Sentenza del 13/05/2019 n. 2868 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI - Dichiarazione tardiva - Disconoscimento del credito mediante comunicazione di irregolarità - Controlli dell'ufficio - Rilevanza del dato temporale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il disconoscimento di un credito IVA derivante dalla dichiarazione dell'anno precedente, presentata tardivamente. Il punto decisivo è stabilire se l'Ufficio potesse contestare il credito mediante il controllo automatizzato previsto dagli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, oppure se fosse necessario un preventivo atto impositivo. La rilevanza dipende dal momento in cui la dichiarazione tardiva è stata presentata rispetto all'invio della comunicazione di irregolarità.
La decisione
La contestazione può essere effettuata mediante controllo automatizzato quando, al momento dell'invio della comunicazione di irregolarità, la dichiarazione tardiva da cui deriva il credito non era ancora stata presentata: in tale situazione il dato emerge dal controllo delle dichiarazioni disponibili. Se invece la dichiarazione tardiva era già stata presentata, l'esame della spettanza del credito non è meramente cartolare; pertanto l'Ufficio non può procedere direttamente alla riscossione mediante iscrizione a ruolo e cartella, ma deve prima emettere un apposito atto impositivo, consentendo al contribuente di difendersi.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni per la correzione di errori e il controllo dei dati dichiarati, ma non può essere utilizzato per una valutazione sostanziale della spettanza di un credito già risultante da una dichiarazione presentata.
Art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA. La procedura è utilizzabile quando il disconoscimento del credito deriva da dati oggettivi e immediatamente verificabili; se occorre una valutazione non meramente cartolare, è necessario un preventivo atto impositivo.
Massime di principio
- Il momento in cui la dichiarazione tardiva viene presentata rispetto all'invio della comunicazione di irregolarità è decisivo per stabilire se il controllo possa essere automatizzato.
- Il controllo automatizzato è legittimo solo per contestazioni fondate su dati immediatamente desumibili dalle dichiarazioni e dagli archivi dell'Amministrazione.
- Quando il credito risulta da una dichiarazione già presentata e la sua spettanza richiede una valutazione sostanziale, l'Ufficio deve notificare un preventivo atto impositivo e non può procedere direttamente con la cartella di pagamento.
- La riscossione mediante controllo automatizzato non può sostituire l'accertamento ordinario quando la questione richiede verifiche, valutazioni o contestazioni ulteriori rispetto al semplice riscontro formale dei dati.
- In casi analoghi occorre verificare con precisione la cronologia di presentazione della dichiarazione, della comunicazione di irregolarità, dell'iscrizione a ruolo e della cartella.
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