamenti negoziali e precontrattuali: la Corte richiede prova dell'affidamento incolpevole e del nesso causale tra affidamento e spese sostenute.
art. 2043 cod.civ.
Schema aquiliano come paradigma della responsabilità: la responsabilità precontrattuale richiede elemento soggettivo e nesso di causalità tra condotta e danno.
art. 1226 cod.civ.
Consente la liquidazione equitativa del danno solo se vi è sufficiente base di prova; nel caso concreto la Corte ha ritenuto insufficiente la prova per una liquidazione equitativa.
Direttiva 93/37/CEE e Direttiva 92/50/CEE (normativa comunitaria sugli appalti)
La Regione ha invocato possibili riflessi di diritto comunitario e giurisprudenza della Corte di Giustizia (p.es. cause C-536/07 e C-213/13) per sostenere la ricollegabilità del rapporto a un appalto pubblico; la Cassazione ha valutato tali questioni ma non le ha ritenute decisive rispetto all'insufficienza probatoria sul danno.
art. 369 e artt. 372, 366 cod.proc.civ. (regole sulla procedura di cassazione e documentazione)
La Corte ha esaminato le eccezioni procedurali relative a notifiche telematiche e copie informatiche della sentenza e ha ritenuto il ricorso procedibile alla luce delle attestazioni e dei precedenti delle Sezioni Unite sulla validità dei duplicati informatici e delle relative asseverazioni.
Massime di principio
- In giudizi per responsabilità precontrattuale contro la P.A. è indispensabile provare non solo l'esistenza dell'affidamento incolpevole, ma anche il momento in cui si è formato e il nesso causale con le spese o il danno lamentato; elementi temporali e causali sono decisivi per il quantum.
- La mancata contestazione processuale da parte della P.A. non elimina l'onere di allegazione e prova del ricorrente quando mancano ragioni essenziali (es. il periodo in cui sono state sostenute le spese): il fatto non contestato non diventa automaticamente fatto provato se privo di particolarità necessarie.
- La richiesta di CTU è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; il suo rigetto è legittimo se la consulenza risulterebbe meramente esplorativa o non idonea a colmare le lacune probatorie fondamentali.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 richiede un minimo di base probatoria sulla entità del danno; non è uno strumento che sostituisca la prova del nesso causale o della tempestività delle spese.
- Questioni di riqualificazione del rapporto come appalto pubblico e profili di diritto comunitario devono essere tempestivamente e specificamente dedotte; comunque tali questioni non suppliscono alla mancanza di prova sul danno concreto.
- In sede di impugnazione in Cassazione vanno curate le formalità relative a notifiche telematiche e depositi documentali: la giurisprudenza delle Sezioni Unite ammette meccanismi di formazione progressiva della documentazione ma la negligenza difensiva può avere conseguenze.
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